Speciale Pubblicato il 08/01/2020

Tempo di lettura: 9 minuti

Bonus occupazione Sud operativo anche per il 2020

di Avv. Rocchina Staiano

Caratteristiche, requisiti, modalità per usufruire dell'Incentivo Occupazione Sviluppo Sud, prorogato fino al 2020. Nuovo decreto e circolare INPS



La legge di bilancio 2019 ha riconfermato anche per il 2019 e 2020  l'agevolazione per le assunzioni al Sud (cd. bonus  Sud), chiamato  ora  Incentivo Occupazione  Sviluppo Sud che prevede la decontribuzione totale per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani fino a 35 anni o di disoccupati  da almeno 6 mesi senza limiti di età.

Il decreto attuativo n. 178 del 19 aprile 2019, emanato da ANPAL con molto ritardo,  ha riservato però una brutta  sorpresa  ai datori di lavoro che contavano su questo incentivo, nei termini consueti, riservando il Bonus Sud solo alle   assunzioni dal 1 maggio 2019 e non dal 1 gennaio. 

In data 11 luglio 2019 è stato emanato un nuovo decreto (n. 311/2019)  che,  grazie anche  a nuove risorse stanziate con il Decreto Crescita 2019, ha potuto sanare l'errore e  ricomprendere tutto il 2019 come periodo nel quale fruire dell'incentivo. Tempestivamente il 16 luglio 2019 l'Inps ha pubblicato la circolare di istruzioni  n. 102 2019  con il dettaglio delle modalità di  domanda e di fruizione dell'incentivo anche nel flusso Uniemens.   

Rivediamo intanto in sintesi le caratteristiche principali , i requisiti, le modalità per usufruire dell'agevolazione  che non sono sostanzialmente diverse dal quelle dello scorso anno e la cumulabilità con  l'esonero contributivo triennale stabile per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato in tutto il territorio nazionale. 

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Sulle agevolazioni alle aziende del Sud è disponibile anche la Circolare del Giorno "Agevolazioni Sud Italia  dopo la Legge di Bilancio 2019"

Importo e destinatari dell'agevolazione 2018 e 2019

Per il 2018 l'incentivo era stato disciplinato  dal decreto direttoriale dell’ANPAL n. 2 del 2 gennaio 2018, poi corretto dal decreto direttoriale n. 81 del 5 marzo 2018 e dalla circolare INPS n. 49 del 19 marzo 2018. Si evidenzia una discrepanza tra quanto stabilito dalla  decreto ANPAL 2018 che prevedeva un bonus di durata annuale e   la norma  della legge di stabilità 2019 (art. 1 c.247 L.143 2018) che amplia  al 100 % l'esonero previsto dal Decreto dignita,  di durata triennale. La norma del decreto Dignità a questo fine prevedeva (al comma 3, art. 1 bis l. 96 2018 ) l'emanazione di un decreto ministeriale sulle modalità di fruizione dell'esonero che non è ancora stato emanato .

Nella tabella che segue  i requisiti necessari per le imprese e i lavoratori :

REQUISITI AZIENDE

  • datori di lavoro privati, anche non imprenditori
  • con sede di lavoro nelle i Regioni “meno sviluppate”: Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia e Regioni "in transizione": Abruzzo,Molise, Puglia

precisazioni

nel caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori da una delle regioni in cui è previsto l’incentivo, l’agevolazione cessa a partire dal mese di paga successivo al  trasferimento.

REQUISITI LAVORATORI

giovani disoccupati tra i 16 e i 34 anni

(34 anni e 364 giorni)

disoccupati oltre 35 anni se privi di impiego da almeno 6 mesi o  che non hanno svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato con reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.

NOTA BENE: per entrambe le categorie necesdsario non avere avuto precedenti rapporti di lavoro  con la stessa azienda o da una azienda controllata, tranne nel caso di trasformazioni da contratti a termine

si conteggiano i rapporti di lavoro di durata della durata di almeno sei mesi 

 

CONTRATTI AGEVOLABILI

  • assunzioni o trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
  • rapporti di apprendistato professionalizzante
  • rapporti di lavoro subordinato con una cooperativa con  vincolo associativo;
  • sono compresi sia i rapporti a tempo pieno e che a tempo parziale
  • non sono agevolabili rapporti di lavoro instaurati per obblighi di legge o che violano obblighi di precedenza

CONTRATTI ESCLUSI

  • contratto di lavoro domestico,
  • contratto di lavoro intermittente,
  • prestazioni di lavoro occasionale,
  • contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore,
  • contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca

 

Nella tabella che segue l'importo di decontribuzione prevista  e la durata per le assunzioni nel 2018 e 2019. 

 

 

precisazioni

IMPORTO INCENTIVO

sgravio della contribuzione previdenziale fino a 8.060 euro annui,  applicato su base mensile,   pari a 671,66 euro mensili e a 21,66 euro per ogni giorno di fruizione

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale  viene ridotto in proporzione

DURATA

Lo sgravio si applica per dodici mensilità

 

Lo sgravio per le assunzioni del 2018 è fruibile entro il 29.2.2020.

quello per le assunzioni nel 2019 è fruibile entro il 28.2.2021

L'incentivo Bonus Sud 2019 (IOSS) è fruibile nel limite previsto dalla normativa sugli aiuti "de minimis" . Oppure, IN ALTERNATIVA , puo essere utilizzato se si verifica una delle seguenti condizioni :

Modalità domanda Bonus Sud 2019: Nuova piattaforma e nuovo codice

L’incentivo"Bonus Sud" ora denominato Incentivo occupazione sviluppo Sud (IOSS)  è riconoscibile nei limiti delle risorse  stanziate, che ammontano  a:

Per  conoscere la residua disponibilità prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione , il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "IOSS", disponibile all’interno della nuova applicazione  "Piattaforma agevolazioni" (ex Diresco), una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando i seguenti dati:

LA RISPOSTA DELL’INPS

In collaborazione con ANPAL, l'istituto verificherà lo stato di  disoccupazione del candidato all'assunzione  e  calcola l’importo dell’incentivo spettante , verifica la disponibilità finanziaria e in caso positivo prenota l’importo dell’incentivo , informando il datore di lavoro nella stessa piattaforma telematica .

La circolare INPS 102 2019 ha specificato che  nei primi dieci giorni dalla data della circolare (16 luglio)  al 26 luglio tutte le richieste saranno elaborate contemporaneamente  ma l'Inps precisa che le domande  riguardanti assunzioni e trasformazioni già avvenute ( fino al 15 luglio)  saranno gestite nell'ordine cronologico di decorrenza del contratto di lavoro, mentre per i rapporti di lavoro successivi si seguira l’ordine cronologico di presentazione della domanda. Tutte le domande sono soggette a verifica dei requisiti e vengono accettate fino ad esaurimento delle risorse .

Si evidenzia che per le assunzioni o trasformazioni già effettuate  l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi da gennaio a giugno 2019 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens – ListaPosPA dei mesi di luglio, agosto e settembre 2019.

Successivamente  nella procedura ossono verificare i seguenti casi:

  1.  L’istanza di prenotazione dell’incentivo che non dovesse essere inizialmente accolta per carenza di fondi rimane valida per 30 giorni, mantenendo la priorità ; se entro tale termine non  si liberano risorse utili l’interessato deve presentare una nuova richiesta.
  2.  se l’istanza di prenotazione dell’incentivo non è accolta in quanto  non risulta una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (D.I.D.), rimane valida per 30 giorni, mantenendo la priorità e vengono effettuati successivi controlli. In caso di esito positivo, la richiesta viene automaticamente accolta; diversamente, l’istanza perde efficacia e l’interessato deve ripresentarla.
  3. Nelle ipotesi in cui l’istanza venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l’onere di effettuare l'assunzione, e di darne comunicazione all'INPS chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L’inosservanza del termine determina l’inefficacia della precedente prenotazione . Il datore di lavoro puo eventualmente  presentare  un’altra domanda.

Cumulo tra Bonus Sud ed esonero triennale per l'assunzione di giovani

L’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 ha previsto, a decorrere dal primo gennaio 2018, a favore di tutti i datori di lavoro privati, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro– con esclusione dei premi e contributi INAIL –  nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti di giovani che, al momento dell’assunzione, non abbiano compiuto trent’anni di età (cioè, non abbiano più di 29 anni e 364 giorni). Per  il 2018 il limite anagrafico era  innalzato a trentacinque anni (cioè 34 anni e 364 giorni) poi prorogato dalla legge di stabilità 2019.

La circolare INPS N. 49/2018  ha specificato che se  il  datore di lavoro ha i requisiti per accedere anche all’incentivo Occupazione Mezzogiorno 2018, quest’ultimo, era fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro - nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua, importo che deve essere riparametrato e applicato su base mensile  per 12 mensilità, nel 1° anno di assunzione.Pertanto, nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 e l’incentivo Occupazione Mezzogiorno, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest’ultimo incentivo è pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l’incentivo Occupazione mezzogiorno, cui va sottratto l’importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l’esonero triennale legge di bilancio 2018), per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari a 421,66 euro (€ 5.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (€ 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero .

Per il 2019 invece la circolare 102 2019  specifica che per la fruizione del credito di imposta residuo  si devono attendere le indicazioni di un decreto  del Ministero del lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia, ancora in fase di emanazione.

 



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