Come si ripartiscono le spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche in condominio? Precisamente, tra quanti e secondo quale criterio?
Partiamo dalla risposta alla seconda domanda che è più breve.
Il criterio di riparto di legge (salvo dunque decisioni derogatorie assunte all'unanimità) è quello, generale, della proporzionalità, l'art. 1123, co.1 indica le innovazioni deliberate dalla maggioranza tra quelle espressamente soggette al criterio della proporzionalità del valore della singola proprietà rispetto all'intero edificio condominiale e non v'è dubbio che l'eliminazione delle barriere architettoniche costituisca un'innovazione (v. ad es. Cass. n. 6129/2017); troverà applicazione anche, se del caso, l'art. 1123, co. 3, indicante il criterio del così detto "condominio parziale", secondo cui "Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità".
L'articolo continua dopo la pubblicità
Ti segnaliamo l'ebook Il riparto delle spese condominiali (eBook 2018) utile guida sul corretto riparto delle spese condominiali, utile sia per chi effettua il riparto che per i condòmini, destinatari di quel riparto.
Inoltre sempre in vendita sul Business Center l'ebook Legge 104 - Agevolazioni per i soggetti disabili contenenente 200 risposte a quesiti in materia di permessi lavorativi, agevolazioni fiscali e previdenza in favore di soggetti disabili.
Passando alla prima domanda, la risposta è data dalla procedura con cui si è deciso di eliminare la barriera architettonica e, quindi, ad es. d'installare un servoscala.
L'eliminazione delle barriere architettoniche in condominio gode di particolare favore, ad iniziare dalla L. n. 13/1989 e, poi, successivamente, anche a seguito della legge di riforma del condominio (L. n. 220/2012).
Per effetto di tale favore, espresso dalla legge e attuato sempre più dalla giurisprudenza, è possibile ad es. che il singolo condòmino attui l'intervento, o che il condominio deliberi l'adozione dell'intervento con una maggioranza agevolata.
Premettiamo dunque una breve sintesi delle modalità con cui, per quello che qui interessa, uno o più o tutti i condòmini possono decidere di eliminare le barriere architettoniche.
L'intervento può essere realizzato dal singolo condòmino, decorsi tre mesi dalla richiesta fatta al condominio (ex art. 2, L. n. 13/1989) ed in tal caso le spese saranno a suo carico per quanto riguarda "servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages"; ma la previsione è stata applicata anche, ad es., agli ascensori (v. Cass. n. 6129/2017).
Può essere realizzata dal singolo condòmino ex art. 1102, co.1 c.c. - secondo cui "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa" - ed anche in tal caso le spese saranno a suo carico e, se si tratti di più persone, il riparto sarà in base all'accordo assunto tra di loro e non secondo i criteri di legge o regolamentari.
Può anche essere deliberato dall'assemblea secondo gli specifici quorum previsti (ex art. 1120, co.2, n.2) c.c.) ed in tal caso le spese saranno ripartite, al pari delle altre, tra tutti i condòmini.
La spesa può però anche rientrare tra le spese gravose o voluttuarie previste dall'art. 1121 c.c. ed in tal caso essere ripartita secondo le modalità ivi previste.
Testualmente, l'art. 1121 c.c. prevede: "Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera".