Con la Nota di aggiornamento al Def, approvata nella notte di giovedì 27 settembre, tra i vari obiettivi di indirizzo del Governo gialloverde, sono state per la prima volta messe nero su bianco le caratteristiche della Flat Tax che realmente il governo ha intenzione di avviare per l’anno 2019.
Le prime voci di corridoio che avevano parlato di:
sono ad oggi concetti completamente esclusi dalla manovra finanziaria 2019. Ecco come sarà.
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La flat tax del 2019 riguarderà infatti le sole partite iva e in particolare tutte quelle ditte individuali e quei professionisti i cui ricavi siano inferiori a 65.000 euro. Sono infatti esclusi dalla Flat Tax i redditi che derivano dalle partecipazioni in società di persone. L’aliquota a cui verranno sottoposti i redditi determinati in maniera forfettaria è del 15%. Sostanzialmente si tratterebbe di un’estensione del regime forfettario ed è per questo che nel proseguire della trattazione faremo riferimento a tale regime come sinonimo del termine Flat Tax.
In base a quanto emerge dalla nota di aggiornamento al Def, la volontà di voler estendere la Flat Tax ai percettori di redditi inferiori a 100.000 euro sponsorizzata da vari Ministri, non è attualmente contemplata ma nei giorni scorsi si è detto che per tale ulteriore step sarà necessario aspettare il via libera dell’Unione Europea; le ragioni risiedono sicuramente nel dovere ricevere l’autorizzazione per poter estendere ad una platea molto più ampia l’esonero da tutto ciò che concerne l’Iva. Qualora però dovesse arrivare tale autorizzazione, i ricavi delle partite Iva superiori a 65.000 euro ed inferiori a 100.000 euro potrebbero essere tassati con aliquota marginale al 20% a partire dal 2020 o dal 2021.
Oltre all’innalzamento della soglia dei ricavi, i cambiamenti allo studio consistono nell’ innalzamento delle spese per il personale e per beni strumentali a cui si applica il regime dei minimi, beneficiando così una platea più ampia di artigiani, piccoli imprenditori e professionisti. Attualmente tali soglie sono di:
e rappresentano un limite per poter usufruire del regime forfettario. Ciò significa che quei soggetti che hanno ricavi nei limiti ma costi superiori per spese di personale o acquisto di beni strumentali non potevano, fino ad oggi, usufruire del regime agevolato.
Attualmente inoltre i limiti di reddito previsti per i contribuenti minori, c.d. forfettari, sono differenti a seconda dell’attività esercitata e differenti sono le rispettive percentuali di forfettizzazione. Dalla tabella seguente è possibile percepire le differenze a seconda del Codice Ateco dell’attività esercitata.
Codice attività Ateco 2007 | Settore | Limite compensi | Coeff. redditività |
(10- 1) | Industrie alimentari e delle bevande | 45.000 | 40% |
45- (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 50.000 | 40% |
47.81 | Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande | 40.000 | 40% |
47.82 - 47.89 | Commercio ambulante di altri prodotti | 30.000 | 54% |
(41- 42- 43) - (68) | Costruzioni e attività immobiliari | 25.000 | 86% |
46.1 | Intermediario del commercio | 25.000 | 62% |
(55- 56) | Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 50.000 | 40% |
(64- 65- 66) - (69- 70- 71- 72- 73- 74- 75) - (85) - (86- 87- 88) | Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi | 30.000 | 78% |
(01-02-03)-(05-06-07-08-09)-(12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33)-(35)-(36-37-38-39)-(49-50-51-52-53)-(58-59-60-61-62-63)-(77-78-79-80-81-82)-(84)-(90-91-92-93)-(994-95-96)-(97-98)-(99) | Altre attività economiche | 30.000 | 67% |
Cerchiamo di capire quindi con un esempio come funziona attualmente il calcolo dell’imposta forfettaria
Tipologia di attività | Limite ricavi percepiti | Coeff. di redditività | Reddito forfettario | Imposta (aliquota 15%) |
Venditore ambulante di alimenti e bevande | 40.000 € | 40% | 16.000 | 2.400 |
Avvocato | 30.000 € | 78% | 23.400 | 3.510 |
Nel caso in cui invece si concretizzi quanto espresso dal Governo nella Nota di aggiornamento al Def, così come scritta, il limite di ricavi verrà innalzato per tutti i possessori di partita Iva, indipendentemente dall’attività svolta, a 65.0000 euro; resterebbero però invariati i coefficienti di redditività collegati ai vari codici attività ma cerchiamo di chiarire il concetto con un esempio.
Tipologia di attività | Limite ricavi percepiti | Coeff. di redditività | Reddito forfettario | Imposta (aliquota 15%) |
Venditore ambulante di alimenti e bevande | 65.000 € | 40% | 26.000 | 3.900 € |
Avvocato | 65.000 € | 78% | 50.700 | 7.605 € |
In realtà dal reddito forfettario possono poi essere sottratti i contributi previdenziali versati nell’anno ed eventuali perdite pregresse, quindi le imposte calcolate nell’esempio dovrebbero ridursi ancora.
Tipologia di attività | Reddito forfettario | Contributi previdenziali | Reddito soggetto ad imposta sostitutiva | Imposta (aliquota 15%) |
Venditore ambulante di alimenti e bevande | 26.000 € | 15.600 | 10.400 | 1.560 |
Avvocato | 50.700 € | 9.425 | 41.275 | 6.191 |
Cerchiamo di confrontare adesso la diversa imposizione a cui sarebbe soggetto un avvocato se sottoponesse il suo reddito di lavoro autonomo ad Irpef o alla Flat tax supponendo che:
Irpef ordinaria | Flat Tax | |
Base imponibile | 41.275 | 41.275 |
Imposta | 12.005 | 6.191 |
È necessario però ricordare che questi 5.814 euro di differenza potrebbero essere abbattuti nel contesto Irpef qualora il soggetto abbia dei costi molto più elevati del 22% supposto, oppure qualora abbia detrazioni pari allo stesso importo; nell’ambito del regime forfettario infatti, qualora il soggetto possegga solo il reddito da lavoro autonomo, assoggettandolo a tassazione sostitutiva (quella prevista per la flat tax) perde il diritto a qualsiasi tipologia di detrazione come ad esempio le detrazioni collegate al risparmio energetico, alle spese mediche o alla prima casa. È necessario quindi valutare attentamente ogni singola situazione.
In materia IVA invece, i soggetti forfettari e quindi, in base a quanto esposto nella Nota di aggiornamento de Def anche coloro i quali saranno assoggettati alla Flat Tax, saranno esonerati dall’ applicare l’Iva in fattura e quindi da tutti gli adempimenti che ne conseguono.
Per quanto riguarda le persone fisiche e la tassazione Irpef ordinaria, si passerà inizialmente dalle attuali cinque aliquote a tre aliquote e quindi a due a partire dal 2021. Il livello delle aliquote verrà gradualmente ridotto, fino ad arrivare ad un’unica aliquota del 23 % per i redditi fino a 75 mila euro e del 33 % sopra a tale livello entro la fine della legislatura e quindi, se tutto va bene, entro il 2022.