E stato firmato nella serata del 5 marzo 2024 il rinnovo del CCNL del 13.3.2018 (QUI IL TESTO PRECEDENTE) per il settore legno arredo e materiali lapidei per artigiani e PMI, condiviso da CNA, Confartigianato legno e arredo, Confartigianato marmisti, Casartigiani, Claai, Feneal–Uil, Filca–Cisl e Fillea–Cgil con vigenza 2023 2026 . L'accordo interessa circa 80mila lavoratori e 20mila imprese ed è stato raggiunto molto rapidamente, in sole 2 settimane.
Il testo passa al vaglio delle assemblee dei lavoratori.
Disponibile qui il testo del nuovo accordo.
Vediamo le principali novità.
AUMENTI RETRIBUTIVI
Si prevedono :
che saranno erogati in 4 tranches a partire da marzo 2024,
a cui si aggiungono 5 euro di aumento su ogni scatto di anzianità e UNA TANTUM di 130 euro.
Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro per specificare i nuovi minimi retributivi e le relative decorrenze, per tutti gli altri livelli di inquadramento e per tutti i settori.
NOVITA' NORMATIVE
Dal punto di vista normativo l’accordo consente di raggiungere alcuni punti migliorativi come ad esempio
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Con il rinnovo firmato a maggio 2022 per il periodo 2019-2022 erano state definite le seguenti novita :
CONTRATTI A TERMINE
i limiti quantitativi fissati sono i seguenti
Sono in ogni caso esenti da limitazioni i contratti a termine conclusi nei primi 15 mesi della fase di avvio di nuove attività ovvero di nuove linee di produzione e servizio.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Una tantum
A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, è prevista l'erogazione di un importo una tantum (proporzionalmente ridotto in caso di congedi facoltativi servizio militare e part-time) pari a 150,00 euro lordi in due tranche di pari importo :
Per gli apprendisti l'importo è pari a 105,00 euro.
Eventuali importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati anticipazione degli importi una tantum ie cessano di essere corrisposti con la retribuzione di maggio 2022.
Tabella aumenti retributivi 2022
SETTORI | AUMENTO COMPLESSIVO | DATE 1 TRANCHE | DATE 2^ TRANCHE |
IMPRESE SETTORE LEGNO ARREDO | 75 euro a livello D | 45,00 euro da maggio 2022; | 30,00 euro da settembre 2022 |
IMPRESE LAPIDEI | 79 euro a licello 5 | 45,00 euro da maggio 2022 | 34 euro da settembre 2022 |
PMI LEGNO ARREDO | 76 euro a livello D | 50 euro da maggio 2022 | 26 euro da settembre 2022 |
PMI LAPIDEI | 80 euro a livello 5 | 50 euro da maggio 2022 | 30 euro da settembre 2022 |
L'inquadramento dei lavoratori nei vari livelli professionali, avviene sulla base di declaratorie generali, che differenziano qualitativamente i livelli, e di esemplificazioni non esaustive fornite dai profili professionali.
NUOVE CATEGORIE PROFESSIONALI | |
Categoria A super - Quadri | |
Categoria A | - ex impiegati 1ª categoria |
Categoria B | - ex impiegati 2ª categoria |
Categoria C super | - specifici tre profili della categoria C |
Categoria C | - ex impiegato 3ª categoria |
Categoria D | - ex impiegato di 4ª categoria |
Categoria E | - ex operaio di 3ª categoria |
Categoria F | - lavoratori privi di esperienza al loro primo inserimento nei settori oggetto del campo di applicazione del CCNL. |
Si era prevista anche la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 104 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di dodici mesi.
Le Parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui alla sfera di applicazione del presente CCNL convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l'Artigianato, secondo le modalità stabilite dagli accordi interconfederali in materia di assistenza sanitaria integrativa sottoscritti tra CONFARTIGIANATO imprese, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.
A partire dal 1° febbraio 2018, sono pertanto iscritti al Fondo - Sanarti i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il CCNL, ivi compresi:
le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Il contributo pari a € 10.42 mensili per 12 mensilità è versato al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.
CONTRATTO 2016-2018
Una tantum suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a € 150.00.
INCREMENTI RETRIBUTIVI IMPRESE ARTIGIANE | |||
Settore Legno, Arredamento, Mobili | |||
Livello | 1° marzo 2018 | 1° giugno 2018 | Incremento salariale a regime |
D | € 33,00 | € 20,00 | € 53,00 |
Settore Lapidei, Escavazione, Marmo | |||
Livello | 1° marzo 2018 | 1° giugno 2018 | Incremento salariale a regime |
5 | € 33,00 | € 23,00 | € 56,00 |
INCREMENTI RETRIBUTIVI P.M.I. | |||
Settore Legno, Arredamento, Mobili | |||
Livello | 1° marzo 2018 | 1° giugno 2018 | Incremento salariale a regime |
D | € 33,00 | € 30,00 | € 63,00 |
Settore Lapidei, Escavazione, Marmo | |||
Livello | 1° marzo 2018 | 1° giugno 2018 | Incremento salariale a regime |
5 | € 33,00 | € 33,00 | € 66,00 |
Il 21 marzo 2018 è stato sottoscritto un verbale che integra l'ipotesi di accordo in materia di apprendistato professionalizzante per i lavoratori over 29 anni
Le parti confermano che i contratti di apprendistato per il reinserimento lavorativo stipulati antecedentemente al 13 marzo 2018, ai sensi dell'art. 56 del C.C.N.L., sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 e, pertanto, ne confermano la regolamentazione; vengono anche confermati i nuovi profili formativi allegati ai C.C.N.L..
L'intesa prevede, inoltre, nell'ambito della disciplina del Contratto di apprendistato per il reinserimento lavorativo , i seguenti limiti quantitativi:
a) 2 contratti nelle aziende che occupano da 0 a 5 dipendenti;
b) 3 contratti nelle aziende che occupano più di 5 dipendenti;
e) 4 contratti nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti.