L'ultima novità per il bonus Stradivari la si deve alla risposta ad un interpello (n. 10 del 19.09.2018) in cui l'Agenzia delle Entrate afferma che il credito d'imposta spettante al rivenditore, non utilizzato nell'anno, costituisce poi ricavo e va tassato, nel caso specifico nel quadro RG del Mod. Redditi PF 2018.
Si ricorda che il bonus Stradivari è stato introdotto con la Finanziaria 2016, e poi riproposto successivamente anche per il 2017 e 2018 con le rispettive finanziarie.
Il bonus, ricordiamo, consiste in un contributo pari al 65% del prezzo di vendita, per un massimo di 2.500 Euro, a favore degli studenti dei conservatori e dei licei/istituti di musica pareggiati che acquistano uno strumento musicale nuovo. Il contributo viene erogato come sconto sul prezzo di vendita praticato dai rivenditori/produttori che, di contro, hanno diritto ad un credito d'imposta, da usare in compensazione, pari allo sconto praticato nella vendita.
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Il contributo spetta agli studenti iscritti e in regola con il pagamento delle tasse e contributi dovuti all’Istituzione, ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I° e II° livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ex art. 11 DPR 212/2005, di cui all'Allegato 1 al Provvedimento del 19.03.2018.
Il contributo è concesso per l’acquisto di un solo strumento musicale:
Il contributo spetta una sola volta, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento (esempio "piatto della batteria"), ma non compete per l'acquisto di beni di consumo, come ad esempio corde o ance.
Il contributo si applica agli acquisti effettuati nel 2018, per un importo non superiore al 65% del prezzo finale e, comunque, in misura non eccedente 2.500 Euro, nel limite complessivo dello stanziamento di spesa di 10milioni di euro (anziché 15 milioni come previsto per il 2017).
Tale importo deve essere ridotto dell'eventuale contributo fruito per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo nel 2017/2016.
Poiché il contributo è erogato nei limiti delle risorse stanziate, l'agevolazione è concessa in base all'ordine cronologico delle richieste comunicate dai rivenditori.
Per accedere al contributo lo studente deve richiedere al conservatorio/istituto un certificato d’iscrizione non ripetibile “per tale finalità”, con cui l'istituzione attesta la sussistenza dei requisiti per usufruire del contributo. Il certificato è predisposto dal conservatorio/istituto in duplice copia di cui:
Gli studenti che hanno chiesto il certificato per beneficiare dello sconto nel 2017/2016, devono chiedere un nuovo certificato per beneficiare del contributo anche nel 2018.
Prima di concludere la vendita il rivenditore/produttore deve comunicare all’Agenzia i seguenti dati:
La comunicazione può essere effettuata tramite Entratel / Fiscoline direttamente ovvero tramite un intermediario abilitato, utilizzando l’apposito software reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, a partire dal 26.03.2018.
Per ogni comunicazione inviata, il sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate rilascerà un’apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito d’imposta, considerate:
La ricevuta indicherà inoltre l'ammontare del credito spettante, tenuto conto anche dell'eventuale contributo concesso allo studente nel 2017/2016.
Nel caso in cui, successivamente alla ricezione della ricevuta, la vendita non si concluda, il rivenditore/produttore deve inviare una comunicazione di annullamento della vendita, utilizzando i software resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, così da permettere allo studente di poter usufruire nuovamente del contributo.
Il credito d’imposta maturato è utilizzabile:
Con la risoluzione 26/E del 20.04.2016 (pubblicata in occasione del contributo per il 2016) l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6865" da riportare nel mod. F24, nella sezione "Erario", per utilizzare il credito d'imposta.
Se l’importo del credito utilizzato è superiore all’ammontare maturato, anche in considerazione di quanto in precedenza fruito, il mod. F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet Entratel / Fisconline.
Con la risposta n. 10 del 19.09.2018, l'Agenzia delle Entrate risolve il caso - proposto tramite interpello - di un rivenditore in contabilità semplificata che non utilizza entro l'anno il credito d'imposta concesso dalla vendita degli strumenti musicali. La fattispecie, nel dettaglio riguarda un soggetto che:
• ha emesso nel 2017 fatture di vendita per strumenti musicali nei confronti di clienti che hanno usufruito del bonus Stradivari;
• ha quindi maturato un credito d'imposta, da usare in compensazione, pari all'importo dello sconto che ha praticato ai clienti;
• il credito maturato non ha trovato capienza nel 2017.
Dal 2017, inoltre, l'istante ha adottato il regime contabile semplificato, applicando il principio di tassazione per cassa al posto di quello di competenza.
Con l'interpello il contribuente chiede delucidazione sulla compilazione del quadro RG, in particolare del rigo RG2 colonna 2, per quanto riguarda il credito d'imposta non utilizzato in compensazione.
L'Agenzia risponde che: "la concessione del credito d’imposta è automatica e rappresenta una forma tecnica di concessione di una provvidenza a seguito di una normale operazione di vendita per cui il contributo in esame non perde la propria natura di ricavo." Secondo l'Agenzia, pertanto, l'importo maturati nel 2017 ma non utilizzato, concorre alla formazione del reddito del rivenditore, e va compreso nel rigo RG 2 colonna 2 del Mod. Redditi 2018.
Bonus strumenti musicali 2018 |
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Soggetti beneficiari |
Studenti iscritti nell’anno accademico 2017-2018 o 2018-2019 ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I° e II° livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ex art. 11 DPR 212/2005, elencati nell'Allegato 1 al Provvedimento del 19.03.2018. |
oggetto dell'agevolazione |
Acquisto di uno strumento musicale:
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condizione temporale |
Per gli acquisti effettuati fino al 31.12.2018, una sola volta, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento. |
Importo agevolato |
Per un importo non superiore al 65% del prezzo di finale, e per un massimo di 2.500 Euro, nel limite complessivo delle risorse stanziate pari a € 10 milioni. |
Come ottenere il bonus |
Lo studente deve richiedere al conservatorio/istituto un certificato d’iscrizione non ripetibile “per tale finalità” che dovrà poi consegnare a al rivenditore / produttore dello strumento musicale, al momento del suo acquisto |
Il ruolo del venditore/produttore |
Il rivenditore/produttore "anticipa" il bonus per conto dello Stato, effettuando uno sconto sul prezzo di vendita dello strumento. Poi potrà utilizzare tale importo come credito d'imposta. Per poter far questo è necessario che, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, comunichi all'Agenzia delle Entrate i dettagli della presunta vendita. La comunicazione, per il 2018, può essere effettuata a partire dal 26.03.2018, tramite il software messo a disposizione nel sito dell'Agenzia delle Entrate. Poi l'Agenzia risponderà in merito alla fruibilità o meno del credito. Una volta ottenuta la ricevuta di fruibilità del credito, il venditore/produttore potrà utilizzare l'importo come credito d'imposta in compensazione, a partire dal 2° giorno successivo alla ricezione della ricevuta, indicando il codice tributo 6865. |