Il tirocinio in sè considerato comporta lo svolgimento di un'attività sotto la direzione e comunque la supervisione di un dominus, circostanza sufficiente ad escludere l'autonomia dell'organizzazione del lavoro professionale ai fini Irap. Il requisito della "attività autonomamente organizzata", di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, ricorre infatti: "quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse". A chiarirlo la Suprema Corte con sentenza n. 6673, pubblicata lo scorso 15 marzo.
IL CASO
La vicenda è quella di un commercialista, a cui l’Agenzia delle Entrate ha contestato l’omessa dichiarazione IRAP, per le annualità 2001, 2002 e 2003, sebbene il soggetto accertato, in quelli anni,svolgesse il tirocinio presso un studio associato.
La CTR in riforma della sentenza impugnata, accoglie solo parzialmente l’appello del contribuente, ritenendo non dovuta l’imposta per gli anni in cui il contribuente era ancora tirocinante, sebbene avesse beneficiato di alcuni compensi, presso uno studio associato.
Difatti l'aver fruito di compensi non costituisce elemento dirimente, mentre va sottolineata la natura dell'attività svolta; il tirocinio comporta lo svolgimento di un'attività sotto la direzione e comunque la supervisione di un dominus, circostanza sufficiente ad escludere l'autonomia dell'organizzazione del lavoro professionale.
Con riferimento, invece, all’anno 2003, la Regionale conferma la debenza del tributo, in quanto il contribuente, nel frattempo, era diventato dottore commercialista; a giudizio della Commissione, ai fini del pagamento dell’imposta, è irrilevante la circostanza che il professionista non abbia personale dipendente e non possieda beni strumentali significativi, il fatto stesso di operare nell’interesse di uno studio associato gli avrebbe consentito di aggiungere “ quel quid pluris in grado di recare un apprezzabile apporto a quanto da lui personalmente praticato”; il che integra il presupposto impositivo, non occorrendo che la struttura sia di proprietà del contribuente.
Il giudizio approda dunque in Cassazione su ricorso del contribuente che lamenta "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2".
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I giudici accolgono le doglianze del contribuente e cassano la sentenza impugnata decidendo nel merito. In particolare, la Corte si uniforma al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite ritenendo non integrato il presupposto impositivo quando il contribuente non sia il responsabile dell'organizzazione, e, dunque, risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, come nel caso di specie.
I giudici di legittimità ribadiscono che "in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'"autonoma organizzazione" richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive".
La commissione di merito ha quindi errato in diritto nel ritenere dovuto il tributo laddove il contribuente si avvalga di una struttura organizzativa non propria, dovendo verificare, preliminarmente, che il contribuente non fosse inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interessi.
In definitiva, i giudice hanno decretato l’illegittimità dell’avviso ai fini Irap anche per l’annualità 2003, ritenendo non integrato il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.