Cantiere aperto per la manovra finanziaria 2019. Il Consiglio dei Ministri n. 23 del 15 ottobre 2018, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria ha approvato il disegno di legge relativo al “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e al bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, la cd. legge di stabilità 2019. Il DDL numero 1334, è stato assegnato alla V commissione e sarà trasmesso alla Camere entro il 28 Novembre 2018. Possibile la presentazione di emendamenti fino al 14 Novembre.
Ecco le principali novità che se approvate entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019.
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Prevista la sterilizzazione dell’incremento dell’aliquota IVA rimandando gli aumenti al 1° gennaio 2020. In particolare, modificando quanto previsto nella Legge di stabilità 2015, è previsto che:
Prevista una modifica radicale del regime forfettario (L. 190/2014), riservato alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa/arte o professione. E’ prevista un’unica soglia di ricavi per l'accesso al regime, potranno così accedere al regime agevolato coloro che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 Euro ed inoltre, vengono eliminate le altre condizioni per l'accesso al regime. Vengono modificate, poi, alcune clausole di esclusione in quanto l'accesso sarà precluso a coloro che
Restano invariati i coefficienti di redditività, da applicare all'ammontare dei ricavi e compensi conseguiti, al fine di determinare il reddito imponibile. Scompaiono però le singole fasce di reddito perché, come descritto sopra, il limite dei ricavi per l'accesso al regime è unico, e pari a 65mila Euro. Dal reddito imponibile così determinato andranno poi dedotti i contributi previdenziali versati, e si applicherà l'imposta sostitutiva del 15% (anch'essa invariata).
L’art. 5 del DDL di Bilancio 2019 prevede l'introduzione di una flat tax del 15% sui compensi percepiti dai docenti per le lezioni private e ripetizioni. Si tratta di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali che entrerebbe in vigore dal 1° gennaio 2019, in alternativa al regime ordinario, che resta comunque utilizzabile in caso di mancata opzione per la flat tax. Il testo indica quali soggetti beneficiari "docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado", sarebbero esclusi pertanto gli insegnanti precari, i professori universitari, e gli studenti che abitudinariamente impartiscono lezioni private per mantenersi. I dipendenti pubblici che esercitano attività di insegnamento a titolo privato sono tenuti a comunicare tale attività alla propria amministrazione di appartenenza, per la verifica di eventuali incompatibilità. L'imposta sostitutiva deve essere versata secondo le regole previste per l'Irpef. Per quanto riguarda la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso, si fa riferimento a quanto previsto in materia di imposte sui redditi. Le modalità per l'esercizio dell'opzione a tale regime di favore, nonché per il versamento dell'imposta sostitutiva, saranno stabilite con un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019.
Imposta sostitutiva IRPEF- IRAP pari al 20% applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro, ecco una delle novità più importanti contenute nel DDL di bilancio. In particolare l'articolo 6 prevede che dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi, o percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possano applicare al reddito d'impresa o lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta al 20% sostitutiva: dell'imposta sul reddito, e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP. Tali ricavi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta e a tal fine i contribuenti devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. I contribuenti coinvolti:
Per espressa previsione normativa non possono applicare l'imposta sostitutiva: le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione dell'imposta del reddito; i non residenti (ad eccezione di coloro che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto; • i soggetti in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi, gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone ed associazioni o imprese familiari o società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione e i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati e che esercitano attività d'impresa, arti e professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori dei 2 anni precedenti o in ogni caso nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente agli stessi riconducibili.
L’articolo 7 riconosce ai soggetti IRPEF, a prescindere dal tipo di contabilità adottato, la possibilità di riporto in avanti illimitato delle perdite nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa. Per prima cosa, l’articolo consente alle imprese in contabilità semplificata lo scomputo delle perdite esclusivamente dai redditi d’impresa e non anche dagli altri redditi (di categoria diversa) che concorrono alla formazione del reddito complessivo. Pertanto, dovranno essere scomputate le eventuali eccedenze dai redditi della medesima categoria conseguiti nei periodi d’imposta successivi. Inoltre, è consentito alle imprese soggette all’IRPEF (nonché per gli altri soggetti Irpef che svolgono attività d’impresa) di riportare le perdite senza limiti di tempo, ma in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.Quanto ai soggetti in contabilità semplificata, nel primo anno di applicazione del nuovo principio di cassa , il reddito del periodo di imposta in cui si applica il regime semplificato, in base al nuovo criterio, deve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. In considerazione dell’impatto notevole sul gettito derivante dal costo del magazzino è previsto per i soggetti in contabilità semplificata un regime transitorio di utilizzo delle perdite fino a concorrenza del 40% e 60% dei medesimi redditi per i primi due periodi d’imposta di applicazione del regime di possibile utilizzo delle perdite pregresse (2019 e 2020). Inoltre, l’articolo termina chiarendo che per le perdite maturate nel 2017 e non utilizzate in compensazione di altri redditi nello stesso periodo 2017 (secondo le regole dettate dal regime vigente fino al 2017), la possibilità di recupero è effettuata, per i primi tre anni, nei limiti di determinate percentuali dei medesimi redditi maturati nei periodi d’imposta 2018, 2019 e 2020. In base alla disciplina transitoria sopra richiamata, in sostanza, l’utilizzo delle perdite del 2017, 2018 e 2019 avviene entro percentuali di reddito (40% dei redditi maturati nel 2018 e 2019 e 60% del reddito maturato nel 2020) inferiori alla misura ordinaria dell’80% che opererà solo a decorrere dai redditi maturati per il periodo d’imposta 2021.
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti può essere assoggettato all’aliquota del 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma:
Ai fini del computo rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti.
Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.
Una delle novità è rappresentata dall'estensione del regime della cedolare secca anche per le locazioni degli immobili commerciali. In particolare, l'articolo 9 estende la possibilità di usufruire anche per gli immobili commerciali del regime agevolato della cedolare secca al 21% rispetto al regime ordinario secondo il quale il reddito fondiario concorre ai fini dell'IRPEF. In generale, i contratti di locazioni di immobili commerciali per essere agevolabili devono soddisfare i seguenti requisiti: essere stipulati nell'anno 2019, con oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze e relative pertinenze locate congiuntamente. Attenzione però al primo requisito, per esplicita previsione infatti la norma non si applica ai contratti stipulati si nel 2019 ma per i quali al 15 ottobre 2018 sia in essere un contratto non scaduto tra gli stessi contraenti sullo stesso immobile, per il quale si interrompe la naturale scadenza per usufruire del regime agevolativo.
In base al testo del DDL di bilancio 2019:
Per gli investimenti effettuati in beni immateriali strumentali rientranti nella categoria di particolari software (allegato B della legge 232/2016), è prevista la proroga del super ammortamento nella misura del 40% per il 2019. Anche per questi beni, la misura trova applicazione per gli investimenti consegnati entro il 31 dicembre 2020, a condizione che i suddetti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2019 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20%.
Il DDL di Bilancio 2019 prevede la conferma, anche per il 2019, delle detrazioni sulla casa: bonus ristrutturazioni al 50%, ecobonus con il doppio binario del 50% e 65%, bonus mobili al 50%. Il bonus ristrutturazioni (art. 16 comma 1 D.l. 63/2013) viene confermato per tutto il 2019 con la detrazione al 50% su un importo massimo di 96.000 Euro, da suddividere in dieci quote annuali. La detrazione per gli interventi di risparmio energetico (art. 14 commi 1, 2 e 2-bis del D.l. 63/2013) continuerà per tutto il 2019, con lo sconto base del 65% per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica compresi anche:
Prevista anche la proroga della detrazione al 50% per le altre tipologie di interventi di risparmio energetico che, allo stato attuale, dopo le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2018, riguardano:
Le rate sono da suddividere sempre nell'arco di dieci anni. Prevista la proroga di un anno anche per il bonus mobili legato agli interventi di ristrutturazione (art. 16 comma 2 D.l. 63/2013), per il quale è prevista la detrazione al 50% su un ammontare massimo di spesa pari a € 10.000, computata indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. Per poter fruire della detrazione, relativamente alle spese sostenute nel 2019, è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2018.
Si ricorda che il bonus è previsto a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.
Proroga di un anno anche il bonus verde al 36% (art. 1 comma 12 L. 205/2017), inaugurato con la Legge di Bilancio 2018 e legato agli interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato. Si tratta di una detrazione prevista per le spese sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali, con un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. Si ricorda che l’agevolazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale caso la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la quota di spesa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Risistemazione della disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo. In particolare, viene disposta: l’estensione dell’ambito temporale di applicazione della misura,la riduzione dell’ammontare massimo del beneficio attribuibile in ciascun periodo d’imposta, la rimodulazione delle intensità del beneficio in ragione della tipologia delle spese ammissibili. In particolare, la percentuale del 50% viene mantenuta, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con startup e PMI innovative indipendenti; l’inclusione tra le spese ammissibili del costo dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività di laboratorio o per la realizzazione dei prototipi o degli impianti pilota di ricerca e sviluppo sperimentale, l' obbligo della certificazione contabile delle spese subordinando, già a partire dal periodo d’imposta 2018, l’utilizzo in compensazione del credito maturato all’avvenuta certificazione delle spese rilevanti agli effetti del meccanismo di calcolo del beneficio, l'obbligo di predisporre una relazione tecnica illustrativa dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l’individuazione dei lavori ammissibili al credito d’imposta.
Tutte queste modifiche comportano l’introduzione di un nuovo criterio di calcolo del beneficio spettante. Il criterio non interferisce con la formazione del parametro storico (media del triennio 2012-2014), ma a partire dal periodo d’imposta 2019, tenuto conto dell’inclusione tra le voci rilevanti anche alle spese per i materiali, il parametro storico andrà conseguentemente ricalcolato aggiungendo i costi della specie sostenuti nel triennio 2012-2014.
Prevista la proroga della misura del Canone RAI pari a 90 Euro anche per gli anni successivi al 2018, e proroga altresì l’esenzione per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni con un reddito fino a 8.000 Euro.
Previsto per erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell’anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e di realizzazione di nuove strutture spetta un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate anche nel caso in cui le stesse siano destinate a soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. I soggetti che effettuano tali erogazioni in denaro non possono cumulare il credito d’imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. Il credito è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo. Per tali soggetti il credito d’imposta è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Previsto l'incremento delle misure del PREU – prelievo erariale unico dello 0,50 a partire dal 1° gennaio 2019 sugli apparecchi:
Prevista anche per il 2019 la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. Si tratta di una disposizione, introdotta per la prima volta dalla Legge n. 448/2001 (articoli 5 e 7), e poi riproposta di anno in anno, che consente di rideterminare il costo di acquisto di:
posseduti ad una determinata data.
Il valore rideterminato può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso al posto dell’originario costo o valore di acquisto; in questo modo aumenterà il valore fiscalmente riconosciuto di tali beni, riducendo così l’eventuale plusvalenza ai fini Irpef in caso di successiva cessione. Ora, in base al DDL di bilancio 2019, è prevista una nuova rivalutazione che prevede:
Abrogazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (in genere quindi dal 2018), il regime IRI introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 , ma entrato in vigore l’anno successivo in quanto la Legge di Bilancio 2018 ne ha posticipato l’ingresso al 1° gennaio 2018. L’abrogazione, in deroga alle regole previste dallo Statuto dei diritti del contribuente, ha effetto fin dall’origine.
Prevista la deducibilità in un arco temporale di 11 anni, dal periodo d’imposta 2019 al 2029, con differenti percentuali, delle quote pregresse relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (art. 2 commi 55, 56-bis.1 e 56-ter D.l. 225/2010), e non ancora dedotte nel periodo d’imposta 2018.
Prevista l’abrogazione dal 2019 delle disposizioni in materia di ACE (aiuto alla crescita economica). Resta ferma la deducibilità dell’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Le principali novità per il lavoro riguardano: