La tutela dei crediti di lavoro maturati dai lavoratori nell’ambito di un appalto è prevista in primo luogo dall’art. 1676 Codice Civile e si sostanzia in una rafforzata garanzia retributiva in caso di inadempimento del datore di lavoro.
Secondo tale norma, il committente è tenuto a pagare, in caso di inadempimento del datore di lavoro, i dipendenti dell’appaltatore, nei limiti delle somme ancora dovute nei confronti dell’appaltatore al momento in cui il dipendente chiede il pagamento.
Ma disciplina specifica e prevalente è intervenuta a rafforzare le tutele con la previsione dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 (Legge Biagi) , che è la norma di riferimento e amplia l’ambito applicativo della responsabilità solidale nel contratto di appalto.
In particolare, in appalti e subappalti di opere e servizi, l’art. 29 co. 2 estende la responsabilità solidale del committente in quanto quest’ultimo sarà chiamato a rispondere in solido dei crediti retributivi e contributivi spettanti ai lavoratori sia con l’appaltatore che con eventuali subappaltatori, senza limiti vincolati all’eventuale debito residuo del committente verso l’appaltatore (limiti previsti invece dalla disciplina dell’art. 1676 del Codice Civile).
Sono responsabili solidalmente e senza limiti di importo pertanto tutti quei soggetti che, a cascata a partire dal committente principale, si trovino ad operare in regime di appalto, subappalto e subcommittenza.
Così i prestatori di lavoro potranno richiedere gli adempimenti retributivi e contributivi non solo al proprio datore di lavoro diretto, ma anche ai subcommittenti fino a risalire al committente principale.
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L'articolo completo è pubblicato nella Circolare del lavoro n. 35 del 29.9.2017
Leggi le modifiche apportate al Codice degli appalti dalla legge 58 2019 (conversione del decreto Sblocca cantieri)
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Per prestatori di lavoro si intendono i soggetti che esercitino attività oggetto di appalto o subappalto , con diverse tipologie di rapporto di lavoro:
E’ evidente quindi che l’art. 29 co.2 del D.Lgs. 276/2003 costituisce un ampliamento della tutela dei crediti da lavoro in quanto, quale procedimento più specifico ed alternativo a quanto previsto dall’art. 1676 del Codice Civile, estende la responsabilità solidale ai soggetti in regime di subappalto e quindi a tutta la “catena” a partire dal committente principale, e rimuovendo i limiti di importo relativi all’eventuale debito derivante dal rapporto tra appaltatore e committente.
Quest’ultimo, in sostanza si potrebbe trovare nella situazione di essere obbligato al pagamento di crediti da lavoro pur avendo saldato le intere spettanze dovute agli appaltatori.
Per quanto concerne i crediti da lavoro oggetto di responsabilità solidale, si tratta nello specifico di :
Sono invece esclusi dalla tutela:
Le garanzie di responsabilità solidale sono inoltre vincolate da un limite temporale, che prevede la decadenza del diritto trascorsi due anni dalla cessazione dell’appalto (o dalla cessazione del relativo contratto in caso di subappalto), qualora gli interessati non abbiano provveduto, entro tale lasso di tempo, a far valere il diritto stesso.
Il D.L. 25 del 17 marzo 2017 è intervenuto a modificare le disposizioni ed ha eliminato alcune specifiche previsioni contenute nel comma 2 dell’art.29 del D.Lgs. 276/2003:
In particolare:
Con il D.L. 25/2017 quindi si rafforza ulteriormente la disciplina relativa alla responsabilità solidale negli appalti, per cui e committente e appaltatore e subappaltatori sono tenuti a pagare i crediti di lavoro maturati dal personale occupato nell’appalto, compresi i crediti dei lavoratori autonomi e gli eventuali debiti nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi, senza possibilità di deroghe e , soprattutto senza la preventiva escussione del debitore diretto.