Al fine di chiarire adeguatamente il quadro normativo attualmente in vigore in materia di agevolazioni fiscali (segnatamente quelle relative al trattamento ai fini dell’IVA) agli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche è senz’altro opportuno partire da una definizione chiara del concetto di “barriera architettonica” e di intervento finalizzato al suo superamento nonché ad una precisa delimitazione in senso urbanistico degli interventi che devono essere posti in opera a questo scopo.
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Per una definizione giuridicamente valida di “barriera architettonica” si può fare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503 (“Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”) , che all’articolo 1, comma 2 recita:
“Per barriere architettoniche si intendono:
Per quanto invece riguarda l’identificazione degli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, così come queste stesse vengono definite dal D.P.R. n. 503/1996, la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (“Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”) insieme al suo regolamento di attuazione, il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236 (“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”) identifica quali siano le “disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e comprende anche gli edifici residenziali pubblici, di nuova costruzione o da ristrutturare (in senso strettamente giuridico, per “edilizia residenziale pubblica” si intende quella a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato, realizzata dallo Stato stesso o dagli enti pubblici - regioni, comuni, Iacp - denominata anche “edilizia sovvenzionata”).
La Legge n. 13/1989 prevede anche l’erogazione di contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti, destinati alle persone che hanno limitazioni di movimento. Il Decreto attuativo identifica con precisione “le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata”. I tre criteri fondamentali contenuti e descritti nel decreto sono accessibilità, adattabilità e visitabilità, vediamo in dettaglio cosa indicano:
I criteri esprimono anche tre livelli di qualità dello spazio costruito, dove:
Il citato Decreto del Ministro dei lavori pubblici stabilisce anche quali debbano essere i criteri di progettazione per l’accessibilità per i componenti di ogni unità ambientale nei suoi spazi interni ed esterni, con tutte le specifiche relative alle funzioni e alle dimensioni (le dimensioni delle porte e l’altezza delle maniglie, il dislivello massimo di un pavimento, l’altezza dei terminali degli impianti – per esempio il citofono) e comprende le categorie, le caratteristiche e le misure dei servoscala e delle piattaforme elevatrici.
Quando l’edificio privato è un condominio e sono necessari lavori di superamento delle barriere architettoniche, oltre alla Legge n. 13/89 entra in gioco anche la Legge 11 dicembre 2012 n. 220 (“Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”), che ha adeguato i vecchi articoli del Codice Civile risalenti agli anni Quaranta, stabilito nuove regole per i condomini e normato gli interventi straordinari come l’abbattimento delle barriere architettoniche, definendo il processo di approvazione durante le assemblee condominiali.
Un sommario elenco di quali siano gli interventi qualificabili come di “superamento delle barriere architettoniche” è contenuto nell’articolo 39 della Legge n. 13/1989, titolato “Dispositivi ed interventi per l'abbattimento e/o il superamento delle barriere architettoniche in ambiente domestico” secondo cui “gli interventi, opere, per l'abbattimento e/o il superamento delle barriere architettoniche autorizzabili sono tutti quelli valutati necessari in relazione alla disabilità acquisita, riferita al singolo caso, consistenti in:
Possono essere, inoltre, ammissibili dispositivi speciali (quali generatori elettrici, gruppi di continuità, ecc.) per la garanzia di continuità del funzionamento delle apparecchiature essenziali concesse”.
Un caso particolare è poi costituito dall’installazione di dispositivi montascale, qualificati come “dispositivi prescrivibili per il superamento delle barriere architettoniche”, elencati piuttosto analiticamente dal legislatore come “montascale (a ruote o a cingoli) o carrozzella montascale o scivolo mobile o servoscala o ascensore o elevatore, secondo la convenienza e l'idoneità della soluzione”, la cui fornitura ed installazione, tra l’altro, non esclude la dotazione di un altro e diverso dispositivo, comunque previo accertamento della necessità dell'assicurato da parte dell'équipe multidisciplinare di assistenza del soggetto a favore del quale vengono eseguiti gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche.
Chiarito quale sia il perimetro di applicazione dei concetti di “barriera architettonica” e di “opere per il superamento delle barriere architettoniche” al fine di definirne l’assoggettabilità a regimi fiscali di vantaggio occorre ancora verificare come si inquadrano nella normativa urbanistica queste tipologie di interventi. Orbene, di per sè l’intervento di “superamento delle barriere architettoniche” rappresenta una categoria di lavori che, urbanisticamente parlando, è a se stante non rientrando in quanto tale né negli interventi di manutenzione ordinaria, di cui alla lettera a), comma 1, articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001, né in quelli di manutenzione straordinaria, di cui alla lettera b), comma 1, articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001, né in quelli di ristrutturazione, recupero e restauro conservativo di cui alle lettere c) e d), comma 1, articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico edilizia – vedi le definizioni nel quarto paragrafo).
Per quanto riguarda il trattamento IVA da applicare alle fatturazioni relative alla realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento ed all’eliminazione di barriere architettoniche, secondo il n. 41-ter, Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/72, può essere applicata l’aliquota super agevolata del 4%. L’agevolazione si riferisce a prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto (così come vengono definiti dall’articolo 1665 del Codice civile, il quale così recita: "L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro") realizzati allo scopo di rendere libertà di accesso e di movimento negli edifici ai portatori di handicap. Per poter dimostrare la rispondenza alle prescrizioni tecniche è necessario che le opere di abbattimento delle barriere architettoniche risultino dal progetto o, nel caso di opere interne (così come viene previsto dall’articolo 26 della Legge n. 47/1985) e di manutenzione straordinaria (nel caso in cui gli interventi di superamento delle barriere architettoniche si inquadrino in più ampi interventi di manutenzione straordinaria), risultino dalla DIA a firma di professionista abilitato.
Ai fini dell’agevolabilità degli interventi in parola e, nello specifico, dell’ammissibilità delle opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche alle detrazioni ai fini IRPEF di cui all’articolo 16-bis TUIR, non occorre fare riferimento alla loro classificabilità come interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, recupero o restauro conservativo, tant’è vero che l’ammissibilità al regime agevolativo è specificamente prevista dal comma 1, lettera e) secondo cui “Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi: …….. e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
In buona sostanza, in base a quanto sino ad ora premesso, tutti gli interventi commissionati ad imprese di costruzione, qualificabili come destinati al superamento delle barriere architettoniche, così come definiti dall’articolo 39 della Legge n. 13/1989, possono usufruire della detrazione ai fini IRPEF del 50% della spesa sostenuta dall’avente titolo, percentuale di detrazione da calcolarsi su di un monte massimo di 96.000 euro da distribuirsi in quote uguali per un periodo di dieci anni.
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; (lettera così modificata dall'articolo 17, comma 1, lettera a) della Legge n. 164 del 2014);
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio (lettera così modificata dall'articolo 65-bis della legge n. 96 del 2017);
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente (lettera così modificata dal Decreto Legislativo n. 301 del 2002, poi dall'articolo 30, comma 1, lettera a) della Legge n. 98 del 2013.