La legge di stabilità 2018, legge n. 205 2017 ha stabilito che le retribuzioni o i compensi dei lavoratori , sia subordinati che parasubordinati (collaboratori), debbano essere corrisposti esclusivamente con mezzi tracciabili. Niente piu denaro contante, quindi, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato. La norma entra in vigore il 1 luglio 2018.
La finalità è quella di porre un freno agli abusi di datori di lavoro che in molti casi consegnano una busta paga regolare ma erogano poi in contanti ai lavoratori somme inferiori, condotta cui i lavoratori sono costretti a sottostare per evitare di perdere il lavoro .
Nella lettera di accompagnamento del provvedimento si legge testualmente che "la ratio della disciplina, è chiaramente volta a contrastare la pratica diffusa tra alcuni datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori, "sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione […], una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare […] una busta paga dalla quale risulta una retribuzione regolare".
A questo fine la norma specifica anche che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in alcun modo ricevuta di pagamento della retribuzione riportata in essa.
Vediamo di seguito in dettaglio tutti gli obblighi e i divieti, sanzioni e i casi particolari sulle nuove modalità obbligatorie di pagamento degli stipendi che si applicano dal 1 luglio 2018, con tutti i chiarimenti forniti dall'ispettorato del Lavoro fino ad oggi.
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L'obbligo di utilizzo di mezzi tracciabili per l'erogazione degli stipendi e dei compensi ai collaboratori si applica nei seguenti casi:
L'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ SI APPLICA |
lavoro subordinato in qualsiasi forma e durata |
contratti di collaborazione coordinata e continuativa; |
contratti di lavoro in qualsiasi forma tra le cooperative e i propri soci |
I casi in cui è ancora possibile utilizzare il contante per le retribuzioni sono i seguenti:
L'OBBLIGO NON SI APPLICA A: |
lavoro con la pubblica amministrazione |
lavoro domestico |
prestazioni occasionali ex art.2222 C.C |
borse di studio |
rimborsi spese per tirocini |
CASO PARTICOLARE: "Anticipi di cassa": Nella nota n. 4538 del 22.5.2018 l'INL ha chiarito che per gli anticipi di cassa ai lavoratori ad es. per rimborsi spese di trasferta , il divieto di contante non si applica (non si tratta pero di una fonte normativa primaria e sono stati espressi dubbi per cui si attende una conferma ministeriale). A fronte dei dubbi espressi da molta stampa specializzata l'Ispettorato ha ribadito l'assenza di obbligo di tracciabilità per il pagamento di rimborsi spese sostenute dal lavoratore (viaggi, vitto, alloggio) anche nella nota n. 6201 del 16 luglio 2018, a motivo del fatto che non si tratta di elementi della retribuzione.
Aggiornamento del 12 settembre 2018
L' Ispettorato del lavoro è intervenuto nuovamente sul tema con la nota n. 7396-2018 del 10 settembre 2018, mettendo in chiaro che gli ispettori potranno a effettuare controlli anche presso gli istituti di credito per ottenere le informazioni sulle modalità di pagamento .
Inoltre ribadisce che la normativa riguarda la retribuzione ed anticipi di essa , non altre somme destinate al lavoratore a titolo diverso (ad esempio anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti. Per quanto riguarda l’indennità di trasferta, però in considerazione della natura “mista” sia risarcitoria e che retributiva delle somme, essa andrà ricompresa negli obblighi di tracciabilità, diversamente da quello che avviene per rimborsi (chiaramente documentati) se di natura solo restitutoria.
In tema di STRUMENTI DI PAGAMENTO CONSENTITI, l'ispettorato specifica che si ritengono tracciabili e quindi accettabili anche:
Per i vaglia è necessario pero che siano rispettate le condizioni e le modalità di cui all’art. 49, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 231/2007: “gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità" e “il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità” – devono essere esplicitati nella causale i dati essenziali dell’operazione (indicazione del datore di lavoro che effettua il versamento e del lavoratore/ beneficiario, data ed importo dell’operazione ed il mese di riferimento della retribuzione).
MEZZI TRACCIABILI CONSENTITI PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI/COMPENSI |
bonifico bancario |
strumenti di pagamento elettronico : Carte di credito, Carte ricaricabili, Paypal, Bonifico bancario online , Vaglia postale |
pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia un conto corrente di tesoreria, con mandato di pagamento a nome del lavoratore, oppure un conto corrente ordinario |
assegno bancario o circolare consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato. |
In particolare, con la nota 5828 del 4.7.2018 l'INL ha specificato che tra gli strumenti di pagamento elettronico rientra anche il versamento degli importi su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN. In questo ultimo caso, per consetire la tracciabilità dell'operazione, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza.
Inoltre il pagamento dei soci lavoratori di cooperativa, che sono anche prestatori, ossia intrattengono con la cooperativa un rapporto di prestito sociale, potrà avvenire anche attraverso versamenti su "libretto del prestito", aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che:
questa modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore prestatore;
il versamento sia documentato nella "lista pagamenti sul libretto" a cura dell'Ufficio paghe, e sia attestato dall'Ufficio prestito sociale che verifica l'effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.
Si ricorda che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga retribuzione non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. Ciò è stato ribadito anche con la nota 5828 del 4.7.2018 dell'INL anche se l’obbligo di redigere la busta paga è prevista dall’art. 1 L. n. 4/1953 e la sottoscrizione per ricevuta di tale prospetto non è mai stata considerata quietanza dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Per i datori di lavoro o i committenti che violano le disposizione sulla corresponsione della retribuzione, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.000 euro a 5.000 euro.
Da sottolineare che la violazione puo essere rilevata dall'Ispettorato per:
• mancato utilizzo dei mezzi di pagamento previsti
• utilizzo dei mezzi tracciabili non andato a buon fine, ad es. revoca del bonifico, annullamento dell'assegno mancanza di fondi nel conto addebitato ecc.
L'Ispettorato del Lavoro ha chiarito che essendo una violazione non materialmente sanabile una volta ravvisata , non sarà possibile diffidare il datore di lavoro a provvedere alla regolarizzazione .
Sarà possibile, invece, pagare una somma:
oltre alle spese del procedimento.
La sanzione dovuta sarà €1.667 (5.000/3) da versare tramite il mod. F23 con il codice tributo "741T", entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento.
Con la nota n. 5828 del 4.7.2018 l'INL ha chiarito che la sanzione:
La legge di stabilità 2018 prevedeva anche che entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore il Governo stipulasse una convenzione con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, l'Associazione bancaria italiana (ABI) e la società Poste italiane Spa, per promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle nuove disposizioni in tema di pagamento degli stipendi.
In realtà il cambio di Governo e le dichiarazioni di alcuni suoi rappresentanti vanno in tutt'altra direzione. E' stato infatti preannunciato dal vicepremier Salvini un provvedimento che dovrebbe eliminare qualsiasi divieto di utilizzo di contante, non solo per le retribuzioni; tale divieto , istituito inizialmente dal Governo Monti con finalità antiriciclaggio e anti evasione, è attualmente fissato a 3mila euro per qualsiasi transazione commerciale. Questa nuova norma potrebbe dunque essere a breve modificata. Seguiremo ovviamente gli sviluppi reali dei molti annunci di questi giorni e vi daremo conto immediatamente delle novità.