Nel Regno Unito, la proprietà intellettuale è disciplinata da una normativa piuttosto complessa e intricata, di matrice sia inglese che europea, e derivante in parte da alcuni trattati internazionali. Il quadro normativo esistente, inoltre, potrebbe essere ulteriormente complicato da quello che sarà l’esito dei negoziati relativi alla Brexit.
Di seguito vengono elencati quelli che sono i principali diritti di proprietà intellettuale che vanno presi in considerazione.
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Dello stesso autore leggi l'articolo Startup: chi detiene i diritti di proprietà intellettuale? e l'articolo sul Blog Brexit: la Commissione Europea illustra le conseguenze sui diritti d’autore
Innanzitutto, vi sono le invenzioni protette da brevetto.
Affinché un brevetto sia valido deve sussistere, come prima cosa, un’invenzione che presenta le seguenti caratteristiche:
Un brevetto può essere tutelato nel Regno Unito tramite lo UK Intellectual Property Office (UKIPO) o tramite lo European Patent Office (EPO), con la possibilità di presentare una domanda internazionale tramite il Patent Co-operation Treaty (PCT).
Se concesso, il brevetto consente al titolare un diritto esclusivo e assoluto di sfruttamento dell’invenzione in un territorio e per un periodo determinato e consente al suo titolare di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l’invenzione coperta da brevetto. La tutela garantita dal brevetto può durare 20 anni e viene rinnovata ogni 5 anni.
Il predetto periodo di protezione può essere esteso per i prodotti medicinali e i prodotti fitosanitari tramite la richiesta di un apposito certificato in grado di garantire una protezione supplementare (Supplementary Protection Certificate).
Un brevetto viene violato quando vengono compiute azioni senza il preventivo consenso del titolare del brevetto.
Il nome commerciale di una società, il nome dei marchi e i loghi (tra le altre cose) possono essere soggetti a protezione come marchi registrati (e quindi essere soggetti a determinate regole di registrazione). Nel caso in cui gli stessi non siano stati registrati, potrebbero comunque essere protetti tramite un’azione per abuso di denominazione (passing-off action) di common law, meccanismo per proteggere i marchi non registrati. Anche i loghi possono essere protetti da copyright e da diritti sul design.
La registrazione di un marchio non è obbligatoria: tuttavia, è molto piu’ semplice intentare un’azione per la violazione di un marchio registrato che un’azione per abuso di denominazione.
Per quanto riguarda invece i diritti sui disegni, questi ultimi possono essere definiti come gli elementi che caratterizzano l’aspetto di un prodotto.
Nel Regno Unito non sono previsti i modelli di utilità, vi sono invece i diritti sui disegni. Talvolta, anche a causa delle varie tipologie di diritti disponibili nel Regno Unito, viene fatta confusione sulla normativa ad essi applicabile.
I diritti sui disegni attualmente vengono classificati nelle seguenti categorie:
La registrazione dei disegni tutela l’apparenza dell’intero “prodotto”, comprese le linee che lo caratterizzano, i contorni, la forma, il materiale e anche la sua consistenza.
Per essere registrato e quindi soggetto a tutela, un disegno deve possedere le seguenti qualità:
La tutela conferita da tali diritti ha una durata di cinque anni, e tali diritti possono essere rinnovati per successivi periodi quinquennali, fino ad un massimo di anni venticinque.
Per quelle industrie dove il design cambia molto rapidamente, come ad esempio nell’industria della moda, il processo di registrazione dei disegni potrebbe essere troppo lento e complesso.
Per tali tipologie di industrie sono previsti i cosiddetti European Community unregistered designs (UCD), che proteggono le stesse tipologie di disegni protetti tramite la registrazione e il diritto sorge automaticamente, garantendo una protezione del prodotto nel breve termine, senza dover passare per il processo di registrazione. Tuttavia, fornisce una tutela solamente contro le imitazioni dei soggetti terzi.
Tali European Community unregistered designs non vanno confusi con gli UK unregistered design (in tal caso vengono protetti la forma e la configurazione del prodotto).
Per quanto concerne il copyright (diritto d’autore), questo protegge l’espressione delle idee, non le idee medesime. Conferisce una serie di diritti al soggetto che ha creato l’opera al fine di evitare che altri possano copiare, utilizzare o sfruttare l’opera originale senza previo consenso del titolare del diritto. Il copyright è uno fra i piu’ ampi diritti di proprietà intellettuale, e si può applicare a qualunque opera, da brevi testi scritti a vere e proprie opere d’arte, opere letterarie e brani musicali.
Per potere essere protetta da copyright, l’opera deve fondamentalmente essere originale e non deve essere stata copiata da altre opere esistenti.
Il diritto d’autore nel Regno Unito sorge automaticamente nel momento in cui l’opera stessa viene creata dal soggetto. Si tratta pertanto di un potente strumento di tutela e generalmente vige per l’intero arco di vita dell’autore e per settant’anni dopo la morte di questi (nel caso di opere letterarie, musicali e artistiche). Per altre tipologie di opere, invece, il diritto d’autore ha una durata inferiore.
Per quanto riguarda i nomi di dominio, questi devono essere registrati in un apposito registro. La giurisdizione di un dominio, a differenza delle altre forme di proprietà intellettuale, viene solitamente determinata non dal luogo in cui si trova l’attività o il creatore del dominio, ma dal dominio di secondo livello (top level domain - TLD) “.eu”. Al giorno d’oggi ci sono numerosi domini di secondo livello disponibili, e la lista è in continua crescita, oltre ai nomi dei vari paesi come ad esempio “.fr”.
I meccanismi di protezione dei domini sono soggetti al controllo della ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), che stabilisce le regole relative alla registrazione, titolarità e controversie relative ai piu’ generici domini di primo livello come “.com”. Per quanto riguarda invece i domini meno conosciuti, come ad esempio quelli dei singoli paesi, le funzioni in questione sono delegate a organizzazioni locali.
La legge relativa alle informazioni confidenziali non rientra in senso stretto tra i diritti di proprietà intellettuale, ma si tratta di un diritto accessorio che viene utilizzato per informazioni sensibili a livello commerciale, o ancora informazioni preziose o private che non sono tutelate da altri diritti di proprietà intellettuale. La recente direttiva sui segreti commerciali (Trade Secrets Directive) ha introdotto una definizione standard a livello europeo di cosa rientra nel concetto di segreto commerciale e quali sono gli strumenti di tutela di tali informazioni.