La procedura di voluntary disclosure bis è stata introdotta dall’art. 7 del D.L. n. 193 del 2016. Fino a poco tempo fa, l’Agenzia delle Entrate non aveva emanato alcun documento di prassi per fornire chiarimenti al riguardo. Invece, con la C.M. n. 19/E del 12 giugno 2017 ha dato dei chiarimenti e delle conferme al riguardo.
Inoltre, anche il D.L. n. 50 del 2017 ha fatto alcune modifiche sulla disciplina.
Si ricorda che l’integrazione dell’istanza, i documenti e le informazioni relativi alla procedura dovranno essere presentati entro il 30 settembre 2017.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Per aiutarti nella compilazione abbiamo disponibile un Pacchetto "La Voluntary Disclosure Bis (eBook + excel + Video)" contenente un EBook e il foglio di calcolo del costo complessivo della procedura di rientro dei capitali, è un webinar tenuto dal dott. Ennio Vial
Segui il nostro Dossier Gratuito per tutti gli aggiornamenti quotidiani sulla Voluntary bis
Possono aderire alla procedura di voluntary internazionale i soggetti che hanno violato gli obblighi dichiarativi previsti dal comma 1 dell’art. 4 del decreto n. 227 del 1990. Si tratta quindi di:
Invece, alla procedura di voluntary nazionale possono aderire, oltre ai contribuenti che si avvalgono della voluntary internazionale, anche contribuenti diversi da quelli tenuti agli obblighi dichiarativi previsti in materia di monitoraggio fiscale, nonché i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. La Circolare ricorda che alla procedura di voluntary disclosure-bis possono accedere i contribuenti purché:
Infine, viene chiarito che:
Riguardo all’ambito temporale viene chiarito che rientrano nella procedura di voluntary-bis le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale commesse con riguardo al modello UNICO 2010 fino a quelle contenute nel modello UNICO 2016. Inoltre, dovranno essere incluse nella procedura le infedeltà dichiarative commesse per i periodi d’imposta dal 2010 al 2015, mentre in caso di omessa presentazione della dichiarazione devono essere oggetto di emersione anche le violazioni della medesima specie commesse per il periodo d’imposta 2009.
Sempre a questo proposito la Circolare ricorda che per gli investimenti e attività finanziarie detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato rientrano nella procedura le violazioni in materia di monitoraggio dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2015.
Nel secondo capitolo, la Circolare affronta la novità di questa procedura, ovvero l’autoliquidazione delle somme dovute. La Circolare ricorda infatti che i contribuenti dovranno procedere al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all’istanza entro il 30 settembre 2017.
Nel caso in cui il contribuente optasse per il versamento rateale, lo stesso andrebbe fatto in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2017.
L’art. 7 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 prevede che se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017 o qualora il versamento delle stesse risulti insufficiente, l’Agenzia delle Entrate potrà liquidare le imposte, le ritenute, i contributi, gli interessi e le sanzioni per tutte le annualità oggetto di regolarizzazione attraverso l’emissione di un invito in applicazione del disposto dell’art. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del D.Lgs. 218/97 vigente alla data del 30 dicembre 2014.
Successivamente, la Circolare affronta gli aspetti sanzionatori della disciplina ripercorrendo tutte le indicazioni che erano state date con i documenti di prassi usciti per la precedente edizione della voluntary.
La Circolare evidenzia che al fine di consentire un’agevole accesso all’istituto in commento è stato realizzato uno specifico software di ausilio, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, per il calcolo delle sanzioni in autoliquidazione per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale e degli obblighi di dichiarazione delle imposte dovute.
Con il documento di prassi viene data una conferma riguardante i nuovi Paesi che possono essere considerati collaborativi ai fini della procedura, permettendo al contribuente di usufruire di minori sanzioni.
Viene infatti confermato che nell’ambito della procedura di voluntary internazionale, per i redditi connessi con gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati a fiscalità privilegiata per cui opererebbe il raddoppio dei termini per l’accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale, nonché il raddoppio delle sanzioni, tale raddoppio non interviene se congiuntamente, tra il Paese black list e l’Italia è entrato in vigore prima del 24 ottobre 2016 un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni conforme all’art. 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall’OCSE, ovvero che sia entrato in vigore alla medesima data un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 sempre dall’OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA). Insieme a tali requisiti vi deve essere o il rimpatrio delle attività o la presentazione del waiver da parte del contribuente.
In relazione con i Paesi che hanno sottoscritto un accordo, la Circolare chiarisce, nell’Allegato A (sotto riportato), che le riduzioni delle sanzioni e i non raddoppi si applicano oltre che agli Stati già agevolati nell’ambito della prima procedura di voluntary, anche a Hong Kong, Isole Cayman, Cook, Guernsey, Gibilterra, isola di Man e Jersey.
L'Agenzia delle Entrate si occupa di definire l’ambito della voluntary-bis riguardante la detenzione di contante o valori al portatore. In relazione con tale argomento ricorda la procedura “rafforzata” che è necessario effettuare nel caso in cui si voglia far emergere tali valori:
In relazione con tale argomento, viene specificato che tale previsione non riguarda soltanto la procedura di voluntary nazionale ma è possibile applicarla anche nell’ambito della procedura di voluntary internazionale.
Mentre la detenzione all’estero di contanti o valori al portatore in violazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale costituisce sempre una violazione sanabile con la procedura di collaborazione volontaria internazionale, analoga detenzione nel territorio italiano potrà essere oggetto della medesima procedura, nella versione nazionale, solo a condizione che i valori derivino da evasione fiscale.
Sempre in relazione con tale argomento, il documento di prassi ha voluto chiarire che tipo di attività rientrano tra i “valori al portatore”. In tal senso viene specificato che il legislatore ha voluto riferirsi ad una nozione ampia di detti valori, che includa non soltanto i titoli al portatore, ma anche tutte quelle attività che possono trasferirsi senza obbligo di tracciabilità e che tuttavia devono essere indicati in dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale. Esempi di tali attività possono essere: