Con l'ordinanza 20425 la Cassazione ribadisce ancora una volta il principio sancito dalla sezioni unite della Cassazione nel 2016 per cui la prescrizione del bollo auto si realizza alla fine del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto il pagamento. Cio anche a seguito di notifica di cartella di pagamento da parte di Equitalia , perche l'atto che non comporta automaticamente la trasformazione del termine breve di tre anni a quello ordinario di 10 anni , anche se non viene impugnato dal contribuente.
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IL CASO
In particolare, la controversia ha ad oggetto la determinazione del termine di prescrizione del tributo, la cui disciplina è contenuta nell’art. 5, c. 51, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, che, in seguito alle modifiche apportate dall’art. 3, d.l. 6 gennaio 1986, n. 2, prevede che il diritto al pagamento del tributo si prescriva con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Una contribuente ha ricevuto un avviso di intimazione di pagamento per la tassa automobilistica relativa all'anno 2001. Ritenendo prescritto il diritto alla riscossione del tributo, l’intimata ha, presentato ricorso avverso l’atto di riscossione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente.
Il Giudice adito, tuttavia, ha rigettato il ricorso e, conseguentemente, il giudizio è proseguito nella fase di appello.
La Commissione Tributaria Regionale , sulla scorta della ordinanza delle Sezioni Unite della cassazione 17 novembre 2016, n. 23397 , ha riformato la sentenza di prime cure, riaffermando che che il termine prescrizionale della tassa automobilistica ha una durata triennale che decorre da quando il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato e che l’iscrizione a ruolo del tributo non è atto idoneo a mutare il termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
Equitalia Sud S.p.a., convenuta nel giudizio, ha ritenuto illegittima la sentenza e, pertanto, ha presentato ricorso per Cassazione che, tuttavia, si è concluso in modo ad essa sfavorevole in quanto la Suprema Corte ha giudicato corretto il principio di diritto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale.
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La pronuncia in commento ha destato – a livello mediatico – una certa risonanza. La pronuncia è stata, infatti, accolta quasi come una novità in questa materia.
A ben vedere, in realtà, a parte qualche precedente non particolarmente cristallino, si può affermare in modo più che sereno che non sia mai realmente stato messo in discussione il fatto che l’azione dell’amministrazione per il recupero della tassa automobilistica avesse un termine di prescrizione triennale: in questo senso, d’altronde, è inequivocabile il dato normativo.
Probabilmente, qualche dubbio poteva sorgere in materia di crediti tributari e in particolare in merito alla possibilità di convertire questo termine breve di prescrizione in un ordinario termine decennale, nelle ipotesi di irretrattabilità del credito tributario: nei casi, cioè, in cui il contribuente non avesse impugnato l’atto amministrativo che accerta il credito o l’atto della riscossione.
In questo senso, dunque, la pronuncia in commento assume una importante rilevanza dal momento che conferma in maniera specifica il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nel 2016, anche in relazione ai crediti tributari (segnatamente alla tassa automobilistica):
“è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.
Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.