Speciale Pubblicato il 07/01/2020

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Imposte anticipate e differite nella redazione del bilancio di esercizio.

di Corrado Salemi

Le società devono seguire il principio contabile OIC 25 per rilevare le imposte sul reddito nel rispetto del principio della competenza economica.



I criteri per la classificazione, la valutazione e rilevazione delle imposte sul reddito, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa, sono definiti nell'ambito del principio contabile OIC 25. In particolare, il principio recepisce la nuova struttura del conto economico e prevede delle parti ad hoc per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata .

Differenza tra imposte correnti ed imposte anticipate/differite
Le imposte anticipate e differite devono essere rilevate ogni volta che possono essere riscontrate delle differenze temporanee (cioè che si riassorbiranno nel tempo) tra il valore civilistico e quello fiscale di un’attività o una passività.

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Imposte correnti

Le imposte correnti sono le imposte sul reddito dovute che fanno riferimento al reddito imponibile di un determinato esercizio.

L’ammontare delle imposte correnti (o dovute) quasi mai coincide con l’ammontare delle imposte di competenza dell’esercizio per effetto delle diversità tra le norme civilistiche e fiscali. Di conseguenza, i valori attribuiti ad un’attività o passività secondo criteri civilistici generalmente differiscono dai valori riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali. In questi casi si crea una differenza temporanea, ad una certa data, destinata ad annullarsi negli esercizi successivi.
Le differenze temporanee possono sorgere a seguito di:
− operazioni che hanno effetto sul conto economico:
si tratta di ricavi e costi che sono parte del reddito imponibile in un esercizio diverso da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico. Alcuni componenti di reddito producono differenze temporanee, pur non determinando la rilevazione di un’attività o passività nello stato patrimoniale;
− operazioni che non hanno effetto sul conto economico :
Si tratta, ad esempio, di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o conferimenti), correzioni di errori commessi in esercizi precedenti, cambiamenti di principi contabili, rivalutazione di attività iscritte nello stato patrimoniale a seguito di specifiche leggi o riserve in sospensione di imposta.
Le differenze temporanee si distinguono in:

Le modifiche apportate al principio OIC 25 hanno riguardato principalmente gli aspetti di mera classificazione delle poste che prima erano considerate componenti straordinarie.
La sezione relativa alla classificazione e al contenuto delle voci risulta modificata per tener conto della eliminazione delle sezione E ( proventi ed oneri straordinari) del conto economico.

La voce 20 è stata suddivisa in quattro voci distinte:
a) imposte correnti che accoglie le imposte dovute sul reddito imponibile dell’esercizio. La voce comprende anche le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati attinenti ad eventi dell’esercizio (ad esempio, ritardato versamento degli acconti ed altre irregolarità).
b) imposte relative a esercizi precedenti, che includono interessi e sanzioni che possono derivare, ad esempio, da avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento, da iscrizioni a ruolo ed altre situazioni di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria. La loro contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 fondi “per imposte, anche differite” o dalla voce D12 “debiti tributari”, a seconda delle caratteristiche della passività (cfr. OIC 19 “Debiti”).
c) imposte differite e anticipate, che accoglie:

“ i) con segno positivo l’accantonamento al fondo per imposte differite e l’utilizzo delle attività per imposte anticipate;

ii) con segno negativo, le imposte anticipate e l’utilizzo del fondo imposte differite; esse concorrono con tale segno ad identificare nella voce 20, l’importo complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell’esercizio. La voce accoglie sia le imposte differite e anticipate dell’esercizio sia quelle provenienti da 8 esercizi precedenti. Più in generale, tutte le variazioni delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite sono iscritte nel conto economico nella voce 20 “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate””. (OIC, PRINCIPI CONTABILI, Imposte sul reddito, OIC 25)

d) Proventi da consolidato fiscale, che accoglie le operazioni poste in essere tra la consolidante e la consolidata.

Quindi, riassumendo, le imposte anticipate e differite devono essere rilevate ogni volta che possono essere riscontrate delle differenze temporanee (quindi che si riassorbiranno nel tempo) tra il valore civilistico e quello fiscale di un’attività o una passività. Le differenze temporanee possono sorgere a seguito di:
-operazioni che hanno effetto sul conto economico;
-operazioni che non hanno effetto sul conto economico (si tratta, ad esempio, di operazioni straordinarie).
Non devono invece essere rilevate imposte anticipate/differite laddove si possa parlare di una differenza permanente. Una differenza permanente è una differenza tra il reddito imponibile e il risultato civilistico che non è destinata ad annullarsi negli esercizi successivi. Si tratta, ad esempio, di componenti negativi o positivi di reddito parzialmente o totalmente indeducibili o esenti ai fini fiscali.

ESEMPIO: Determinazione e rilevazione in bilancio di imposte differite

La società Beta SRL vende un’attrezzatura realizzando una plusvalenza di 1000, nell’esercizio X la iscrive nel conto economico e opta per la rateizzazione della stessa ai fini fiscali. La cessione presenta tutti i requisiti richiesti affinché la plusvalenza possa essere tassata in 5 esercizi.
Bisognerà rilevare le imposte differite, ovvero le imposte che dovrà versare in futuro su un provento conseguito nell’esercizio.
Inoltre, nell’esercizio X l’aliquota IRES  è del 24% e l’aliquota IRAP il 3,90%.

Nel bilancio di esercizio la società effettua un accantonamento al fondo per imposte differite di 223.2 (pari alla somma di 24% + 3.9%).

L’importo da iscrivere è pari al 27.9% (aliquota Ires + Irap) dei 4/5 della plusvalenza totale.

Le scritture contabili sono le seguenti:

In questo modo, l’ammontare delle imposte sul reddito (correnti e differite) rilevate al conto economico nell’esercizio X (279) è pari a quello che si avrebbe se non si fosse optato per la rateizzazione della plusvalenza. 

Nei quattro esercizi successivi ci sarà il pagamento delle imposte correnti per 55,8, con conseguente utilizzo nel bilancio d’esercizio del fondo imposte differite per un importo pari 55,8.

La scrittura contabile è la seguente:



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