Speciale Pubblicato il 30/01/2018

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Revoca dell'amministratore di condominio e mediazione obbligatoria

di Avv. Valentina Antonia Papanice

Mediazione obbligatoria anche ai casi di revoca giudiziale: analisi della giurisprudenza



Nel caso in cui si chieda la revoca giudiziale dell'amministratore di condominio è necessario esperire il tentativo di mediazione di cui all'art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, noto come la mediazione civile "obbligatoria"? Ricordiamo che "l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale" (ex art. 5, cit.).

Non è affatto semplice dare una risposta alla domanda: la lettura delle norme coinvolte non offre infatti una soluzione pacifica.

In proposito, l'art. 5 in questione si riferisce, con un'espressione non molto chiara, alle controversie "in materia di condominio"; l'art. 71-quater, co.1, disp. att. e trans. c.c., successivamente introdotto dalla legge di riforma del condominio (L. 11 dicembre 2012, n. 220), "chiarisce" che "per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice". Tra tali norme vi è anche quella che disciplina la revoca giudiziale (all'art. 64, disp. cit.).

D'altro canto, però, lo stesso art. 5, D.Lgs. 28/2010, esclude che la mediazione obbligatoria vada esperita nei procedimenti in camera di consiglio (v. art. 5, co.4, lett. f, D.Lgs. 28/2010), quale è certamente il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio, sempre a mente dell'art. 64 cit.

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Revoca giudiziale amministratore condominio e mediazione obbligatoria:casistica

Confrontandosi con i casi concreti, la giurisprudenza reperita ha fino ad oggi deciso per l'applicazione dell'istituto della mediazione obbligatoria anche ai casi di revoca giudiziale.

Citiamo, sul punto, i provvedimenti del tribunale di Padova del 3 dicembre 2014 e del 24 febbraio 2015 e del tribunale di Vasto del 4 maggio 2017. Tale ultimo provvedimento, in particolare, ha così concluso, evidenziando che la norma di cui all'art. 71-quater cit. è una norma speciale e come tale deroga alla norma di cui all'art. 5, co.4, lett. f. cit., di carattere generale: dunque, la mediazione va esperita anche con riferimento alla revoca giudiziale.

Ricordiamo altresì l'ordinanza n. 1237 del 18 gennaio 2018 con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso (proposto avverso il provvedimento con cui la Corte d'Appello aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento con cui il tribunale aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda per non essersi presentata la ricorrente all'incontro di mediazione).

Tale decisione si allinea ad un orientamento consolidato in giurisprudenza, secondo cui, in sintesi, trattandosi di un provvedimento di volontaria giurisdizione e dato dunque il suo carattere non definitivo e non decisorio (così, testualmente: "in quanto non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto del condomino ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, nè il diritto dell'amministratore allo svolgimento del suo incarico. Trattasi, dunque, di provvedimento non suscettibile di acquisire forza di giudicato... e non può pertanto costituire autonomo oggetto di impugnazione") non è ammissibile, con riferimento ad esso, ai sensi dell'art. 111, co.7, Cost., il ricorso per Cassazione.

Tale ricorso, è, invece, ritenuto "ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo" (v. ad es. Cass. 15706/2017).

Dichiarato inammissibile il ricorso, resta confermato il provvedimento della Corte d'Appello, il quale però, come desumibile dalle argomentazioni della Corte di Cassazione, non dovrebbe pregiudicare una successiva riproposizione del ricorso di revoca.



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