Speciale Pubblicato il 23/06/2018

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E-commerce: la Corte dei Conti analizza i tentativi di web tax in Italia

di Rag. Lumia Luigia

Il punto sulla tassazione della digital economy alla luce della relazione della Corte dei Conti



La tassazione dei redditi derivanti dalla digital economy è complessa e richiede la collaborazione internazionale di tutti gli stati.

La Corte dei Conti nella relazione sull’e-commerce  approvata con la Deliberazione del 24 maggio 2018, n. 8/2018/G fa il punto su quello che in Italia è stato fatto fino ad ora per la tassazione dei redditi derivanti dalla cd economia digitale e su quello che si auspica venga fatto a breve.

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Collaborazione rafforzata o web tax provvisoria

In Italia la prima  norma concreta per attrarre a tassazione il reddito derivante dalla digital economy è avvenuto con il  d.l. del 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla l. 21 giugno 2017, n. 96.

La manovra correttiva estiva del 2017 ha  infatti introdotto un istituto di comunicazione e collaborazione rafforzata rivolto alle imprese non residenti che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni di euro, avvalendosi di società residenti o di stabili organizzazioni di società non residenti, appartenenti al medesimo gruppo societario.

Per saperne di piu' leggi : Collaborazione rafforzata o web tax provvisoria per la digital economy

Web tax e stabile organizzazione virtuale

Successivamente  la legge di bilancio 2018 ha  introdotto  nel nostro ordinamento la c.d. Web tax  un’imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici e rese nei confronti di soggetti residenti nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel territorio dello Stato.

La stessa Legge di bilancio 2018, oltre all’imposta sulle transazioni digitali con l’aggiunta al   c.. 2 dell’art. 162 del Tuir della lett. f-bis, ha introdotto il  concetto di “stabile organizzazione virtuale” - definendola come “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso”.

Gli aspetti operativi dell’imposta la cui entrata in vigore è prevista per il gennaio 2019 sono stati demandati a un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che doveva essere emanato  entro il 30/04/2018 ma alla data odierna non risulta ancora pubblicato.

Pere saperne di piu' sulla web tax leggi: Web Tax: la nuova Imposta sulle transazioni digitali

Cosa puo fare l’Amministrazione Finanziaria per scovare l’evasione

La Corte rileva come l’Amministrazione finanziaria dispone dei  poteri e mezzi istruttori generali per l’acquisizione di dati e informazioni digitali attraverso la possibilità di  richiedere al contribuente o a terzi, di esibire o trasmettere documenti, o di fornire informazioni e i poteri di attività di verifica e ispettive presso i luoghi a disposizione del contribuente o di terzi.

Tali mezzi ordinari possono risultare tuttavia non adeguati per la peculiarità dei dati da sottoporre a verifica e pertanto si auspica che l’Amministrazione Finanziaria si doti di strumenti idonei all’acquisizione dei dati informatici che garantiscano la piena utilizzabilità degli stessi ai fini dell’attività di accertamento; si tratta dello sviluppo della c.d. “computer forensics”, procedimento diretto al trattamento di dati e/o informazioni digitali e/o sistemi informativi digitali per finalità investigative e di giustizia, tipico dell’ambito delle investigazioni criminali. 

Per adeguare i dispositivi di controllo alla crescente digitalizzazione dell’informazione, la Guardia di finanza ha istituito una specifica figura professionale, attribuendo, all’esito di un apposito percorso di formazione, la qualifica in “computer forensics e data analysis” al personale in possesso di adeguate conoscenze dei sistemi operativi e dei principali sistemi hardware e di comunicazione su reti informatiche.

La Corte pertanto auspica  che, data la rilevanza del volume d’affari generato sul nostro territorio dalla c.d. digital economy, l’amministrazione fiscale si doti di strumenti di analisi che consentano una stima e un monitoraggio dell’evasione ed elusione fiscale nello specifico settore.



TAG: Gli aspetti fiscali del commercio elettronico