È revocabile la disposizione di trasferimento immobili nel trust successivamente all’insorgere del debito, così, la Sentenze della Sezione Commerciale del Tribunale di Lecce n. 3041/17 del 18/07/2017 Giudice Pietro Errede.
L’istituto giuridico del trust soccorre bene, e meglio, unicamente gli interessi meritevoli degni di tutela legale che certamente non è la sottrazione fraudolenta del patrimonio alla generica garanzia del creditore ex art. 2740 C.C..
Il caso in commento, per cui si discetta in questa sede, ancorché volto al vaglio della revocazione della disposizione segregativa ex Art. 2901 C.C., e non anche alla declaratoria di nullità, comunque, coglie nel segno gli orientamenti nomofilattici dispiegandosi chiaro, nel caso di specie, l’intento elusivo del disponente delle norme imperative che peraltro la stessa Convenzione de l’Aja del 1° Luglio 1985 in tema di Trust, ratificata dal nostro Parlamento con Legge 16 ottobre 1989, n. 364 ed entrata in vigore nel 1992, pone argine con la nullità mediante il disposto degli Artt. 13 e 15.
Il giudicante chiamato al vaglio non ha avuto alcuna difficoltà a ricercare la reale causa concreta del trust in questione potendola ravvisare, in tutta la sua evidenza, in primis nella data successiva all’insorgere del debito in cui è avvenuta la contestuale istituzione del trust/disposizione della totalità dei beni del disponente fideiubente nel trust fund il quale ultimo peraltro nominava impudentemente trustee del trust il fideiuvato, in secundis dagli evidenti atteggiamenti fraudolenti (consilium e partecipatio fraudis) dei convenuti per i quali sarebbe potuta essere applicata la disposizione generale di cui all’Art 15/e della Convenzione, ossia il non riconoscimento del negozio giuridico.
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La segregazione dei beni mediante l’istituto in questione perché risulti pienamente efficace, e quindi, opponibile ai terzi, richiede, indefettibilmente, la perfetta buona fede del disponente, l’elemento psicologico che origina l’atto di liberalità (animus donandi) e in fine l’antecedente disposizione segregativa all’insorgere del debito a pena di revocazione della medesima ex Art. 2901 C.C., salvo, per quanto pleonastico evidenziare, il pieno soddisfacimento della obbligazione. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è sham (nullo) e non produce l’effetto segregativo che gli è proprio (Corte di cassazione, Sezione V penale, 30 marzo 2011, n. 13276).
Ed allora, ancor prima di porre in essere un qualsiasi trust, familiare o di protezione che sia, con contestuali o successivi atti di liberalità, occorre un esame approfondito delle cause concrete che involgano la meritevolezza della tutela legale ex Art. 1322 C.C., la quale, và opportunamente declinata in un programma di segregazione e di gestione che lo caratterizza.
A tal proposito non va sottaciuto come la Giurisprudenza di Suprema Corte, proprio al fine di evitare che il trust, in considerazione dei più svariati motivi per cui può essere istituito, possa diventare un facile strumento di elusione di norme imperative, ha più volte chiarito che dal programma di segregazione, peraltro diverso a seconda dell’interesse dell’individuo che lo dispone e solo astrattamente conforme a quello convenzionale, si può desumere la causa concreta del negozio per tale intendendo affermare, che, ove il trasferimento dei beni al trustee –in sé proprietà duale a tenore della quale dunque l’una rappresenta la titolarità dominicale piena ed effettiva (legal ownership o legal property) che insiste in capo al trustee che la esercita nei modi, limiti e fini impressi nel programma gestorio voluto dal disponente, l’altra, specularmente, rappresenta la titolarità equitativa (equitable ownership o equitable property) che insiste in capo al beneficiario- sia solo apparente il negozio fiduciario è interposto.
Suprema Corte ha ancora ribadito inoltre che, quale strumento negoziale atipico ed astratto, il trust può essere impiegato invero al raggiungimento dei più vari scopi pratici. Ecco allora che occorre indagare al fine di valutarne la liceità e le circostanze del caso di specie da cui desumere la causa concreta dell’operazione –e tanto in ragione del profilo giuridico estraneo alla nostra tradizione civilistica la quale si affianca, in modo particolarmente efficace, ad altri istituti giuridici di intestazione fiduciaria- che in diversi casi risultata essere fittizia o simulata o interposta e, dunque, volta unicamente alla frode e all’elusione di norme imperative (così Corte di Cassazione, Sezione I Civile, 9 maggio 2014, n. 10105).
Tuttavia, va dato atto, con vivo compiacimento, al Tribunale di Lecce diversamente dal più blasonato -in tema di trust- Tribunale di Milano, come il suo giudice non sia incorso nella fallace quanto facile interpretazione -che accomuna a dire il vero diverse realtà- di nullità in astratto dello strumento giuridico del trust circostanziando la inefficacia alla sola disposizione elusiva dei diritti del creditore denotandosi di tal guisa una visione illuminata, e scevra da pregiudizi al cospetto del trust, alla luce della contestualità Atto istitutivo/Disposizione dei beni la quale è destinata, a parere di chi scrive, a creare un filone giurisprudenziale.
Giova osservare in vero, che la nullità del trust, al netto della disposizione fraudolenta di per sè revocata, produce effetti dirompenti in quanto rende inefficaci a sua volta e con effetto a catena tutti gli atti leciti precedentemente posti in essere con conseguenze incalcolabili in termini risarcitori e ripetitori.
Non è infrequente, nel panorama giurisprudenziale interno, fortunatamente sempre più esiguo, assistere a declaratorie di nullità del trust[1], senza ricercare in esso la reale causa concreta, le quali mostrano in tutta la loro evidenza come le argomentazioni che conducono alla formazione del libero convincimento siano influenzate da una precomprensione deformata verso il misconosciuto trust, a causa evidentemente della condizione che esso rompe stilemi civilistici finora mai infranti, la quale, per quanto insita nel pensiero di ciascuno di noi dinanzi all’interpretazione di un fatto, è pur sempre pacificamente condizionata da preventive valutazioni di una ritenuta giustezza di un progetto decisionale proprio, i quali elementi, a loro volta, finiscono ineluttabilmente con il condizionare il risultato finale.
Indubbia appare in fine la inadeguatezza dello strumento giuridico del trust, laddove la segregazione sia solo apparente e non reale volta dunque unicamente al soddisfacimento di una causa meritevole di tutela legale giusta l’Art. 1322 C.C., ove, sia consentito l’inciso, la protezione dell’asset ivi disposto è l’effetto della segregazione e non il fine, potendo, nel qual caso, suggellare, comunque si declini il programma negoziale, la interposizione fittizia del negozio fiduciario allorché sottoposta al vaglio di legittimità.
[1] cfr. infra https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13160-il-trust-de-l-aja-autodichiarato-a-rischio-nullit-cosi-iltribunale-di-milano.html; Trib. Milano Sentenza Flamini 25-08-2016. Detta sentenza dichiarava nullo un trust sulla base non già della richiesta del creditore quanto invece su un insolito e temerario ricorso ad opera del beneficiario finale beneficiary vested il quale sebbene beneficiario assoluto al termine finale del trust (absolutely entitledil), si veda sul punto M. Lupoi in “Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari” pag. 126, prg. 98, Ed. CEDAM II Ediz.ampliata 2011), non per questo legittimato in materia risarcitoria tanto meno in materia di diritto di informazione (cfr. infra rispettivamente prg. 151 e 108). Infatti, egli, del tutto ignaro della sua posizione giuridica, salvo venirne a conoscenza alla morte del disponente, veniva a conoscenza per mero errore da parte di agenzia entrate la quale a sua volta, in maniera del tutto illegittima ed impropria, notificava atto di liquidazione imposte a costui in luogo del Disponente quale effettivo legittimato passivo di imposta.