Pubblicato dal Dipartimento delle Finanze del MEF il decreto 1° marzo 2018 con le norme per il funzionamento della tassazione di gruppo delle imprese tramite il regime opzionale del consolidato nazionale. Tale decreto sostituisce e abroga il decreto MEF del 9.6.2004 “Disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale”. La sua emanazione si è resa necessaria
Di seguito le indicazioni contenute nel decreto.
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In generale, con il regime di consolidato nazionale, le società facenti parte del gruppo possono calcolare l’IRES in maniera unitaria, cioè sommando algebricamente i redditi complessivi di tutti i partecipanti. Dopo le opportune variazioni, sarà la consolidante a effettuare un unico versamento.
In base a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto in commento, le società e le stabili organizzazioni possono partecipare alla tassazione di gruppo come controllate:
Le società devono effettuare la comunicazione di esercizio dell’opzione per il consolidato nazionale all’Agenzia delle Entrate con il modello “Comunicazione per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e opzione IRAP”.
In base all’articolo 3 del DM, ai fini della verifica del requisito del controllo (società al cui capitale o al cui utile sociale la società/ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50%) occorre fare riferimento:
Come chiarito dall’articolo 4, l’opzione per la tassazione di gruppo non può essere esercitata dalle società che:
L’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo deve essere comunicato dalla società controllante all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Come chiarito dall’articolo 5 del decreto, la comunicazione deve contenere:
L’esercizio dell’opzione di gruppo comporta il trasferimento alla società consolidante degli obblighi di versamento dell’imposta sul reddito delle società anche a titolo di acconto. La società consolidante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcola il reddito complessivo globale apportando variazioni alla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle controllate.
Se gli acconti sono stati versati dai partecipanti al consolidato in maniera separata, nel caso in cui il versamento sia complessivamente insufficiente le sanzioni si applicano al consolidante.
Attenzione: ciascun soggetto partecipante al consolidato:
All’articolo 11, il decreto prevede un elenco di operazioni straordinarie che non provocano l’interruzione della tassazione di gruppo. Queste sono:
Oltre a quelle previste dal TUIR ( art. 124 comma 1 e 5, articolo 126 comma 1) il decreto all’articolo 13 prevede ulteriori casistiche di interruzione della tassazione di gruppo nei casi di:
Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata. La società che in qualità di controllata opta per la tassazione di gruppo, congiuntamente con la controllante, deve adempiere agli obblighi dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto inizio il consolidato e per i tre esercizi successivi.
Il decreto in commento "equipara ai fini del patent box il trattmento tributario tra più soggetti giuridici che di fatto costituiscono un unico soggetto economico e fiscale e l'unico soggetto giuridico che svolge l'attività di Ricerca e Sviluppo sottesa al riconoscimento del beneficio." Così la relazione illustrativa e tenica in riferimento all'articolo 6 del decreto che prevede che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, del DM MIse del 28.11.2017, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b) del medesimo decreto si interpretano nel senso che il costo complessivo ivi indicato è considerato al netto dei costi sostenuti dall'impresa per l'acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale agevolato già acquisito a titolo originario da società consolidate che detengono, direttamente o indirettamente, la partecipazione totalitaria al capitale di tale impresa o il cui capitale è direttamente o indirettamente, totalmente detenuto da tale impresa o dalla società che detine interamente il capitale di tale impresa, sempre che per tali società i requsiti del possesso della partecipazione totalitaria e della tassazione consolidata susisstano ininterrottamente a partire dall'esercizio in cui sono stati sostenuti i costi."