In tema di redditometro, la comunione legale non costituisce prova che l’acquisto sia avvenuto con danaro di entrambi i coniugi e risulta di per sé irrilevante ai fini della valutazione della capacità contributiva di uno dei coniugi. Ciò in quanto in caso di acquisto da parte di una persona in regime di comunione legale, non conta, ai fini presuntivi, che il bene risulti alla fine in comproprietà di entrambi i coniugi, ma conta piuttosto la provenienza delle somme usate per il pagamento , unico elemento indiziario che può giustificare l'accertamento a carico di entrambi o di uno soltanto dei coniugi.Qesto quanto emerge dalla sentenza del 19 luglio 2017 n. 17806 della Corte di Cassazione.
IL CASO
La vicenda riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso con metodo sintetico con cui l’Amministrazione finanziaria contestava ad una contribuente l’intero esborso sostenuto l'acquisto di un immobile. La contribuente era coniugata e in regime di comunione legale col coniuge.
Secondo la Ctr Liguria, che ha confermato la decisione di primo grado contraria alla contribuente, la presunzione di capacità contributiva deve ritenersi collegata non tanto alla proprietà dell'immobile, ma alla capacità di spesa sottesa, attribuita alla sola moglie, avendo quest'ultima partecipato da sola all'atto di acquisto e sostenuto l'esborso.
Col successivo ricorso per Cassazione il contribuente denunciava la violazione o falsa applicazione dell'art. 177 cod.civ., cioè affermava che l prezzo dei beni acquistati dai coniugi in regime di comunione legale si doveva ritenere pagato da entrambi , quale ulteriore manifestazione della contitolarità e comproprietà di tutto quanto si forma in costanza di matrimonio.
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In tema di accertamento sintetico del reddito, la circolare ministeriale 9 agosto 2007, n. 49 richiama l’attenzione degli uffici sulla necessità di “valutare la complessiva posizione reddituale dei componenti il nucleo familiare essendo evidente come, frequentemente, gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico possano trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti il nucleo familiare”. Nello stesso senso si era espressa la circolare ministeriale 30 aprile 1977, n. 7.
Anche la Cassazione ha da tempo ammesso (almeno dal 2006 con la pronuncia n. 17203) che il maggior reddito accertato a carico del contribuente possa trovare giustificazione nella disponibilità, da parte di questi, di redditi riferibili a propri familiari o a soggetti terzi.
Per quanto concerne l’individuazione del “nucleo familiare” rilevante, secondo la giurisprudenza si può fare utile riferimento innanzitutto “al concetto di nucleo familiare naturale quale costituito tra coniugi conviventi e figli, soprattutto minori,... (cfr. Cass. n. 17203 del 2006). A tal proposito l’onere probatorio gravante sul contribuente in merito alla provenienza dei maggiori redditi si atteggia diversamente a seconda sia dei rilievi contenuti negli atti impositivi (da redditometro, o da sintetico “puro”, ovvero basati sulla spesa, più consistente, per incrementi patrimoniali) che della provenienza del reddito (da familiari o da terzi).
Ciononostante, l'esborso per l'acquisto di un bene in comunione legale può legittimamente essere considerato dall'Amministrazione finanziaria come sostenuto esclusivamente dal partner che abbia da solo stipulato il contratto e pagato il prezzo, salva la prova contraria da parte del contribuente.(...)
(...) I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso del contribuente , ricordando che civilisticamente non vi è alcuna certezza che il nuovo bene, pur ricadendo nella comunione legale, sia stato acquistato con provvista comune, potendo provenire il danaro utilizzato da uno solo dei coniugi - situazione che, peraltro, risponde alla stessa ratio dell'istituto della comunione legale , che è quella di far beneficiare il coniuge economicamente più debole delle possibilità economiche dell'altro.
Gli unici elementi che possono quindi essere valorizzati dall’amministrazione finanziaria sono rappresentati dalla effettiva partecipazione all'atto e dal pagamento del prezzo. Per questo se soltanto dei coniugi abbia stipulato formalmente il contratto di acquisto ed in quell'occasione sostenga materialmente l'esborso, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere all'accertamento sintetico nei suoi confronti, salva la possibilità della prova contraria che incombe, anche in considerazione del principio di vicinanza della prova, sul contribuente, il quale può allegare e dimostrare non solo che la provvista è costituita da redditi esenti, ma anche eventualmente che è costituita da redditi comuni o di titolarità esclusiva dell'altro coniuge.