Con l’1 gennaio 2018 entra in vigore la modifica alla legge sull’IVA svizzera (LIVA; RS 641.20), che sostanzialmente, intervenendo sull’art. 10, cpv 2, lett. a, e 14, cpv 1, lett. b, introduce nuovi criteri sull’assoggettamento all’imposta, che interessano anche le imprese estere.
La sua adozione è determina dalla necessità di eliminare gli svantaggi concorrenziali che le imprese svizzere soffrono rispetto a quelle estere che non sono assoggettate all’imposta.
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In base a tale modifica la cifra d’affari annua proveniente da operazioni imponibili oltre la quale è obbligatorio annunciarsi all’AFC è di CHF 100’000- calcolata sull’attività commerciale svolta non più solo in Svizzera, ma a livello mondiale.
Pertanto dall’1 gennaio 2018 saranno obbligatoriamente tenute a identificarsi ai fini dell’IVA svizzera le imprese che, sebbene in Svizzera non raggiungano una cifra d’affari superiore al minimo stabilito, comunque raggiungano complessivamente tale cifra, anche in base all’attività estera.
Il raggiungimento del limite dovrà essere determinato secondo il diritto svizzero, e quindi sulla controprestazione, come se le prestazioni fossero state rese in Svizzera: ciò comporterà un maggiore onere per gli operatori esteri che dovranno rideterminare la loro operatività mondiale secondo la legislazione elvetica.
L’inizio dell’assoggettamento si ha con l’avvio dell’attività imprenditoriale sul territorio svizzero e quindi nel momento in cui l’impresa estera esegue per la prima volta una prestazione su detto territorio. L’annunciazione va fatta entro trenta giorni dallinizio dell’assoggettamento.
A tale proposito all’impresa estera iscritta nel registro dei contribuenti IVA è fatto obbligo di nominare, con apposta dichiarazione diretta all’AFC, un rappresentante fiscale che allestisca periodicamente l’IVA e s’impegni a che i rendiconti siano inoltrati e pagati entro i termini.
Il rappresentante può essere una persona fisica o giuridica con domicilio o sede in Svizzera: non deve necessariamente essere un ufficio fiduciario, un avvocato o un appartenente a una determinata categoria professionale, bensì può essere anche una persona privata.
Al momento dell’iscrizione nel registro dei contribuenti IVA, l’impresa estera deve anche prestare una fideiussione irrevocabile a copertura degli importi dovuti per legge all’AFC: questa dev’essere emessa da una banca domiciliata in Svizzera o dev’essere fornito un deposito in contanti,
Si ricorda che dal 1 agosto 2017 la garanzia va determinata calcolando il 3% dell’ammontare della cifra d’affari che si prevede di realizzare in territorio svizzero, con un minimo di CHF 2’000- e un massimo di CHF 250’000-.