Secondo la definizione elaborata dalla Commissione europea nel 1997 (nella comunicazione Com (97)157 “Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico”), il commercio elettronico:
“…consiste nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse, quali la commercializzazione di beni e servizi, la distribuzione di contenuti digitali, l’effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici e le altre procedure di tipo transattivo delle pubbliche amministrazioni”.
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Tratto dall'e-book E-commerce e Iva autore Matilde Fiammelli
Le due classificazioni più diffuse dell’e-commerce sono le seguenti:
- quella che si fonda sulla diversa natura dei soggetti coinvolti nelle transazioni; si distingue al riguardo tra commercio elettronico “business to business – B2B” (ove i soggetti coinvolti siano imprenditori o professionisti);
“business to consumer – B2C” (nell’ipotesi in cui l’utente finale sia un consumatore privato) “consumer to consumer”;
“pubblica amministrazione to citizen”, ecc. [1];
- quella che assume rilevanza soprattutto ai fini fiscali, è quella basata sulla diversa natura dei beni oggetto delle transazioni: si distingue a tal fine tra:
• commercio elettronico c.d. indiretto (Off line), in caso di fornitura di beni materiali”. In tale ipo- tesi, il bene oggetto della transazione viene consegnato utilizzando i tradizionali canali fisici di distribuzione;
• commercio elettronico c.d. diretto (On line), in caso di fornitura di beni “virtuali” o di servizi. In quest’ipotesi l’intera operazione si esaurisce nelle rete di Internet, in quanto l’oggetto della transazione viene trasferito al cliente attraverso il sistema informatico stesso; vi rientrano, ad esempio, sia le cessioni di beni quali film, brani musicali, libri, direttamente trasmessi al cliente per via telematica e da questi riprodotti tramite appositi strumenti elettronici, sia servizi, quali la consultazione di banche dati ovvero la trasmissione telematica di informazione, analisi di mercato, pareri e studi.
Il legislatore italiano della l. 317/1986 ha introdotto talune definizioni di utilizzo ancora comune nella disciplina:
a) “servizi della società dell’informazione”: le attività economiche svolte in linea -on line-, nonché i servizi definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
b) “prestatore”: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione;
c) “prestatore stabilito”: il prestatore che esercita effettivamente un’attività economica mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l’uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del pre- statore;
d) “destinatario del servizio”: il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni;
e) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che agisca con finalità non riferibili all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
f) “comunicazioni commerciali”: tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiret- to, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di un soggetto che esercita un’attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione.
Inoltre la direttiva fornisce sei linee guida al fine di disciplinare le varie normative nazionali sul commercio elettronico:
1. le informazioni che consentono un accesso diretto all’attività dell’impresa, del soggetto o dell’organizzazione, come un nome di dominio, o un indirizzo di posta elettronica;
2. le comunicazioni relative a beni, servizi o all’immagine di tale impresa, soggetto o organizzazione, elaborate in modo indipendente, in particolare senza alcun corrispettivo;
g) “professione regolamentata”: professione riconosciuta ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 115, ovvero ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
h) “ambito regolamentato”: le disposizioni applicabili ai prestatori di servizi o ai servizi della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinate.
L’ambito regolamentato riguarda le disposizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:
1. l’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione, quali le disposizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o di notifica;
2. l’esercizio dell’attività di un servizio della società dell’informazione, quali, ad esempio, le disposizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le disposizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, ovvero alla responsabilità del prestatore.