Secondo quale criterio si ripartiscono le spese legali in condominio in caso di soccombenza in giudizio?
In base al criterio proporzionale previsto dall'art. 1123, co.1, c.c.
Ciò si desume dalle norme, secondo cui le spese per "per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione" (1123, co.1, c.c.); mentre vanno ripartite secondo l'uso che ciascuno può farne, quando si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa (v. art. 1123, co.2), o solo tra i condòmini interessati, in caso di condominio parziale, dunque di cose destinate a servire solo alcuni condòmini o una parte del fabbricato (v. art. 1123, co.3).
Ciò naturalmente, se i condomini non hanno previsto, mediante convenzione, diversi criteri.
Il principio è stato affermato di recente dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4259/2018, secondo cui, peraltro, non "ha rilievo, in senso contrario alla necessaria ripartizione interna dell’importo oggetto di condanna la mera mancanza formale delle tabelle millesimali..., spettando semmai al giudice di stabilire l’entità del contributo dovuto dal singolo condomino conformemente ai criteri di ripartizione derivanti dai valori delle singole quote di proprietà (Cass. Sez. 2, 26/04/2013, n. 10081; Cass. Sez. 2, 30/07/1992, n. 9107)". La Corte poi sanziona con la nullità la delibera di deroga ai criteri di legge assunta a maggioranza dal condominio.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Per approfondire ti potrebbe interessare il seguente ebook: L'Amministratore di condominio: requisiti e obblighi (ed. novembre 2017)
Segui il Dossier gratuito Il condominio 2018 - Norme civilistiche e fiscali
Software ed ebook sul Condominio nel Focus dedicato agli amministratori di Condominio
La sentenza nominata è di gran rilievo per quello che è il quesito posto nel titolo: essa affronta appunto il caso, non infrequente, in cui il condominio sia soccombente in un giudizio nel quale la controparte è un condòmino, il quale essendo anche legale, ha direttamente curato l'azione contro il condominio. Egli è dunque destinatario direttamente della liquidazione effettuata in sentenza a carico del condominio (nel caso di specie, poi si tratta di un decreto ingiuntivo attivato dal legale per il mancato pagamento di prestazioni professionali).
Nel riparto della detta spesa tra tutti i condòmini, dovrà computarsi anche la quota del condòmino vincitore nel giudizio - in sostanza dovrà pagare se stesso – oppure no?
La risposta, secondo la Corte di Cassazione, è negativa. La sentenza di primo grado ha risposto affermativamente al quesito riportandosi a quella giurisprudenza che accolla anche al condòmino, danneggiato dalla cattiva custodia o manutenzione del bene condominiale, la quota del pagamento del risarcimento del danno.
Invece, soggiunge la Corte, è stato già in precedenza sancito da altre sentenze di legittimità che "l’invalidità della deliberazione dell’assemblea che, all’esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest’ultimo, "pro quota", il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 c.c. (Cass. Sez. 2, 18/06/2014, n. 13885; Cass. Sez. 2, 25/03/1970, n. 801)".
L'art. 1132 c.c. disciplina il caso del dissenso dei conòomini rispetto alle liti, mentre l'art. 1101 c.c. (Cass. Sez. 2, 18/06/2014, n. 13885; Cass. Sez. 2, 25/03/1970, n. 801)".
L'art. 1132 c.c. disciplina il caso del dissenso dei conòomini rispetto alle liti, mentre l'art. 1101 c.c. regola il riparto in quote uguali dei partecipanti alla comunione.