Speciale Pubblicato il 24/08/2017

Tempo di lettura: 7 minuti

Titoli di solidarietà negli enti del terzo settore: novità

di Dott. Saverio Goffredo

Titoli di solidarietà degli enti del terzo settore: caratteristiche dei titoli, oneri e regime fiscale introdotte dal Codice del terzo settore



Con l’adozione del Decreto legislativo del 03 luglio 2017 n. 117, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 SO 43, è stato introdotto, nella compagine normativa italiana, il Codice del terzo settore.

Al fine di riordinare la materia, il legislatore, con i due articoli di cui si compone il Titolo IX, ha rispettivamente previsto che:

-  gli istituti di credito italiani e non, autorizzati ad operare nel territorio italiano, al fine di sostenere le attività che caratterizzano gli enti del Terzo settore, possano emettere obbligazioni e altri titoli di debito ovvero certificati di deposito (art. 77).

- venga introdotto nell’ordinamento italiano il contratto “c.d. social lending”(art.78). Questa nuova tipologia di contratto, ispirata all’esperienza anglosassone del peer-to-peer lending (o P2P lending), ha come finalità quella di incentivare la raccolta di capitale di rischio applicando, alla remunerazione del capitale, l’identico trattamento fiscale previsto per i titoli di Stato attraverso la previsione di una ritenuta a titolo d'imposta. Mancando tuttavia nel nostro ordinamento una disciplina specifica di riferimento, sarebbe opportuno rinvenire la base normativa di tale contratto, nel combinato disposto degli artt. 1813 e 1815 c.c.

Focalizzando l’attenzione sul contenuto dell’art. 77 che tratta dei titoli di solidarietà, proponiamo di seguito un’analisi di quelli che sono i punti salienti dell’articolo.

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Codice terzo settore: cosa sono i titoli di solidarietà?

I titoli di solidarietà non rappresentano una novità per l’ordinamento italiano. La loro presenza nella compagine normativa nazionale, infatti, è ben nota oramai da oltre un ventennio. Fu con l’art. 29 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, oggi abrogato proprio dal D.Lgs. 117/2017, che il legislatore introdusse il tema, per poi chiarirlo ulteriormente con il D.M. del 08 giugno 1999, n. 328 fornendo una definizione di "titoli di soliarietà". Il primo comma del D.M. del 1999 definì i titoli di solidarietà come ”titoli obbligazionari a tasso fisso non convertibile”, la cui finalità è quella di finanziare organizzazioni non lucrative aventi utilità sociale, ex art. 29 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Nel tentativo di perimetrare la materia del Terzo settore, il legislatore ha dedicato ai titoli di solidarietà degli enti del Terzo settore (e altre forme di finanza sociale), l’intero Titolo IX del D.Lgs. 117/2017. Dal combinato disposto del primo e secondo comma dell’art. 77 è possibile rilevare che, i titoli di solidarietà debbano essere emessi, senza commissione di collocamento, sotto forma di obbligazioni ovvero certificati di deposito, da istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, ex artt.106 e 107 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (cd. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). La forma che il legislatore ritiene necessario si adotti, è quella di titoli non subordinati, non convertibili e/o scambiabili; inoltre, non dovranno comportare il conferimento del diritto alla sottoscrizione o acquisizione di altri tipi di strumenti finanziari e non dovranno essere collegati a strumenti derivati, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario.

Quali caratteristiche specifiche dovranno avere i titoli di solidarietà?

Dal testo del comma 4 della norma de qua, è possibile ricavare, tutte le caratteristiche in funzione delle quali ai titoli emessi sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito e altri titoli di debito, possa riconoscersi la qualifica di “titoli di solidarietà”. In particolare:

- le obbligazioni e gli altri titoli di debito, per la cui disciplina si rinvia, ex art 77, comma 3, al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. T.U.F.):

- i certificati di deposito consistenti in titoli individuali, per la cui disciplina si rinvia, ex art 77, comma 3, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (cd. T.U.B.)

Cosa possono e cosa sono obbligati a fare gli emittenti?

Gli emittenti possono: 

Gli emittenti devono:

Regime fiscale applicato ai titoli di solidarietà:

Tuttavia, ad oggi, la norma necessita dell'emanazione di futuri regolamenti attuativi, come stabilito dal comma 15.
 
 



TAG: Terzo Settore e non profit