Speciale Pubblicato il 28/08/2018

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Prestazioni occasionali in agricoltura 2018

di Staff di Fiscoetasse

Come utilizzare il nuovo contratto di prestazioni occasionali in agricoltura: requisiti, compensi e procedura dopo le modifiche del Decreto Dignità



Il nuovo contratto telematico di prestazione occasionale, in sigla CPO o "PrestO". è entrato in vigore il 24 giugno 2017 con l'approvazione della L.96 2017. Dal 10 luglio  2017 è attiva la piattaforma sul sito INPS sulla quale, una volta registrati, si  possono  effettuare tutte le  comunicazioni riguardanti le prestazioni occasionali .  

Il "PREST-O" puo' essere utilizzato anche in agricoltura ma con diverse limitazioni rispetto ai vecchi voucher. Non ci sono piu infatti le precedenti  limitazioni  rispetto al tipo di attività agricola  e al volume di affari dell'azienda.  

Ricordiamo innanzitutto che la caratteristica principale,  valida per tutte le aziende, è il limite economico di 5 mila euro complessivi nell'anno civile, di cui 2500 per ogni lavoratore impiegato, calcolati sul netto erogato ai prestatori di lavoro.   Il limite massimo di ore per tutte le imprese è di 280 ore, mentre  per l'agricoltura va parametrato sulla base del compenso orario  specifico per l'agricoltura (v. sotto). 

Inoltre, secondo l'INPS vale anche per le imprese agricole  il  REQUISITO OCCUPAZIONALE. La Circolare dell’Inps n. 107-2017 a riguardo infatti riportava:  "fatto salvo il limite di 5 dipendenti" (anche se nel testo del decreto i requisiti del numero dei dipendenti e del settore di appartenenza sono elencati come alternativi).

Dal 12 agosto 2018 il limite è stato  modificato dal Decreto Dignita  convertito in legge 96 2018, ed è salito da 5 a 8 dipendenti. Le aziende con  numero di dipendenti  superiore non possono  utilizzare il contratto per prestazioni occasionali .  

Sul tema viene anche specificato che  il periodo semestrale da considerare per il calcolo della forza occupazionale è il semestre che va dall’8°  al 3° mese prima della data di svolgimento della prestazione, applicando  i valori dell’elemento “forza aziendale” nel flusso Uniemens.   I lavoratori part-time e quelli intermittenti sono riparametrati sulla base delle ore lavorate, secondo quanto disposto rispettivamente dall’art. 9 e dall’art. 18 del D.lgs. n. 81/2015. Devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta dell' attività; per le aziende di nuova costituzione il requisito si parametra sui mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.

Una delle specificità  riservate al settore agricolo  è  anche il TIPO DI LAVORATORI  UTILIZZABILI: infatti il contratto potra essere stipulato dagli imprenditori agricoli  solo con soggetti sottoelencati:

Una novità per questi prestatori introdotta dal Decreto Dignità 2018 è la necessità di autocertificare in forma telematica sulla piattaforma INPS:

La novità incide anche sul sistema sanzionatorio : la sanzione  amministrativa pecuniaria variabile da 500 a 2.500 euro al giorno a fronte di impiego di persone già iscritte negli elenchi dei lavoratori agricoli  non si applica se l’irregolarità deriva dall’autocertificazione effettuata dal lavoratore. 

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Prestazioni occasionali in agricoltura: il compenso

Per il settore agricolo resta confermata la particolarità del compenso orario per il prestatore di lavoro: 

Non è quello fissato per  gli altri utilizzatori (9 euro  netti) bensi   quello definito dai contratti di lavoro  collettivi  stipulati  per gli operai agricoli, con  le organizzazioni sindacali piu rappresentative.  La circolare INPS aveva fornito i compensi minimi orari  ricavati dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti ,  ma con il successivo messaggio 2887 del 12.7.2017  ha specificato che "la misura minima della retribuzione oraria per la determinazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo è ricavata assumendo a riferimento i minimi salariali mensili degli operai agricoli  cui va aggiunto, in relazione alla peculiare natura del rapporto di lavoro occasionale, il cd. terzo elemento retributivo, previsto, per gli operai a tempo determinato, quale corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità)."

COMPENSI MINIMI   orari e i corrispondenti minimi  giornalieri per  almeno 4 ore di lavoro, sono dunque  fissati in: 

A questi importi vanno aggiunti, calcolandoli sul totale della prestazione:

Un ulteriore 1% per oneri di gestione  INPS va aggiunto al totale  compenso + contributi .

Procedura telematica e comunicazione preventiva in agricoltura

Ai fini dell’utilizzo dei lavoratori con il nuovo contratto di lavoro occasionale, sia gli utilizzatori che i prestatori devono  prima di tutto registrarsi anche per il tramite di un intermediario abilitato (dal 31.7.2017), all’interno di un’apposita piattaforma informatica, all'indirizzo www.inps.it/ prestazioni e servizi/ Servizio Prestazioni occasionali, scegliendo poi l'opzione Imprese agricole.   (Per la registrazione  è necessario essere già muniti di PIN INPS o codice identificativo SPID).

L’utilizzatore dovrà avere alimentato il proprio portafoglio elettronico presso l'INPS,  in media 7 giorni prima dell'effettuazione della prima prestazione.  Tali versamenti potranno avvenire:

  1.  sistema Pago PA di AGID  Portale dei pagamenti inps ( accessibile dal 31.7.2017)
  2.  utilizzando il modello di versamento F24 Elide  presso banche e uffici postali con  la causale di contributo  "CLOC"(senza possibilità di  compensazione crediti).

Almeno sessanta minuti prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero il numero verde del  Contact center INPS l’utilizzatore deve effettuare la comunicazione preventiva che  dovrà contenere:
• i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
• il luogo di svolgimento della prestazione;
• l’oggetto della prestazione e il settore di impiego del prestatore;
la durata della prestazione con riferimento. dal 12 agosto 2018. a un arco temporale non superiore a DIECI giorni continuativi (non piu tre) La piattaforma telematica è stata già aggiornata per questa novità dal 20 agosto 2018;

• il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore al compenso per 4 ore, anche per prestazioni di durata inferiore nell'arco del periodo di 10 giorni continuativi.

La piattaforma invia al prestatore una  notifica della comunicazione preventiva,  tramite SMS o posta elettronica.

L’utilizzatore  può entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo al giorno della prestazione,  confermare che la prestazione è avvenuta,  oppure  revocarla.

 Da parte sua il  lavoratore, entro il medesimo termine delle ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello della prestazione,  può convalidare la mancata prestazione oppure confermarla e ciò , in presenza di revoca da parte dell’utilizzatore, potrà comportare l’applicazione del sistema sanzionatorio in materia di lavoro nero.

Se la prestazione  non viene revocata, l' INPS  provvede al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito su conto corrente bancario indicato dal prestatore al momento della registrazione iniziale.  Se la prestazione si è  svolta  a cavallo fra 2 mesi, il pagamento del compenso avviene il mese successivo alla data finale del periodo ;
L'Istituto di previdenza provvede inoltre all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del lavoratore e al trasferimento all’INAIL, al termine del primo e secondo semestre dell’anno, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Nel caso in cui il prestatore riscuota il compenso non attraverso conto corrente bancario  ma con domiciliazione presso  un ufficio postale, gli saranno addebitati i costi pari a € 2,60.

Il Decreto Dignità  su questo punto ha  aggiunto la possibilità di riscuotere il compenso "decorsi 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa è divenuta irrevocabile, in qualsiasi ufficio postale presentando un mandato di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS all'utilizzatore che lo consegna al lavoratore. Anche per questa modalità gli oneri sono a carico del prestatore di lavoro. Sul punto sono probabili ulteriori chiairmenti a breve da parte dell'INPS. che dovrebbe emanare una specifica circolare di istruzioni. 



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