Speciale Pubblicato il 15/08/2017

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Le novità del Codice del Terzo Settore

di Redazione Fisco e Tasse

Come cambia il Terzo Settore tra novità e riordino della precedente normativa al fine di sostenere le iniziative non profit



Tre sono i decreti che danno vita alla riforma del terzo settore.

Con il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 19 luglio 2017 n. 167) è stata approvata la revisione della disciplina dell’impresa sociale. Il provvedimento è attuativo dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Con il Dlgs 3 luglio 2017 n. 111 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 18 luglio 2017 n. 166) che vengono dettate le regole in materia dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Con il Decreto legislativo 3 luglio 20187, n. 117 (pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 Supplemento Ordinario n. 43) vengono dettate le norme relative al Codice del Terzo settore, attuative dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

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Codice Terzo Settore: Aspetti generali

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 (Supplemento Ordinario n. 43), il Decreto legislativo 3 luglio 20187, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106”.

Il nuovo Codice, in vigore dal 3 agosto 2017, si compone di 104 articoli suddivisi in dodici Titoli e mira a riordinare tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.

Nell’opera di razionalizzazione vengono anzitutto definiti gli enti del Terzo settore, individuati nelle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non, fondazione ed altri enti di carattere provato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi (art. 4).

Sono altresì puntualmente individuate le attività di interesse generale esercitate dagli enti del Terzo settore in via esclusiva o principale (artt. 5 e 6).

Il Codice stabilisce le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, ai diversi enti che compongono il Terzo settore, dettando disposizione in materia, tra l’altro, di organizzazione, amministrazione e controllo, di raccolta fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni di modico valore o servizi, di contabilità e trasparenza. In base alla loro dimensione, gli enti del Terzo settore saranno chiamati a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo apposite linee guida, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte, nonché gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (art. 14).

Quanto ai lavoratori degli enti del Terzo settore, oltre a statuire espressamente il loro diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, il Codice introduce un criterio di proporzionalità in base al quale, in ciascun ente, la differenza retributiva tra lavoratori non può essere superiore al rapporto di uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Specifici limiti sono poi disciplinati in relazione ai compensi eventualmente previsti per le cariche sociali, nonché ai trattamenti economici per i lavoratori subordinati o autonomi degli enti (art. 16).

Viene inoltre semplificata la procedura di acquisto della personalità giuridica (art. 22) e vengono istituiti, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Registro unico nazionale del Terzo settore”, al quale gli enti sono tenuti a iscriversi al fine di poter accedere ai benefici, non solo di carattere tributario, ad essi riservati (artt. 45 – 54), e il “Consiglio nazionale del terzo settore”, organo consultivo e rappresentativo degli enti (artt. 58 - 60).

Con riferimento alle misure di promozione e sostegno del Terzo settore, il Codice prevede, tra l’altro:



TAG: Terzo Settore e non profit