Cerchiamo di fare chiarezza su questa importante funzione prevista dal Regolamento n. 679/2016, agli articoli 37 e seguenti, cercando di rispondere ai seguenti quesiti: chi deve nominare il DPO, esiste un albo dei DPO?
In allegato il fac simile predisposto dal Garante per la nomina del DPO
L'articolo continua dopo la pubblicità
Per aiutarti nell'adempimenti pronto il Software Privacy in divere configurazioni. Trattamenti illimitati a partire da 129 euro + iva
Puo interessarti il Pacchetto contenente tre e-book: Tutela della Privacy disponibili anche in vendita singola:
Segui anche il Dossier gratuito dedicato alla Privacy
L’articolo 37 del Regolamento (UE) n. 679/2016 individua i casi ricorrendo i quali la nomina del Data Protection Officer è obbligatoria. Ci si riferisce alle seguenti ipotesi:
Cosa deve intendersi con i termini “regolare” e “sistematico”?
Il monitoraggio degli interessati è regolare se:
a) avviene in modo continuo o a intervalli definiti per un arco di tempo definito;
b) ricorrente e ripetuto a intervalli regolari;
c) avviene in modo costante o a intervalli periodici.
Il monitoraggio degli interessati è sistematico se:
a) avviene per sistema;
b) è predeterminato, organizzato o metodico;
c) ha luogo nell’ambito di un progetto complessivo di raccolta di dati;
d) è svolto nell’ambito di una strategia.
Si rientra quindi nell’ipotesi di monitoraggio sistematico quando:
a) viene effettuata profilazione e scoring per finalità di valutazione del rischio (es. ai fini di valutazione del rischio creditizio, per definire i premi assicurativi, per la prevenzione delle frodi, per accertamento delle forme dii riciclaggio);
b) vengono utilizzate telecamere a circuito chiuso; ecc.
Per stabilire se un trattamento sia effettuato su “larga scala” i fattori da prendere in considerazione sono i seguenti:
a) il numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini assoluti o espressi in percentuale sulla popolazione di riferimento;
b) il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
c) la durata, cioè la persistenza dell’attività di trattamento;
d) la portata geografica dell’attività di trattamento.
Non sono considerati trattamenti su larga scala i seguenti:
a) trattamento dei dati relativi a pazienti svolto dal singolo professionista sanitario;
b) trattamento di dati personali e reati svolti da un singolo avvocato/fiscalista/consulente del lavoro, ecc.; cosa diversa il caso in cui il singolo professionista faccia parte di uno Studio legale con diverse sedi sparse sul territorio, per cui si rientrerebbe nella fattispecie denominata “trattamento su larga scala”
3)le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.
Le categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 sono le seguenti:
a) l'origine razziale o etnica,
b) le opinioni politiche,
c) le convinzioni religiose o filosofiche,
d) l'appartenenza sindacale,
e) dati genetici,
f) dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica,
g) dati relativi alla salute ,
h) alla vita sessuale,
i) all'orientamento sessuale della persona.
Le categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 10 sono le seguenti:
I gruppi imprenditoriali
Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico Responsabile della protezione dei dati, a condizione che un Responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento.
I conflitti di interesse
Le funzioni aziendali che potenzialmente danno adito ad un conflitto di interesse – così come individuate dal Garante e dal Gruppo ex art 29 – sono le seguenti:
- amministratore delegato,
- responsabile operativo,
- responsabile finanziario,
- responsabile sanitario,
- direzione marketing,
- direzione risorse umane,
- responsabile IT
- responsabile Ufficio di Statistica
- responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (questa funzione in astratto non è incompatibile con quella di D.P.O., però il Garante per la protezione dei dati ha ritenuto che sommare le due funzioni su un solo soggetto rende difficoltoso adempiere agli obblighi previsti per le due funzioni, per cui ragioni di opportunità indurrebbero ad evitare detta sovrapposizione).
In tema di albi professionali e di certificazioni si fa presente che:
attraverso un comunicato congiunto, pubblicato sul sito dell'Autorità il 18 luglio 2017 (doc. web n. 6621723), il Garante e ACCREDIA (l'Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano) hanno ritenuto necessario sottolineare - al fine di indirizzare correttamente le attività svolte dai soggetti a vario titolo interessati in questo ambito - che «al momento le certificazioni di persone, nonché quelle emesse in materia di privacy o data protection eventualmente rilasciate in Italia, sebbene possano costituire una garanzia e atto di diligenza verso le parti interessate dell'adozione volontaria di un sistema di analisi e controllo dei principi e delle norme di riferimento, a legislazione vigente non possono definirsi "conformi agli artt. 42 e 43 del regolamento 2016/679", poiché devono ancora essere determinati i "requisiti aggiuntivi" ai fini dell'accreditamento degli organismi di certificazione e i criteri specifici di certificazione».
L'accreditamento degli Organismi di certificazione può essere rilasciato – in Italia -da due soggetti:
Eventuali certificazioni prodotte in materia di trattamento dei dati personali, pertanto, non sono considerate conformi dalla nostra Autorità di controllo, in quanto non sono ancora stati determinati i “requisiti aggiuntivi” ai fini dell’accreditamento degli organismi di certificazione e i criteri specifici di certificazione.
L’atto di designazione varia a seconda che l’azienda abbia optato per una soluzione interna oppure esterna, nel primo caso si ricorrerà all’adozione di un atto con il quale si formalizza tale nomina, mentre nel secondo caso la designazione farà parte di un apposito contratto di servizi redatto in base a quanto previsto dall’art. 37 del Regolamento.
Si riporta, a tale proposito l’ Allegato A alle Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico (in aggiunta a quelle adottate dal Gruppo Art. 29 in Allegato alle Linee guida sul RPD, che contiene un facsimile (predisposto dal Garante) da utilizzare per la nomina del D.P.O.
Schema di atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679
Premesso che:
Nel caso in cui si opti per la designazione di un RPD condiviso si dovrà aggiungere
Considerato che l’Ente X:
Nel caso in cui si opti per la designazione di un RPD condiviso si dovrà aggiungere
DESIGNA
(generalità della persona individuata), Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l’Ente X,
Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
(è possibile inserire di seguito anche ulteriori compiti, purché non incompatibili, quali ad es.:
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dall’ Ente X.
L’Ente X si impegna a:
DELIBERA
di designare ……………………………… come Responsabile dei dati personali (RPD) per l’Ente X
Data …………..
Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella intranet dell’Ente (url…., ovvero bacheca) e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.