Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°139 del 18 giugno il Decreto del Ministero del lavoro del 27 aprile 2018 con il quale vengono dettate le modalità con cui le imprese sociali ivi indicate pongono in essere le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda ed effettuano la comunicazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica.
Anche il Decreto Legislativo 20 luglio 2018, n. 95 pubblicato in GU n.185 del 10-8-2018 ha modificato le Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106. Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/2018
Vale la pena ricordare che il tutto deve essere necessariamente inquadrato nell’ambito della riforma del terzo settore in cui l’impresa sociale entra a pieno titolo poiché possiede come elemento caratterizzante il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
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In caso di operazioni straordinarie, a partire dal 3 luglio 2018 l'organo di amministrazione dell'impresa sociale sarà tenuto a notificare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad una operazione straordinaria attraverso un atto scritto avente data certa. All’atto in esame dovranno essere allegati tutti i documenti necessari alla valutazione della conformità dell'operazione.
Tra i documenti da allegare assume particolare importanza la relazione degli amministratori in cui devono necessariamente essere indicate:
In caso di vendita o cessione d’azienda o di ramo d’azienda dovranno essere esplicitati anche il prezzo di vendita previsto e i criteri di determinazione dello stesso.
Il Ministero di riferimento, in particolare, svolgerà l'istruttoria per verificare che a seguito delle operazioni straordinarie continuino ad essere preservati:
Al termine dei controlli il Ministero rilascerà l’autorizzazione richiesta oppure emetterà un provvedimento di diniego. Qualora non sia data alcuna risposta, l'autorizzazione si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.
In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il decreto in esame, prevede che ai fini della devoluzione del patrimonio, l'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifichi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati identificativi dell'ente che devolve il patrimonio e dell'ente, o degli enti, beneficiari della devoluzione. La comunicazione deve essere fatta sempre con atto scritto avente data certa e devono essere allegati:
Altra scadenza in vista per le imprese sociali è programmata per il 20 luglio 2018( termine spostato al 20 gennaio dall'art. 6 del Dlgsv n.95 del 20 luglio 2018); entro tale data le imprese sociali già iscritte nella apposita sezione del registro delle imprese, sono tenute ad adeguarsi alle nuove disposizioni contenute nel Dlgs n. 112 del 2017 (c.d. codice del terzo settore). Siamo nell’ambito del regime transitorio in parte suggerito attraverso la lettera direttoriale dello scorso 29 dicembre 2017 (Prot. n. 34/0012604) dalla Direzione generale del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
In attesa della piena operatività del nuovo sistema di registrazione degli enti del Terzo settore, i procedimenti di iscrizione agli attuali registri continueranno a essere regolati dalle norme preesistenti. Tuttavia, per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari all’iscrizione, si precisa che si deve distinguere due diverse ipotesi:
Entro il 20 gennaio 2019 (originariamente 20 luglio 2018) le imprese sociali dovranno modificare i propri statuti e atti costituitivi con le modalità e le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria e prevedere, salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita, la nomina di uno o più sindaci. Da qui nascerà l’obbligo di comunicare al registro delle imprese la nomina degli stessi a prescindere dal superamento o meno dei limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata.
In linea generale ricordiamo che le imprese sociali sono obbligate, entro 30 giorni da una qualsiasi modifica sostanziale, a depositare nella sezione speciale del registro delle imprese, per via telematica o su un supporto informatico:
Per quanto riguarda invece la revisione legale dei conti si ricorda che lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri in via preliminare il 21 marzo 2018, in attesa di essere definitivamente approvato, contiene delle novità in materia; Con una modifica del 6 comma dell’articolo 30 del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117, si dispone che fermo restando il controllo contabile per gli enti che superano i parametri previsti dall’articolo in commento, l’obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti sussiste solo per gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni e quindi con:
È necessario quindi che due dei suddetti limiti vengano superati per due anni consecutivi affinché scatti l’obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti. Per previsione statutaria, l’ente del Terzo settore potrà affidare la revisione legale dei conti, quando essa sia obbligatoria, all’organo di controllo interno, a condizione che in tale organo di controllo sia presente almeno un revisore legale iscritto nell’apposito registro. Diversamente la revisione potrà essere effettuata da una società o un revisore persona fisica esterno all’ente.