La legge di bilancio 2018 ha iniziato qualche giorno fa il suo iter parlamentare al Senato ed ha già visto la presentazione di oltre 4mila emendamenti.
Nell'ultima bozza del disegno di legge che ha avuto l'ok della Ragioneria dello Stato un ampio capitolo è dedicato agli sgravi contributivi per l'occupazione giovanile. Vediamo in dettaglio le diverse misure.
1. Sgravio contributivo quinquennale per imprenditori agricoli under 40 che si iscrivano per la prima volta alla gestione IVS.
La decontribuzione è totale per 36 mesi, ferma restando l'aliquota di calcolo ai fini pensionistici. Lo sgravio scende poi al 66% nel 4° anno e al 50% nel 5° anno. La misura è soggetta alla normativa comunitaria "de minimi"sugli aiuti di stato.
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Allo sgravio contributivo dei lavoratori autonomi in agricoltura, nel ddl bilancio 2018, si aggiungono le altre misure di incentivo per i datori di lavoro privati in caso di assunzioni di giovani:
1. sgravio contributivo del 50% per i primi tre anni di contratto a tutele crescenti, con un tetto massimo annuale . Nel 2018 sono compresi i soggetti under 35 anni; nel 2019 e 2020 la soglia si abbassa a 30 anni (non compiuti).
L’incentivo si applica per:
• assunzioni ex novo
• prosecuzione di contratti di apprendistato un periodo massimo di 12 mesi
• conversione di contratto a termine con durata di 36 mesi
n.b. E' prevista la portabilità dello sgravio , nel senso che se il contratto si interrompe prima che siano stati fruiti tutti i 36 mesi con decontribuzione al 50% , le mensilità residue possono esserre utilizzate anche da un altro datore di lavoro che assuma nuovamente lo stesso lavoratore. In questo caso non è nemmeno piu richiesto il requisito anagrafico.
2. Sgravio del 100% per le stesse categorie e anche per gli over 35 (se disoccupati da piu di sei mesi) nelle otto regioni meridionali (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) per una durata di 12 mesi.
3. Sgravio del 100% alle aziende che assumono i ragazzi che hanno ospitato per alternanza scuola lavoro per almeno il 30% del totale delle ore previste, o per periodi di apprendistato di primo o di terzo livello .
Questi esoneri dal versamento dei contributi previdenziali non sono applicabili ai rapporti di lavoro domestico e non sono cumulabili con altri sgravi contributivi, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. Va specificato anche che in tutti i casi sopracitati lo sgravio non riguarda i versamenti per assicurazione INAIL.
La relazione tecnica del Governo stima che le misure potranno portare un miglioramento dell'occupazione giovanile, in particolare :
Nel complesso si prevedono minori entrate contributive nette per il Fisco pari a poco meno di 3 miliardi nel triennio 2018-2020 .