Speciale Pubblicato il 03/05/2018

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La costituzione di un pegno su azioni scozzesi e il registro PSC

di Ascheri Rag. Guido

Scozia: pegno su azioni e registro dei PSC, questioni piuttosto controverse per i finanziatori



La costituzione di un pegno su azioni di società scozzesi è diventata una questione alquanto controversa da quando è stato introdotto il nuovo regime sui PSC (People with Significant Control).

Secondo l’opinione di alcuni professionisti del settore, i cosiddetti security trustees ed i finanziatori che ricevono in pegno le azioni di società scozzesi non dovrebbero preoccuparsi degli obblighi di registrazione relativi ai PSC, altri invece la vedono diversamente.

Sul punto, infatti, non vi è ancora un’opinione consolidata. Secondo l’opinione maggioritaria, tuttavia, i dati di coloro che ricevono in pegno azioni che rappresentano più del 25% del capitale sociale di una società scozzese dovranno essere indicati nel registro del PSC.

Il Small Business, Enterprise and Employment Act 2015 ha inserito la Parte21A e gli allegati 1A e 1B nel Companies Act del 2006.

Tali disposizioni introducono l’obbligo per le società del Regno Unito che rientrano nella definizione di “relevant company” (e cioè quelle società le cui azioni non sono ammesse alla negoziazione nel mercato) di tenere un registro in cui vanno inseriti i dati dei soggetti che esercitano un controllo significativo sulla società medesima (il cosiddetto registro del PSC). Tali disposizioni impongono inoltre alle società in questione di raccogliere tutta una serie di informazioni relative a tali soggetti.

Da quando tali previsioni normative sono entrate in vigore nell’aprile del 2016, numerose sono state le discussioni tra i professionisti del settore con riferimento all’impatto della nuova disciplina sui finanziatori che ricevono in pegno azioni di una società scozzese.

In particolare, il primo dubbio che è sorto sul tema riguarda l’obbligo o meno per le società in questione di inserire i dettagli di tali creditori pignoratizi nei loro registri PSC. La posizione sul punto, come anticipato, non è unanime: buona parte degli studi legali scozzesi ritiene che la nuova normativa debba essere estesa anche ai finanziatori che ricevono in pegno un numero consistente di azioni, altri invece sono di parere contrario.

Il Dipartimento per le imprese, l’energia e la strategia industriale (Department for Business, Energy & Industrial Strategy – BEIS) ha comunicato l’intenzione di rinnovare il regime dei PSC entro l’inizio del 2019 ma, nel frattempo, non è molto chiaro come debba essere interpretata l’attuale normativa con riferimento ai casi sopra menzionati.

Il fatto che un finanziatore abbia ricevuto in pegno le azioni di una società scozzese comporta il dovere per quest’ultimo di essere inserito nel predetto registro? Perché il quesito si pone soprattutto con riferimento alla normativa scozzese, e non tanto nel diritto inglese?

Affinché venga validamente costituito un pegno sulle azioni di una società scozzese a favore del creditore è necessario che venga redatto un atto scritto, solitamente un contratto (share pledge agreement) tra pledgor (e cioè il debitore, proprietario delle azioni) e il pledgee (creditore pignoratizio), ed è inoltre fondamentale, al fine della costituzione di tale garanzia, che la titolarità delle azioni venga trasferita al creditore mediante apposito Stock transfer form, che dovrà essere opportunamente datato e firmato. Il nome del creditore pignoratizio, a questo punto, dovrà essere inserito nel registro dei soci della società e andrà emesso un nuovo certificato azionario a suo nome.
Se il prestatore ha ricevuto in pegno delle azioni di una relevant company costituita in territorio scozzese, e tale pegno è stato costituito su più del 25% delle azioni della società, sembra che i dati del creditore debbano inoltre essere inseriti nel registro PSC di predetta società.

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Defizione di PSC (Person with significant control)

Il termine “Person with significant control” in una relevant company fa riferimento a quel soggetto (o quei soggetti) che soddisfano una o più delle condizioni elencate nei paragrafi da 2 a 6 della parte 1 allegato 1A del Companies Act 2006:

- Il soggetto detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% delle azioni della società;

- Il soggetto detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% dei diritti di voto nella società;

- Il soggetto ha direttamente o indirettamente il potere di nominare o revocare la maggioranza del consiglio di amministrazione della società;

- Il soggetto ha il potere di esercitare, o di fatto esercita, un’influenza significativa o controllo sulla società;

- I trustees di un trust o i soci di una società che, non essendo persone giuridiche, soddisfano uno qualsiasi dei requisiti sopra elencati con riferimento alla società, o soddisferebbero predette condizioni se fossero persone fisiche, e hanno il diritto di esercitare o di fatto esercitano un’influenza significativa o controllo sul trust o sulla società in questione.

La normativa sembra fare unicamente riferimento alle persone fisiche (“individuals”). Tuttavia, in base a quanto previsto ai commi (5), (6) e (7) della sezione 790C del Companies Act del 2006, una cosiddetta “legal entity” (sia essa una persona fisica o un’impresa che può essere qualificata come persona giuridica ai sensi della legge applicabile) può essere definita “registrable relevant legal entity” (RRLE) in determinate circostanze.

Mentre l’intento originario della normativa in questione è quello di identificare le persone fisiche che detengono di fatto il controllo di una società, e che potrebbero celare la propria identità dietro a società o veicoli intermediari (come, ad esempio, trusts o società costituite in giurisdizioni dove è difficile avere accesso alle informazioni inerenti la struttura societaria stessa), dal punto di vista pratico non vi è il dovere di indicare nel registro PSC i dati di tale persona fisica se quest’ultima detiene le azioni indirettamente per il tramite di uno o più  soggetti giuridici su cui esercita di fatto un controllo significativo e uno di questi soggetti giuridici e’ soggetto a propri doveri di divulgazione ( “subject to its own disclosure requirements”).
Il significato delle parole in corsivo “subject to its own disclosure requirements” e’ contemplato dalla sezione 790C(7) del Companies Act del 2006.

La norma fa riferimento fondamentalmente alle seguenti categorie di entità:

- Relevant companies e persone fisiche soggette alla normativa prevista nella parte 21A del Companies Act del 2006;

- Le persone giuridiche con azioni che hanno diritto di voto e che sono ammesse alla negoziazione nel mercato.

Laddove una “registrable relevant legal entity” (RRLE) che presenta tali caratteristiche si interpone tra una persona fisica (e/o un’altra persona giuridica) e la società medesima (relevant company), e’ pertanto sufficiente che nel registro PSC della predetta relevant company vengano inseriti i dati della RRLE.

Facendo un esempio, se una persona fisica detiene e controlla più del 25% delle azioni della società A (che rientra nella definizione di relevant company) in modo indiretto tramite un’altra relevant company B, tale soggetto non deve essere inserito nel registro dei PSC della società A, ma i suoi dettagli dovranno essere invece indicati nel registro PSC della società B (e i dati di questa andranno a loro volta indicati nel registro PSC della società A).

Tuttavia, se una persona fisica detiene più del 25% delle quote di A attraverso una serie di società non quotate che sono state costituite, ad esempio, in un paese come il Botswana, allora detta persona fisica dovrà apparire nel registro PSC della relevant company.

Un finanziatore nel ruolo di RRLE

Nel contesto della legislazione inglese, molto spesso capita che un finanziatore rientri nell’ambito di applicazione della parte 21° del Companies Act 2006 per uno dei seguenti motivi:

- Il finanziatore è esso stesso soggetto alla normativa prevista alla parte 21° del Companies Act 2006 (in quanto società UK le cui azioni non sono quotate), oppure

- Le azioni del finanziatore sono quotate nel mercato.

In presenza di tali circostanze, lo stesso finanziatore dovrà essere inserito nel registro dei PSC della società in cui detiene più del 25% delle azioni (o su cui esercita il controllo).

Nel caso di creditore pignoratizio in favore del quale è stato costituito pegno su più del 25% delle azioni della società (nel caso di relevant company costituita in Scozia), tale creditore (o il suo nominee) dovrà essere menzionato e i suoi dati andranno inseriti nel registro dei soci della società in quanto soggetto titolare delle azioni e lo stesso diventerà “socio” della stessa.

Di conseguenza, sembra alquanto evidente che nel caso sopra menzionato si materializzino i requisiti previsti alla prima condizione della normativa sui PSC. Il sopra menzionato creditore pignoratizio, infatti, detiene più’ del 25% delle azioni della società. La normativa stabilisce chiaramente che è sufficiente venga soddisfatta solamente una delle cinque condizioni richieste dalla normativa e, pertanto, il finanziatore (creditore pignoratizio) rientrerà nella definizione di RRLE e andrà pertanto indicato nel registro PSC della società.

La normativa in materia di PSC è diretta a individuare le persone fisiche che esercitano un effettivo e rilevante controllo sulle società del Regno Unito, la cui identità potrebbe essere celata al fine di evitare determinate responsabilità e doveri (come, ad esempio, il pagamento delle tasse).

In tale contesto, appare fondamentale il concetto di “controllo” (e non tanto quello di mera proprietà).

Il paragrafo 23 dell’allegato 1A del Companies Act 2006 fa espresso riferimento alle garanzie su azioni:

- I diritti relativi ad azioni detenute in garanzia da un soggetto si considerano, ai sensi di quanto previsto dal presente allegato 1A, detenuti da tale soggetto:

A) laddove, a parte i diritti esercitabili al fine di preservare il valore della garanzia, i diritti possono essere esercitati solo secondo le disposizioni di tale soggetto;

B) e laddove tali azioni sono detenute in relazione alla concessione di un prestito e, a parte i diritti esercitabili al fine di preservare il valore della garanzia, i diritti possono essere esercitati solo nell’interesse di tale soggetto.

Tale paragrafo è particolarmente utile soprattutto con riferimento alla posizione del creditore pignoratizio. Tuttavia, fa espressamente riferimento ai “diritti collegati alle azioni” e pertanto soddisfa solo la seconda, terza e quarta condizione previste dalla normativa PSC.

Pertanto, un finanziatore che detiene una garanzia sulle azioni di una relevant company costituita in Inghilterra sembra rimanere escluso dal regime dei PSC poiché può essere considerato RRLE in quanto:

- il creditore non “detiene” le azioni e, pertanto, non soddisfa la prima condizione;

- per quanto riguarda la seconda condizione, il paragrafo 23 dell’allegato 1A del Companies Act 2006 chiarisce che tali diritti di voto si considerano detenuti da colui che ha costituito la garanzia (e non dal creditore).

La differenza fondamentale rispetto ad un pegno costituito sulle azioni di una società registrata in Scozia consiste nel fatto che in questo caso la prima condizione è invece rispettata in quanto il creditore detiene di fatto le azioni in questione.

Detto ciò, siccome da un’interpretazione letterale della normativa in questione risulta che il creditore che detiene in garanzia più del 25% delle azioni di una società è di fatto considerato una RRLE in base a quanto previsto dalla prima condizione sopra menzionata, e visto che la legge prevede sanzioni penali per le RRLE e le società che non mantengono il registro PSC aggiornato, e’ evidente la convenienza di prediligere tale interpretazione letterale.

Ci sono alcuni casi in cui il creditore pignoratizio preferisce non apparire nel registro PSC della società le cui azioni gli sono state concesse in pegno. In particolare, alcuni creditori potrebbero non gradire che tali informazioni vengano rese pubbliche. Inoltre, se il creditore viene considerato una RRLE ai fini del regime PSC, questi dovrà rispettare una serie di requisiti di notifica e dovrà fornire una serie di informazioni alla società. Piuttosto severe sono le sanzioni previste in caso di mancato adempimento ai predetti doveri, tra cui la reclusione o multe abbastanza elevate.

Inoltre, nel caso in cui un creditore cessi di essere considerato RRLE (ad esempio nel caso in cui la garanzia venga svincolata), questi non potrà semplicemente richiedere di essere cancellato dal registro PSC. I suoi dati, infatti, potranno essere cancellati solamente una volta decorsi 10 anni dalla data in cui il creditore ha cessato di essere considerato RRLE.

Detto ciò, e come precedentemente anticipato, è evidente che la normativa relativa al pegno su azioni scozzesi in relazione al regime sui PSC non e’ ancora sufficientemente chiara e potrebbe far desistere alcuni finanziatori dal finanziare strutture quali società scozzesi. In tale contesto, vale la pena menzionare che nel giugno del 2011 la Scottish Law Commission ha pubblicato un documento avente ad oggetto una possibile riforma della legge scozzese in materia di “moveable transactions”. Il documento aveva proposto l’introduzione di uno specifico registro in cui annotare dette transazioni e, pertanto, la possibilità di registrare nel predetto registro i pegni costituiti su azioni, soddisfando in detto modo i requisiti di pubblicità previsti dal diritto scozzese. In tal modo, potrebbe essere costituito un pegno su azioni senza la necessità di trasferire al creditore la titolarità di predette azioni. Quest’ultimo, pertanto, potrebbe prendere in garanzia predette azioni al di fuori del regime previsto per i PSC.
Viste le problematiche sorte a riguardo, sembrerebbe opportuno che il governo scozzese decidesse di trasformare dette proposte in legge.



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