A causa della crisi del mercato creditizio, l’utilizzo dell’equity crowdfunding è cresciuto sempre più, tanto che, l’Italia, nel 2013, è stato il primo paese a normare questa tipologia di crowdfunding. In un era in cui la digitalizzazione la fa da padrona, spesse volte si corre il rischio di trovarsi difronte ad operazioni di natura illecita o, addirittura, a vere e proprie truffe.
Grazie all’utilizzo di internet, è possibile effettuare delle vere e proprie transazioni commerciali e quindi investire tramite piattaforme dedite all’equity crowdfunding. Pertanto, prima di effettuare un’operazione del genere è necessario informarsi sul tipo di piattaforma con la quale si intende effettuare l’investimento, in modo tale da non incorrere in rischi sia prima che l’investimento sia effettuato che dopo.
Sul sito della Consob, infatti, per evitare di incappare nelle situazioni sopra citate, è possibile consultare il Registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio. Alla sezione “Bollettino della Consob”, istituito in formato elettronico con delibera Consob n. 15695 del 20 dicembre 2006, sono pubblicate i provvedimenti che integrano o modificano le informazioni in esso contenute.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Segui il dossier gratuito PMI - Start up e Crowdfunding 2017
Dunque, prima di sottoscrivere o acquistare prodotti finanziari tramite internet, è importante effettuare alcune verifiche. La Consob, in questo contesto, fornisce alcune indicazioni utili.
Innanzitutto è opportuno controllare che il soggetto promotore sia facilmente identificabile, in modo tale da poter trarre un determinato feedback e, conseguentemente, verificare che gli indirizzi (telefono, fax e sede del soggetto) siano conformi a quelli forniti realmente dal soggetto.
Individuato il soggetto promotore, è opportuno verificare che il gestore del portale risulti iscritto nel Registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio, consultabile sul sito della Consob.
Nota bene – Da sottolineare che anche qualora il soggetto dichiari (e lo sia effettivamente) di essere vigilato da un'autorità pubblica, ciò non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte di tale autorità né garantisce il contenuto delle proposte effettuate.
E’ opportuno, inoltre, verificare che l’indirizzo internet del portale con il quale si intende connettersi sia identico a quello indicato nel registro dei gestori di portale presente sul sito della Consob.
Da ultimo, è sempre bene controllare la politica di trattamento dei dati personali che il portale deve mettere a disposizione degli investitori (al fine di accertare che i propri dati non siano trasmessi a terzi).
Qualora, verificato il tutto, sussistono ancora dei dubbi, l’unica via da seguire è rivolgersi direttamente alla Consob per la segnalazione di eventuali attività che possono apparire “strane”.
Nota bene – Quando la raccolta di capitali avviene tramite portali iscritti nella sezione ordinaria del citato Registro, essa si perfeziona solo ed esclusivamente attraverso banche o SIM. Infatti, il predetto gestore iscritto nella sezione ordinaria, per la vendita di strumenti finanziari, non può chiedere di versare a suo favore la somma richiesta per la sottoscrizione, ma deve sempre avvalersi di una banca o una SIM. Così facendo, tali somme, dovranno essere versate solo in un conto intestato all'emittente acceso presso o la banca o una SIM.
Questa è, in linea di massima, la prassi da seguire per evitare di imbattersi in operazioni strane, fornita dalla Consob.
Ma dopo aver effettuato l’investimento, cosa succede?
Nell’effettuare un’operazione d’investimento non bisogna limitarsi solo ed esclusivamente alla scelta e all’acquisto, ma è doveroso seguire nel tempo gli investimenti effettuati, acquisendo sempre maggiori informazioni.
Essendo diventati soci di una startup o di PMI viene data la possibilità di partecipare alla vita societaria e, anche se i bilanci possono sembrare dei documenti poco interessanti, è suggerito di leggerli in modo tale da poter visionare e capire lo stato di salute su cui versa la società per la quale abbiamo effettuato l’investimento.
Ricordiamo che, il portale, conclusa l’offerta, non ha alcun obbligo di pubblicare tali documenti e, pertanto, sarà molto importante prestare attenzione al sito internet della società di cui abbiamo sottoscritto gli strumenti finanziari.
E’ necessario, infine, prestare molta attenzione alle vicende societarie successive alla raccolta di capitali cui l’investitore ha aderito.
Infatti, nel caso in cui la società effettua altri aumenti di capitale attraverso altri portali on line, se non si esercita il diritto di opzione è possibile che l’investimento subisca una diluzione. In questo caso, quindi, a causa dell’entrata di altri soci la propria partecipazione nella società potrebbe "pesare", in termine di percentualmente, un po' meno.
Dunque, questa è la prassi suggerita dalla Consob quando si effettua un investimento tramite piattaforme on line.