Speciale Pubblicato il 15/05/2018

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Le spese per innovazioni nel condominio: come ripartirle

di Avv. Valentina Antonia Papanice

La ripartizione delle spese per innovazioni puo' subire deroghe se considerate gravose e voluttuarie



Le spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza si ripartiscono tra tutti secondo il valore proporzionale della proprietà. Salvo il caso di innovazioni gravose e voluttuarie.
 

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Riparto spese innovazioni condominiali secondo il valore della proprietà

Le spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono incluse espressamente dall'art. 1123, co.1, c.c. tra quelle che vanno ripartite in  base al valore di ogni proprietà (ed eventualmente ex art. 1123, co.3 c.c.).
Le innovazioni sono previste dall'art. 1120 c.c., il quale oggi (a seguito della riforma del condominio) prevede:


Si aggiungono le innovazioni di cui all'art. 26, co.5, L. 10/1991, secondo cui:

Concetto di innovazioni nelle spese condominiali

La giurisprudenza si è più volte cimentata nella difficile opera di definizione delle innovazioni. Ad es. (rimandando alla lettura integrale del testo), nella sentenza n. 12564/2006 la Corte di Cassazione conclude enunciando il seguente principio di diritto: "Per innovazioni delle cose comuni s'intendono le modifiche, approvate dall'assemblea con la maggioranza qualificata nell'interesse di tutti i condomini, le quali importino l'alterazione della entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano utilizzate per fini diversi da quelli precedenti. In quanto novità, mutamento, trasformazione, le innovazioni consistono sempre nell'atto o nell'effetto dal facere".


Tale assunto oggi deve tenere conto di una nuova norma che regola specificamente le modificazioni di destinazioni d'uso (v. art. 1117-ter c.c.).
 

Innovazioni gravose e voluttuarie

Nel caso in cui si tratti di innovazioni gravose e voluttuarie, le spese si ripartiscono solo tra coloro che intendono trarne vantaggio, se l'opera può essere utilizzata separaratamente; se tale separazione  non è possibile, "l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera" (v. art. 1121 c.c.), come rivalutate (v. Cass. 20713/2017, Giudice di pace Bari, 13/10/2011 n. 5632/2011, Cass. n. 8746/1993).
In ogni caso il criterio di riparto sarà quello di cui all'art. 1123, co.1 c.c. tra coloro che, ai sensi dell'art. 1121 c.c., sostengono la spesa."



TAG: Il condominio 2024