Come noto, i soggetti che aderiscono al regime forfettario, sono assoggettati ad un’ imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali comunali e regionali pari al 5% o al 15%, a seconda che si tratti dei primi 5 anni in cui viene esercitata l’attività o di anni successivi.
Nella dichiarazione dei Redditi 2018 i soggetti in esame, devono compilare la sezione II del quadro LM per determinare l’imposta dovuta e l’apposita sezione del quadro RS per fornire ulteriori informazioni richieste dall’Amministrazione Finanziaria.
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La prima indicazione che il contribuente forfettario deve fornire nel quadro LM riguarda la distinzione tra esercizio di attività d’impresa, lavoro autonomo o impresa familiare; nel caso in cui il contribuente svolga più di un’attività è necessario sbarrare la casella che rappresenta l’attività prevalente, ovvero quella con il maggior numero di ricavi o compensi.
Nel rigo LM21, colonna 1, è necessario attestare la presenza dei requisiti di accesso a tale regime e in particolare è necessario:
Nella colonna 2 del rigo LM21 è necessario invece attestare di:
Infine, qualora si tratti di un’attività iniziata nel periodo d’imposta 2017 o da un periodo non superiore a 5 anni, è necessario barrare la colonna 3 del rigo LM 21 per poter tassare il reddito al 5% anziché al 15%.
Può beneficiare dell’aliquota ridotta il contribuente che non abbia già esercitato, nei tre anni precedenti, l’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.
È necessario inoltre, che l’attività esercitata non sia in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
La determinazione del reddito avviene in maniera forfettaria, applicando il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata, all’ammontare di ricavi o compensi percepiti.
Nel regime forfettario, i ricavi devono essere tassati secondo il c.d. “principio di cassa” e quindi, indipendentemente dal fatto che si tratti di esercizio di un’attività d’impresa o di arte o di professione, devono essere presi in esame i ricavi o i compensi effettivamente percepiti nell’esercizio 2017.
Al fine di evitare la doppia imposizione, qualora si transiti al regime forfettario provenendo dal regime ordinario o dal regime semplificato, non concorrono alla determinazione del reddito forfetario gli incassi che abbiano già concorso a formare il reddito in esercizi precedenti , in base alle regole di competenza proprie del regime di provenienza. Allo stesso modo, i ricavi già incassati nel periodo di applicazione del precedente regime che non hanno avuto manifestazione economica nello stesso, concorrono comunque alla formazione del reddito forfetario, nell’anno in cui si realizza il presupposto della competenza.
Per procedere alla determinazione del reddito imponibile e della relativa imposta sarà necessario indicare nei righi da LM 22 a LM 30:
Nel rigo LM34, colonna 3 (reddito lordo), va indicato il reddito lordo, dato dalla somma degli importi dei redditi relativi alle singole attività,indicati nella colonna 5 dei righi da LM22 a LM30. Nelle colonne 1 e 2 dello stesso rigo devono essere indicati distintamente i redditi forfettari relativi alle gestioni previdenziali commercianti e artigiani oppure alla gestione separata.
I contributi previdenziali versati nel periodo d’imposta, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico, ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa, devono essere indicati nella colonna 1 del rigo LM 35; nella colonna 2 dello stesso rigo,invece, devono essere riportati esclusivamente quelli per cui il reddito forfettario risulti sufficientemente capiente; la parte di questi ultimi, che non trova capienza nell’importo indicato nel rigo LM 34, deve essere riportata nel LM49 e sarà eventualmente deducibile dal reddito complessivo qualora il contribuente possieda altri redditi oltre a quello tassato attraverso il regime forfettario.
Si procede quindi, a determinare il reddito al netto dei contributi previdenziali e delle eventuali perdite pregresse che verrà assoggettato all’aliquota del 5% o del 15%.
I contribuenti che adottano il regime forfettario, sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e inoltre non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte.
Tali soggetti devono tuttavia fornire, nell’apposita sezione del quadro RS, gli specifici elementi informativi relativi all’attività svolta, nonché i dati dei soggetti a cui siano stati erogati redditi per i quali, all’atto del pagamento, non sia stata operata la ritenuta alla fonte, in base a quanto previsto dall’art. 1, commi 69 e 73 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
A tal fine devono essere compilati i righi RS371, RS372 e RS373, indicando, in colonna 1 il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e, in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi.
Nel caso siano stati corrisposti più compensi o redditi, occorre compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.
Informazioni che vengono richieste ai contribuenti forfettari esercenti attività d’impresa riguardano:
Diversamente, quando si tratta di contribuenti forfettari esercenti attività di lavoro autonomo, al numero di giornate retribuite a lavoratori dipendenti, apprendisti o soggetti assunti con contratti di somministrazione di lavoro, si aggiunge l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi, per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l’attività professionale o artistica del contribuente.
L’amministrazione finanziaria richiede, infine, il totale delle spese sostenute nell’anno per servizi telefonici, utenze energetiche e le spese per carburanti, lubrificanti e quanto altro venga utilizzato per la trazione di autoveicoli.