Con il rinnovo del 16/2/2007 nel Contratto Nazionale dei collaboratori domestici era stato introdotto l’obbligo per i datori di lavoro aderenti alle Associazioni stipulanti o coloro che comunque applicano tale contratto, di iscrivere i propri dipendenti alla “Cassa mutua per colf e badanti”, denominata “Cas.Sa.Colf”.
La contribuzione, che offre il diritto a prestazioni in caso di malattie e infortuni dei lavoratori domestici, e anche a favore del datore di lavoro, confluisce alla Cassa tramite l’INPS. Forse non tutti sono a conoscenza che il Mav prodotto attraverso il servizio on line dell’INPS, o i bollettini inviati al domicilio del datore di lavoro, non comprendono i versamenti dovuti per l’assistenza sanitaria integrativa, ma occorre un intervento ad hoc per il loro inserimento.
Il contributo ha un costo minimo pari a 0,03 euro per ogni ora di lavoro , di cui 0,01 euro sono a carico del lavoratore.
La responsabilità dei versamenti alla Cassa dei lavoratori domestici, però, è completamente del datore di lavoro, che sarà ritenuto responsabile della eventuale perdita del diritto alle prestazioni.
L’obbligo di versamento sussiste per tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dalla loro durata.
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Il contributo, che garantisce l’assistenza sanitaria integrativa ai collaboratori domestici, va pagato unitamente ai contributi trimestrali, con la seguente modalità:
• inserimento nel campo “c.org” il codice F2 (Cas.Sa.Colf);
• inserimento dell’importo risultante da: € 0,03 X il numero di ore retribuite nel trimestre.
Una volta confermata la modifica appare la sintesi per il pagamento inserito nel MAV.
L’INPS riversa i contributi pagati dal datore di lavoro con codice F2 direttamente alla Cassa per la giusta attribuzione al singolo lavoratore.
SOGGETTI BENEFICIARI
REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI
Le prestazioni decorrono dal primo giorno del secondo trimestre pagato.
Il diritto alle prestazioni si perfeziona solo se al lavoratore risultano pagati (anche da diversi datori di lavoro) almeno quattro trimestri continuativi di contributi precedenti alla eventuale richiesta di prestazioni, e a condizione che risultino versati almeno contributi sanitari per 25 euro. (VEDI LA DEROGA PREVISTA PER L'EMERGENZA COVID all'ultimo paragrafo)
Per conoscere le modalità di richiesta delle prestazioni i soggetti interessati devono seguire le indicazioni disponibili su www.Cas.Sa.Colf.it , in cui è disponibile la modulistica MRP-D o MRD-DL.
DEROGA VERSAMENTI PER ASSENZE
Nel caso in cui l’iscritto sia stato assente per malattia e/o infortunio, nei limiti del periodo di conservazione del posto stabiliti dal CCNL, per periodi relativamente ai quali non erano dovuti i contributi per l’intero trimestre, è necessario allegare alla domanda di prestazioni copia di certificazione medica proveniente dal SSN o da sanitario convenzionato che attesti l’avvenuta inabilità al lavoro. Con tale procedura i trimestri non versati non interrompono la continuità richiesta avere diritto alle prestazioni.
Il requisito di continuità dei versamenti è esteso anche per il periodo di disoccupazione solo ed esclusivamente per i due trimestri successivi a quello nel quale sia avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro, debitamente documentato.
LE PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE A FAVORE DEI LAVORATORI DOMESTICI
Il lavoratore domestico in possesso dei requisiti di versamento, indipendentemente dalla loro entità e dal numero di settimane coperte, può accedere alle prestazioni offerte dalla Cassa sanitaria integrativa di categoria.
La “Cas.Sa.Colf” prevede rimborsi nei casi di:
• Indennità Giornaliera in caso di Ricovero con intervento chirurgico;
• Indennità Giornaliera in caso di Ricovero senza intervento chirurgico;
• Indennità Giornaliera in caso di Ricovero per parto;
• Indennità Giornaliera in caso di Convalescenza.
La richiesta, corredata dalla documentazione, deve essere inviata dal dipendente entro 12 mesi dalla conclusione dell'evento, a pena di decadenza del diritto.
VANTAGGI “CAS.SA.COLF” PER I DATORI DI LAVORO
Se il datore di lavoro ha versato contributi sia nei 4 trimestri precedenti all’evento indennizzato, sia nel trimestre in cui l'infortunio è avvenuto pari almeno a euro 25,00 avrà diritto anch’esso a interessanti prestazioni.
Nel caso di decesso o invalidità permanente del dipendente a causa di infortunio per il quale sia stata attivata la rivalsa INAIL, è stata attivata apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile del datore di lavoro finalizzata al rimborso rispettivamente di :
Inoltre l’assicurazione tutela il datore di lavoro anche nei casi di responsabilità civile verso terzi, per danni involontariamente causati dai lavoratori.
Riportiamo una sintesi delle modifiche allo statuto apportate per l'emergenza COVID con prestazioni agli iscritti , in collaborazione con UNISALUTE in vigore dal 1.1.2021:
Art. 1 (PRESTAZIONI PER I POSITIVI AL COVID-19)
La CAS.SA.COLF provvede a corrispondere ai dipendenti iscritti: - Indennità Giornaliera in caso di Ricovero; - Indennità Giornaliera in caso di Convalescenza; - Indennità per figli a carico; - Rimborso per materiale sanitario riabilitativo; - Rimborso per visite domiciliari. In particolare
DOCUMENTI MEDICI NECESSARI PER LA RICHIESTA DELL'ART.1: Per l'attivazione delle garanzie è necessario il referto del tampone che attesti la positività al virus COVID-19, rilasciato dalle Autorità competenti su conferma del Ministero della Salute e/o dell'Istituto Superiore di Sanità e la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia allegata al presente verbale (Allegato A) solo per la prestazione Art.1.3. e il modulo richiesta prestazioni covid-19 (Allegato B) compilato nei campi per i quali si intende richiedere la prestazione.
Art. 2 (PRESTAZIONI DI PREVENZIONE PER SOSPETTO COVID-19)
2.1. La CAS.SA.COLF, qualora al lavoratore venga assegnato un provvedimento (certificato medico) per un periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare, viene riconosciuta una diaria di € 40 al giorno fino ad un massimo di 14 giorni annui. DOCUMENTI MEDICI NECESSARI PER LA RICHIESTA DELL'ART.2: Per avere diritto alla prestazione, il lavoratore dovrà inviare a CASSACOLF il certificato con gli estremi del provvedimento e il modulo richiesta prestazioni covid-19 (Allegato B) compilato nei campi per i quali si intende richiedere la prestazione.
Art.3 (PRESTAZIONE DI GENITORIALITÀ) PRESTAZIONI RESE A LAVORATRICI E LAVORATORI CON FIGLI IN SITUAZIONI DI DISAGIO PER EMERGENZA COVID-19 La CAS.SA.COLF, rimborsa fino a € 200,00 una tantum: 3.1. Le spese sostenute per finalità di istruzione, scolastica o per servizi di baby sitting, per figli a carico o conviventi, fino al compimento del quinto anno di età, iscritti all'asilo o alla scuola dell'infanzia, o ospitati da centri diurni a carattere assistenziale; 3.2. le spese sostenute per l'assistenza domiciliare ai figli a carico o conviventi, che siano in condizione di non autosufficienza, fino al compimento del diciottesimo anno di età; 3.3. per bonus spesa, e cioè, fornitura di prodotti alimentari ovvero rimborso delle spese sostenute per le necessità di alimentare i figli fino al compimento del diciottesimo anno di età a carico o conviventi. Le prestazioni di cui ai punti 3.1., 3.2. e 3.3. sono cumulabili fino alla concorrenza del massimale di € 200,00 complessivi. DOCUMENTI MEDICI NECESSARI PER LA RICHIESTA DELL'ART.3: Per avere diritto alle prestazioni, il lavoratore dovrà inviare a CASSACOLF la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia allegata al presente verbale (Allegato A) e il modulo richiesta prestazioni covid-19 (Allegato B) compilato nei campi per i quali si intende richiedere la prestazione.
Art. 4 (PARERI MEDICI E CONSULTI IN VIDEO CONFERENZA)
ART. 5 (CONTRIBUTI PER ACCESSO ALLE PRESTAZIONI)
La CAS.SA.COLF, al fine di favorire l'accesso alle prestazioni, in deroga al regolamento ad oggi in essere, richiede la presentazione di 2 trimestri di contribuzione, la cui somma non deve essere inferiore ad € 8. Si precisa che, essendo stato sospeso il pagamento dei contributi di assistenza contrattuale, verranno accettati i trimestri precedenti; nella fattispecie, verranno presi a riferimento solo due trimestri ad esempio, il 3° ed il 4° trimestre 2019, mediante verifica dei MAV. Per tutti gli altri criteri inerenti la regolarità contributiva, verranno adottate le norme vigenti del regolamento ordinario.
ART. 6 (MODULISTICA) Per la richiesta si deve utilizzare l'apposito stampato (Modulo per prestazioni COVID-19) il cui modello è allegato al presente regolamento, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal lavoratore. A tale stampato deve essere allegata la documentazione richiesta sotto ogni prestazione. La CAS.SA.COLF ha il diritto di richiedere la cartella clinica, nonché gli originali o le copie autentiche dei documenti richiesti.
ART. 7 (RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI)
I lavoratori iscritti alla CAS.SA.COLF, per richiedere le prestazioni, dovranno effettuare le comunicazioni alla stessa solo tramite e-mail all'indirizzo pratichecovid@cassacolf.it per informazioni contattare il numero verde 800 1000 26.
ART. 8 (DECADENZA)
La richiesta, corredata dalla documentazione prevista, deve essere inviata dal Lavoratore iscritto ai sensi dei precedenti Articoli entro 12 mesi dalla conclusione dell'evento a pena di decadenza.
ART. 9 (CORRESPONSIONE DELLA PRESTAZIONE)
Il pagamento delle prestazioni avverrà solo ed esclusivamente mediante accredito (bonifico) su c/c bancario, postale o carta ricaricabile intestato al richiedente.
ART. 10 (MODIFICHE AL REGOLAMENTO)
La validità delle disposizioni contenute nella presente integrazione al regolamento verrà valutata sulla base del quadro sanitario del nostro Paese e pertanto sono da intendersi provvisorie e legate al periodo emergenziale. Fermo restando il continuo monitoraggio dei flussi, a garanzia e tutela di tutti gli Iscritti alla CAS.SA.COLF, le prestazioni saranno attive fino alla data del 31 ottobre 2021 con eventuali e ulteriori proroghe in relazione agli andamenti tecnici e alle risorse disponibili.
Le nuove prestazioni, verranno erogate per gli eventi con accadimento dal 1° Gennaio 2021 in poi, le prestazioni con data evento precedente al 2021, verranno rimborsate secondo quanto previsto dal precedente regolamento.
Come anticipato sopra, le prestazioni , riassunte qui sotto nel volantino ASSINDAT COLF sono state prorogate al 31 dicembre 2021.