Con l’introduzione del D.L. del 22 ottobre 2016 n. 193 e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2017, l’Agenzia delle entrate è stata munita di un nuovo strumento: gli ISA, ossia gli Indicatori di affidabilità fiscale. Prevista la loro applicazione già nel periodo d’imposta 2017, in sostituzione degli studi di settore, gli Indici sintetici di affidabilità, sono stati introdotti per favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili.
Nei prossimi giorni, si attende la pubblicazione dei 23 ISA mancanti, rispetto ai i 70 previsti per il 2017.
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Gli ISA, disciplinati dal D.L. n. 50/2017, sono indicatori che applicando le discipline statistico-economico alla procedura di misurazione di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, fornendo valori utili a verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti.
Con l’introduzione degli ISA si assiste rispetto agli studi di settore, ad una:
Gli indicatori di affidabilità, non si applicheranno:
- agli enti non commerciali del Terzo settore, oltre che alle attività commerciali svolte dalle APS e ODV, quando questi abbiano optato per il regime forfettario ex artt. 80 e 86 Dlgs. n.117/2017 (cd. Codice del Terzo settore);
- ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:
In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, sono predisposti i seguenti benefici:
Ad oggi, nella sezione “Bozze modello reddito 2018” del sito dell’AE, è possibile scaricare le bozze dei modelli riguardati le imprese (Quadro F) e i soggetti professionisti (Quadro G), oltre ai modelli predisposti per singole attività (cd. Modelli dati ISA), d’impresa e professionale, suddivisi per codice di attivazione ATECO.
Quanto ai Modelli Dati ISA, relativi ai dati contabili per imprese e professionisti, tenuto conto che la struttura del quadro F non sembra differenziare le ditte in contabilità ordinaria da quelle in contabilità semplificata, è presumibile pensare che i dati relativi alle valorizzazioni delle rimanenze finali possono essere richieste anche per le ditte che adottano il regime di contabilità semplificato improntato al criterio di cassa. Invece, il quadro G, per i professionisti, conferma la spartizione a seconda delle tipologie di incarico, già adottata per gli studi di settore.
Quanto alla struttura dei “Modelli dati ISA” dedicati alle singole attività, questa ricalca sostanzialmente quanto già in passato predisposto per gli studi di settore. Il singolo modello dovrà essere compilato in modo che:
Ricordiamo inoltre che gli indici ISA sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Inoltre, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione.