La Corte di Cassazione, con un recente arresto, si è occupata nuovamente del tema delle notifiche nel contenzioso tributario, più nello specifico, nel caso in commento, ha trattato la questione della notifica dell’appello effettuata al difensore revocato della controparte, emettendo una pronuncia che ha ribaltato il precedente orientamento.
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L’ordinanza della Suprema Corte, la n. 5133/2018, decide sul ricorso inoltrato da una società che ha avuto conoscenza, con grave ritardo, dell’appello proposto dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, in quanto la notifica dell’impugnazione della sentenza dei giudici di prime cure era stata eseguita presso il difensore originariamente nominato dalla contribuente, poi revocato in corso di primo grado, e non al nuovo difensore nominato in sostituzione del primo già in corso di giudizio.
Con il ricorso presentato dinanzi alla Cassazione, la società contribuente domandava che venisse accertata l’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo del procedimento di appello, con conseguente pronuncia di inammissibilità dello stesso.
Tale soluzione era stata in precedenza adottata dalla medesima sezione della Suprema Corte, con ordinanza n. 529/2017, che, infatti, in un caso analogo, aveva propeso per l’inesistenza della notificazione che, in altri termini, porta inevitabilmente ad una declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto.
Tuttavia, la Cassazione, investita nuovamente della questione, non ha ritenuto dover confermare il precedente orientamento e, pur dando atto di quanto in precedenza stabilito dalla medesima sezione, ha propeso per una dichiarazione non di inesistenza, bensì di nullità, con conseguenze assolutamente differenti sulla sorte del procedimento.
Infatti, come affermato in precedenza, l’inesistenza della notifica dà luogo all’inammissibilità dell’impugnazione, mentre la nullità dà luogo ad una rinnovazione della notifica dell’atto di appello.
La decisione della Suprema Corte è motivata sulla base di quanto contenuto nella pronuncia resa dalle Sezioni Unite con sentenza n. 14916 del 20.07.2016, ovvero che l’inesistenza della notifica è tale, oltre che in caso di totale mancanza dell’atto, nelle ipotesi in cui vi sia un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Nel caso di specie, pertanto, la Corte ha ritenuto esistenti quegli elementi sostanziali minimi tali da ritenere la notifica giuridicamente esistente, ancorché effettuata al difensore revocato. Di conseguenza la notifica è da considerarsi nulla e quindi rinnovabile.
Infatti, prosegue l’ordinanza, il luogo in cui la notificazione del ricorso viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quand’esso si rilevi privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata o in conseguenza della rinnovazione della notificazione.
Quanto stabilito con la sentenza in commento appare assolutamente corretto, visto che rispetta e applica i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, anche se sorge spontaneo chiedersi come sia possibile non accorgersi dell’avvenuta revoca di un difensore e della nomina di un altro, soprattutto se adottata nel corso del procedimento di primo grado. Occorrerebbe forse una maggiore attenzione da parte dell’Agenzia delle Entrate, specie in una materia così delicata come il contenzioso tributario, che vede il contribuente in una posizione di partenza già dal principio svantaggiata.