Il parlamento belga ha approvato la legge di riforma dell’imposta sul reddito delle società la quale include una riduzione dell’aliquota d’imposta sul reddito delle societa’, un’aliquota fiscale effettiva minima, la riforma del regime fiscale delle holding e quello del consolidato fiscale.
La legge di riforma dell’imposta sul reddito delle società è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale belga il 29 dicembre 2017.
Altri provvedimenti sono stati introdotti: un nuovo regime fiscale di partecipazione agli utili per i dipendenti, un aumento del tasso di cambio, una nuova soglia del 10% per la tassazione delle plusvalenze per gli investimenti collettivi e una soglia di esenzione fiscale per i redditi da dividendi.
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Riduzione dell’aliquota fiscale nominale delle società in Belgio
L’aliquota nominale dell’imposta sul reddito delle società (CIT) è stata ridotta dal 33.99% al 29.58% nel 2018 e al 25% nel 2020.
In determinate condizioni, le piccole e medie imprese potranno beneficiare per il 2018 di un tasso ridotto del 20.4% sulla prima tranche di reddito imponibile pari a € 100.000 (è prevista una ulteriore diminuzione al 20% entro il 2020).
Aliquota fiscale effettiva minima
Il 30% della base imponibile eccedente la prima tranche di € 1 milione si qualifichera’ come base imponibile minima effettiva.
La base imponibile minima effettiva sara’ determinata come segue:
Le deduzioni in eccesso vengono riportate negli anni successivi.
Deduzione dell’interesse nozionale
La deduzione dell’interesse nozionale non sara’ piu’ calcolata sul totale (qualificato) del patrimonio netto alla fine del precedente periodo fiscale ma sara’ solamente calcolato sull’incremento del capitale di rischio. Il “capitale di rischio incrementale” e’ uguale a 1/5 della differenza positiva tra il patrimonio netto alla fine dell’anno in questione e il patrimonio netto alla fine del quinto anno precedente.
Esenzione per i dividendi ricevuti
Il regime belga di esenzione per dividendi ricevuti da una societa’ belga e’ ora una esenzione totale (prima era prevista un’esenzione del 95%).
Esenzione per plusvalenze su azioni
L’aliquota minima dello 0.412% sulle plusvalenze di azioni che si qualificavano per il regime di participation exemption applicabile alle piccole e medie imprese è stata abolita. Dall’altro lato, le condizioni per beneficiare dell’esenzione per le plusvalenze su azioni sono allineate alle condizioni per applicare la deduzione dei dividendi ricevuti. Quindi la riforma estende il requisito della soglia minima di partecipazioni del 10% o del valore d’acquisto di € 2.5 milioni all’esenzione della partecipazione per le plusvalenze su azioni.
Le direttive europee contro l’elusione fiscale
La direttiva europea I del 12 luglio 2016 (modificata dalla direttiva europea del 29 maggio 2017) e’ stata recepita nella legge belga dando attuazione ad una serie di misure sui seguenti temi:
Imposta sostitutiva
Ogni societa’ belga che non paga una remunerazione annuale minima del valore piu’ basso tra € 45.000 o pari alla base imponibile a uno dei propri manager, dovra’ pagare una imposta sostitutiva del 5% (10% dal 2020) sul deficit. Questa imposta sostitutiva non si applica alle piccole e medie imprese durante i loro primi quattro periodi fiscali ed e’ fiscalmente deducibile.
Previsioni relative all’imposta deducibile
I fondi per rischi ed oneri sono fiscalmente esenti solo se risultano da una obbligazione legale, regolamentare o contrattuale alla fine dell’esercizio. In caso di una inversione della disposizione dopo il 2018, si applica l’aliquota fiscale iniziale. Questo si applica anche alle plusvalenze che non vengono reinvestite tempestivamente.
Il consolidamento fiscale
Dal 2019, il Belgio introdurra’ un regime di consolidamento fiscale dell’imposta sul reddito delle societa’, consentendo la deduzione di una perdita fiscale dell’anno in corso di una societa’ di un gruppo belga dal reddito imponibile di un’altra societa’ dello stesso gruppo, di un determinato anno fiscale. Il consolidamento fiscale sara’ attuato mediante un sistema di contributi di gruppo.
Una societa’ del gruppo in una posizione di pagamento delle imposte, in determinate circostanze, sara’ in grado di effettuare un contributo di gruppo deducibile fiscalmente ad una societa’ che non e’ in una condizione di pagamento delle imposte. Questo contributo sara’ aggiunto al risultato fiscale della societa’ ricevente e quindi compensato dalla sua perdita fiscale esistente prima del contributo. Il contributo del gruppo dovra’ essere versato dietro pagamento di un indennizzo pari all’imposta aggiuntiva che sarebbe stata dovuta senza la deduzione del contributo del gruppo.
Perdite delle stabili organizzazioni
Dal 2020, le perdite fiscali realizzate in stabili organizzazioni di societa’ belghe o con rifermento alle attivita’ di tali societa’ situate all’estero e di cui il reddito e’ esente in Belgio in virtu’ del trattato contro la doppia imposizione non puo’ essere dedotto dai redditi imponibili belgi. Una esenzione e’ effettuata per le perdite durevoli all’interno dell’area economica europea, ad esempio perdite di una attivita’ cessata di una stabile organizzazione nell’area economica europea (nella misura in cui tali perdite non vengono detratte da altri redditi nello stato della stabile organizzazione).
Altri provvedimenti
Altri provvedimenti includono l’incremento temporaneo della deduzione sugli investimenti per le piccole e medie imprese al 20%, l’estensione dell’esenzione della ritenuta d’acconto al salario dei ricercatori scientifici con una laurea triennale (scientifica), l’abolizione del regime delle riserve di investimento, riforma dell’interesse per il ritardo nel pagamento per debiti fiscali e crediti tributari, l’abolizione dell’ammortamento accelerato e proporzionale ai fini fiscali (entro il 2020), l’introduzione di una nozione di tasso di interesse di mercato legato all’interesse dell’istituzione finanziaria monetaria, la possibile conversione di riserve esenti in riserve tassate ad un tasso ridotto di 15% o 10% (entro il 2020 e 2021), un aumento del tasso di penalita’ del 6.75% in caso di pagamenti dell’imposta sul reddito delle societa’ insufficienti, nuove regole per la deduzione dei costi auto della societa’ (entro il 2020), un tasso fiscale su “commissioni segrete” del 100% in tutti i casi (entro il 2020), e tutte le sanzioni amministrative non saranno piu’ fiscalmente deducibili, anche se relative a tasse deducibili (entro il 2020).
Tuttavia, diverse disposizioni della legge di riforma dell’imposta sul reddito delle societa’ possono essere modificate retroattivamente. Per esempio, sono già state presentate diverse modifiche relative alla corretta applicazione delle Direttive europee contro l’elusione fiscale. Inoltre, alcune misure della riforma fiscale saranno ulteriormente dettagliate attraverso Decreto Reale.