L’art. 1 della L. 2 aprile 1958, n. 339 qualifica come rapporto di lavoro domestico quello nell’ambito del quale il lavoratore presta la propria opera per il funzionamento della vita familiare, ad esempio: colf, badanti, camerieri, cuochi, bambinaie, governanti, ecc…. . I rapporti economici sono regolati con accordi stipulati periodicamente in sede ministeriale presso la Commissione Nazionale per l'aggiornamento retributivo - prevista dall'art. 44 del C.C.N.L. "Lavoro Domestico" tra le parti sociali.
L’art. 37 del CCNL Lavoro domestico 20 febbraio 2014 stabilisce che il vitto è dovuto al lavoratore per assicurargli una alimentazione sana e sufficiente; inoltre, l'ambiente di lavoro non deve essere nocivo all'integrità fisica e morale dello stesso. Invece, l’alloggio deve essere idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
L’art. 18 del contratto collettivo (Ccnl) dei lavoratori domestici stabilisce inoltre che “Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale”.
I valori convenzionali del vitto e dell'alloggio , relativi alle giornate in cui il lavoratore non svolge la propria prestazione e non riceve la corresponsione di vitto e alloggio in natura, sono fissati nella tabella F allegata al contratto e sono rivalutati annualmente, con il meccanismo indicato nell’art. 37 del CCNL di riferimento.
Indennità giornaliere anno 2018
PRANZO |
CENA |
ALLOGGIO |
TOTALE |
€ 1,93 |
€ 1,93 |
€ 1,67 |
€ 5,53 |
INDENNITA’ GIORNALIERA ANNO 2017 (EURO)
PRANZO |
CENA |
ALLOGGIO |
TOTALE |
1,91 |
1,91 |
1,66 |
5,48 |
INDENNITA’ GIORNALIERA ANNO 2016 (EURO)
PRANZO |
CENA |
ALLOGGIO |
TOTALE |
1,91 |
1,91 |
1,66 |
5,48 |
INDENNITA’ GIORNALIERA ANNO 2015 (EURO)
PRANZO |
CENA |
ALLOGGIO |
TOTALE |
1,90 |
1,90 |
1,64 |
5,44 |
Per calcolare l’indennità di ferie, la tredicesima, il Tfr e altri istituti nella busta paga del lavoratore domestico convivente, va tenuto conto dell’indennità di vitto ed alloggio, la cui quota oraria si calcola prendendo il valore convenzionale giornaliero, indicato nella Tabella F del CCNL lavoratore domestico, e moltiplicandolo per il numero delle giornate lavorate nel mese . Il risultato, infine, verrà diviso per il numero delle ore retribuite nel mese.
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L'articolo è tratto da LA CIRCOLARE DEL LAVORO N. 20 del 26.5.2017.
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A) Un lavoratore domestico, nel mese di gennaio 2017, ha lavorato 12 giorni, per un numero complessivo di 80 ore; qual è la quota oraria di vitto ed alloggio?
Si prende l’indennità giornaliera totale di vitto ed alloggio del 2017 che è di Euro 5,48, la si moltiplica per 12 giorni e si ottiene Euro 65,76 (valore complessivo mensile di vitto ed alloggio); infine, tale risultato viene diviso per 80 ore e si ha Euro 0,82, che la quota oraria mensile.
Dunque: 5,48 x 12 = 65,76 : 80 = 0,82.
Altri esempi e i valori convenzionali fino al 2003 nell'articolo completo