La disciplina definitiva (a partire dal 2020) della tenuta delle scritture contabili delle organizzazioni di volontariato (OdV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) che applicano il regime forfetario previsto dall'art. 86 del Dlgs 117/2017.
L'art. 86 del Dlgs 117/2017 disciplina il regime forfetario per la tassazione delle attività commerciali eventualmente svolte dalle organizzazioni di volontariato (OdV) e dalle associazioni di promozione sociale (APS) a scopo di autofinanziamento ed ovviamente se le entrate di queste non sono prevalenti su quelle delle attività non commerciali dell'ente.
Le OdV e le APS possono applicare alle attività commerciali eventualmente svolte, invece del regime normale dell'IRES disciplinato dal Titolo II del TUIR, il regime forfetario di cui al'art. 86 se nel periodo di imposta precedente hanno percepito ricavi (e quindi hanno sviluppato un fatturato) relativi a queste attività non superiori a 130.000 annui o alla diversa soglia che sarà deliberata dal Consiglio dell'Unione Europea per il periodo che partirà dal 1° Gennaio 2020 (1° comma dell'art. 86).
Tale cifra è da considerarsi al netto dell'IVA.
Questo regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui l'ente supera la soglia di 130.000 Euro di ricavi annui delle attività commerciali svolte (comma 14°). Infine, come vedremo, in tale regime forfetario il regime dell'imposta sul reddito, cioè dell'IRES, e quello dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA) sono strettamente collegati ed entrambi semplificati ed agevolati.
Le OdV e le APS possono avvalersi di questo regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale dei redditi oppure, nel caso di avvio dell'attività, nella dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 35 del DPR 633/1972, presentata all'Agenzia delle Entrate, di presumere la sussistenza del rispetto del limite dei ricavi da attività commerciali di 130.000 Euro annui (2° comma).
Le OdV che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile ai fini IRES applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nell'anno delle attività commerciali il coefficiente di redditività dell'uno per cento.
Le APS che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nell'anno delle attività commerciali il coefficiente di redditività del tre per cento (comma 3°). Per esempio, se i ricavi annui sono di 50.000 Euro, per le OdV il reddito imponibile è di 500 Euro, mentre per le APS è di 1.500 Euro, per cui, applicando a tali redditi l'aliquota IRES del 24%, l'imposta da pagare è pari a 120 Euro nel primo caso ed a 360 Euro nel secondo.
Alle OdV ed alle APS che optano per il regime forfetario si applicano i commi 5° e 6° dell'art. 80 del Dlgs 117/2017 considerando come reddito dal quale portare in diminuzione le perdite quello determinato applicando ai ricavi percepiti nell'anno il coefficiente di redditività dell'uno o del tre per cento. Ciò significa che i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello in cui è esercitata l'opzione, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità a norme del TUIR, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione per il regime forfettario è esercitata.
Le perdite fiscali generatesi nei periodi di imposta precedenti a quello in cui è esercitata l'opzione citata possono essere computate in diminuzione del reddito determinato sempre con questo regime forfettario secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR.
Fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti od emessi, ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/1973, le OdV e le APS che applicano il regime forfetario sono esonerate dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili e la dichiarazione dei redditi di esse è presentata con le modalità normali previste dal DPR 322/1998 (5° comma).
Da ciò si deduce che le OdV e le APS che non applicano il regime forfetario previsto dall'art. 86 che stiamo esaminando in questo sottoparagrafo e che quindi applicano, come vedremo oltre in questo paragrafo, o il regime normale dell'IRES previsto dal Titolo II del TUIR o il regime forfetario di cui all'art. 80 del Dlgs 117/2016, devono rispettare la disciplina normale sugli obblighi contabili degli enti del terzo settore (ETS) prevista dall'art. 87 del Codice del terzo settore che è esposta nel paragrafo successivo.
Inoltre, tutte le OdV e APS, sia che ad esse si applichi il regime forfetario di cui all'art. 86, sia che non si applichi, devono rispettare pure le norme sul bilancio di esercizio, sul bilancio sociale e sui libri sociali obbligatori contenute negli artt. 13, 14 e 15 del Dlgs 117/2017 che trattiamo sempre nel paragrafo successivo.
Le OdV e le APS che applicano il regime forfetario di cui all'art. 86 non sono tenute ad operare le ritenute alla fonte ai propri collaboratori (dipendenti e assimilati, autonomi, ecc.) di cui al Titolo III del DPR 600/1973. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, questi enti devono indicare il codice fiscale dei percettori dei compensi (redditi) per i quali non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei compensi stessi (comma 6°). Come vedremo tra poco, esse sono però tenute a certificare i corrispettivi pagati e a conservare i relativi documenti (comma 8°).
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Il comma 7° dell'art. 86 prevede che, ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA), le OdV e le APS che applicano il regime forfetario:
Per le operazioni di cui all'elenco precedente le OdV e le APS che applicano il regime forfetario non hanno diritto alla detrazione dall'IVA assolta, dovuta e addebitata sugli acquisti da esse effettuati ai sensi degli artt. 19 e ss. del DPR 633/1972 (comma 7°).
Le OdV che applicano il regime forfetario hanno soltanto l'obbligo, per le operazioni (1) per le quali risultano debitori dell'IVA, di emettere la fattura o di integrarla con l'indicazione dell'aliquota e dell'importo dell'imposta e di versare l'IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (9° comma).
Fatti salvi questi obblighi, le OdV sono esonerate dal versamento dell'imposta negli altri casi in cui è esso previsto e da tutti gli altri obblighi previsti ai fini IVA dal DPR 633/1972 (soprattutto dal Titolo II di esso), ad eccezione di quelli relativi alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto o delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. In particolare, queste OdV sono esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi per le particolari categorie di cessioni di beni e di prestazioni di servizi previste dall'art. 2 del DPR 696/1996 (tabacchi, prodotti agricoli, giornali, ecc.) (8° comma)
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(1) Vale a dire per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, cioè per le vendite, effettuate nell'ambito di una attività commerciale non prevalente (come introiti) rispetto alla od alle attività non commerciali di interesse generale.