In questo periodo è in corso la stagione delle dichiarazioni dei redditi 2021, riferita all'anno di imposta 2020. Una delle agevolazioni previste è la possibilità di usufruire di una detrazione dedicata agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA). Infatti, la Legge di Bilancio 2018 (art. 1 commi 665-667 L. 205/2017) ha introdotto una detrazione Irpef per le spese sostenute per l'acquisto/uso di strumenti che favoriscano l'apprendimento di soggetti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado (c.d. scuola superiore).
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Possono fruire della detrazione i soggetti Irpef che sostengono determinate spese a favore di soggetti (sé stessi o familiari fiscalmente a carico) con disturbo dell'apprendimento (DSA), minorenni o maggiorenni, fino al completamento della scuola secondaria di 2° grado. Per DSA si intendono i seguenti disturbi (come definiti dalla L. 170/2010), che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana:
La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
Le spese che danno diritto alla detrazione sono quelle sostenute per:
Per strumenti compensantivi si intendono gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Fra i più noti:
Per sussidi tecnici/informatici si intendono le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso all'informazione e alla cultura.
La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.
Per usufruire dell'agevolazione è necessario un certificato medico, rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate (art. 3 comma 1 L. 170/2010) che attesti per sé o per il familiare a carico, la diagnosi DSA. E' necessario, inoltre, che vi sia il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato, e che tale collegamento risulti dal certificato rilasciato dal servizio sanitario nazionale, o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico.
Le spese devono essere documentate da fattura o scontrino parlante, in cui indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA, e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.
Per quanto riguarda le spese sostenute nel corso dell'abbi 2020, è possibile indicarle:
Si ricorda che dall’anno d’imposta 2020 la detrazione d’imposta per alcune delle spese tra cui quelle sostenute per i DSA variano in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.