Nel mese di luglio e agosto 2017 è avanzata la riforma del Terzo Settore con la pubblicazione in Gazzetta del:
entrambi in attuazione della Legge delega 6 giugno 2016, n. 106.
Entrambi i decreti riguardano la riforma del Terzo Settore che iniziata nel 2016 attende ancora su molti punti decreti attuativi.
I decreti pubblicati tuttavia tracciano il perimetro della normativa degli ETS e cercano di riordinare l'attuale normativa molto frammentata. Vediamo in questo breve approfondimento cosa distingue e cosa unisce i diversi istituti.
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Costituiscono gli elementi necessari per l’assunzione da parte degli enti della qualifica di ETS:
- lo svolgimento delle attività di interesse generale (articolo 5 del Codice del terzo settore Dlgs 3 luglio 2017 n. 117);
- l’iscrizione nel registro unico del terzo settore (articolo11 e articoli 45 – 54 Dlgs 3 luglio 2017 n. 117);
- l’assenza dello scopo di lucro (secondo i limiti di cui all’articolo 8 Dlgs 3 luglio 2017 n. 117).
Il presupposto dell’esercizio di attività di interesse generale, in via esclusiva o principale, deve trovare corrispondenza nell’elenco, molto ampio, delle attività stabilito dall’articolo 5.
Il Codice del terzo settore (Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 ) indica i soggetti che sono automaticamente ETS per via della sola qualifica soggettiva.
Parliamo delle:
• organizzazioni di volontariato;
• associazioni di promozione sociale;
• enti filantropici;
• reti associative;
• società di mutuo soccorso.
Sono ricompresi inoltre nella categoria degli ETS:
Entrambe assumono di diritto la qualifica di “Ente del terzo settore”.
Ricordiamo che con il D. Lgs. n. 112/2017 è disposto che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, compresi quelli costituiti in forma societaria, che, esercitano senza scopo di lucro in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, tra quelle già indicate all’articolo 5 del Codice , con la sola aggiunta del microcredito (ai sensi dell’articolo 111 del D. Lgs. n. 385/1993).
Solo per le imprese sociali, è considerata comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attività d’impresa nella quale sono occupati (art. 2, comma 4 del D. Lgs. 112/2017):