La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 26444 del 8 novembre 2017, si occupa nuovamente di ius superveniens a favore del contribuente. In particolare afferma che in tema di sanzioni tributarie e favor rei, deve escludersi un’applicazione generalizzata ed automatica delle modifiche apportate al sistema sanzionatorio dal D.Lgs. n. 158 del 2015. Infatti, chi ne invoca l’applicazione ha l’onere di indicare il concreto trattamento sanzionatorio applicabile, dato che non sempre la normativa sopravvenuta garantisce un trattamento sanzionatorio più mite.
IL CASO
La vicenda riguardava un accertamento induttivo a carico di un pastificio con cui l’Agenzia delle entrate ricostruiva il reddito sulla base della percentuale di resa tra semola utilizzata e pasta prodotta.
La contribuente ricorreva in Cassazione per contestare la metodologia utilizzata dall’Ufficio; con successiva memoria chiedeva poi l’applicazione del nuovo carico sanzionatorio, in tema di infedele dichiarazione, introdotto dal D. lgs. n. 158/2015.
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La revisione del sistema sanzionatorio amministrativo ex dlgs 158/2015, e con esso la riduzione delle misure sanzionatorie previste per legge, è entrato in vigore il 1° gennaio 2016 per espressa previsione della legge di stabilità 2016 (art. 1, c. 133, legge 208/2015).
Una delle modifiche più evidenti ed importanti, anche per il numero di contestazioni coinvolte, apportate dal citato decreto, attiene alla violazione di “infedele dichiarazione” di cui ai commi 2 e seguenti dell’art. 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997.
(...)
A seguito di tali modifiche si sono posti dubbi in merito alla loro applicazione retroattiva, in particolare in relazione all’esistenza di un mero onere di allegazione da parte del contribuente o, in alternativa, di un onere di comparazione e di dimostrazione dell’esistenza, nel caso concreto, di una sanzione applicabile più mite.
La pronuncia in commento aderisce ad un orientamento più cauto in tema di riconoscimento della valenza dello ius superveniens che mira ad una valutazione casistica delle fattispecie sanzionatorie (cfr. Cass. 16128/2017 e 19187/2017).
Da ultimo anche con la sentenza n. 21253/2017 la Cassazione ha precisato che la modifica normativa (introdotta con dlgs 158/2015) non opera in maniera generalizzata in favor rei, con la conseguenza che la mera affermazione di uno ius superveniens più favorevole, non consente di operare sic et simpliciter la trasformazione della sanzione irrogata in sanzione illegale, specie in assenza di specifica deduzione dell'applicabilità in concreto