Speciale Pubblicato il 18/05/2017

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Smart Working: ecco l'accordo per Ferrovie dello Stato

di Dott. Paolo Casini

La modalità di lavoro"agile " o Smart working, appena regolamentata dal Jobs act 2017, entra anche in Ferrovie dello Stato. Sperimentazione di 6 mesi



Il giorno 2 maggio 2017, Ferrovie dello Stato e le Sigle Sindacali hanno raggiunto l’accordo per l’avvio della sperimentazione dello Smart Working per i dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nell'intento di rafforzare , come previsto dal CCNL, le possibilità di conciliazione di vita e lavoro, per promuovere  il benessere dei lavoratori e incrementare di conseguenza la produttività. Questa modalità  di lavoro è resa particolarmente agevole dalle nuove tecnologie e permette di rendere flessibile l'orario e il luogo della prestazione lavorativa  per favorire la focalizzazione sugli obiettivi e la responsabilità del dipendente. 

L’accordo ha decorrenza dal 1° settembre 2017 e, in prima battuta, verrà applicato per la durata di 6 mesi.

Ecco in sintesi i principali  contenuti dell’accordo:

Per Smart Working le parti intendono lo svolgimento della prestazione lavorativa con modalità flessibile, con riguardo sia ai tempi che ai luoghi nei quali essa viene resa.  Nelle giornate di Smart Working, la prestazione potrà  quindi essere svolta:

Le Parti chiariscono che, ad ogni effetto connesso alla normativa legale e contrattuale, lo Smart Working non costituisce una nuova formula di rapporto di lavoro, ma una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

I DESTINATARI DELL’ACCORDO:

L’Accordo siglato riguarderà i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche con contratto part time, il cui ruolo e le relative mansioni non risultino incompatibili con lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro.

Vengono espressamente esclusi i lavoratori con contratto di Apprendistato Professionalizzante.

COME ADERIRE ALLO SMART WORKING:

L’adesione al progetto avverrà esclusivamente su base volontaria e potrà essere effettuata a fronte di un accordo scritto tra azienda e lavoratore, contenente le indicazioni circa la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, le modalità di esercizio del potere direttivo / disciplinare da parte del datore di lavoro e gli strumenti informatici, di proprietà aziendale  assegnati al lavoratore stesso.

L’ORARIO DI LAVORO:

Viene previsto che l’orario di lavoro settimanale è quello previsto dal CCNL Mobilità / Area AF e la prestazione in Smart Working potrà essere effettuata esclusivamente durante l’orario di lavoro diurno compreso tra le ore 6 e le ore 22 e nei giorni feriali.

I lavoratori che aderiranno allo Smart Working potranno lavorare in una sede diversa da quella aziendale per un minimo di 4 giornate al mese e, in accordo con il diretto responsabile, fino ad un massimo di 8 giornate al mese.

IL RECESSO DALL’ACCORDO:

Viene stabilito che, durante il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Smart Working, l’Azienda e il lavoratore possono recedere dall’accordo con un preavviso di 30 giorni.

In alcuni e specifici casi , quali:

viene previsto che l’Azienda e il lavoratore possano recedere dall’accordo con il rispetto del preavviso in forma ridotta di 10 giorni.

SICUREZZA 

In tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, l'Azienda dovrà fornire all'inizio della sperimentazione un'informativa sui rischi generici e sui rischi specifici connessi all'effettuazione della prestazione lavorativa in modalità smart-working. Dovrà inoltre fornire, nell'ambito della formazione preventiva, una formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro, precisando quali sono i comportamenti  al cui rispetto la lavoratrice/il lavoratore è tenuto.

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1 FILE ALLEGATO:
Accordo smart working Ferroviendello Staton2017

TAG: Jobs Act: novità dipendenti e autonomi CCNL e tabelle retributive 2024 Smart working (lavoro agile) 2024