Speciale Pubblicato il 13/02/2017

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Valore dichiarazioni firmate dal lavoratore

di Manchia Avv. Francesca

La Cassazione specifica il valore delle dichiarazioni del lavoratore di rinuncia ai propri diritti, nella sentenza 1556 del 20.1.2017



La dichiarazione sottoscritta da un  lavoratore subordinato può assumere valore di rinuncia o di transazione, con riferimento alla prestazione di lavoro ed alla conclusione del relativo rapporto, solo se viene  accertato, sulla base dell'interpretazione del documento, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti  connessi e con il cosciente intento di rinunciarvi .  Come tale essa puo essere impugnata a norma dell'art. 2113 del Codice Civile. L'accertamento della situazione  è ambito del giudizio di merito,  ma è censurabile  anche dai giudici di Cassazione  nei casi di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o di vizi della motivazione.

Nel caso della sentenza n. 1556/2017 dello scorso 20 gennaio, una lavoratrice aveva opposto ricorso nel fallimento dell'azienda per cui lavorava perché era stato escluso il suo credito di € 12.814,02, a titolo di differenze retributive (permessi, tredicesima e quattordicesima mensilità, T.f.r.) per le mansioni di impiegata di IV livello che aveva svolto pur essendo inquadrata come apprendista . 

Il tribunale aveva rigettato il ricorso  a causa in un accordo firmato dalla lavoratrice in sede  sindacale ai sensi dell'art. 411 c.p.c., con "rinuncia ad ogni ulteriore pretesa nei confronti della curatela fallimentare su   ogni questione relativa al rapporto di lavoro e alla sua risoluzione" , a fronte della concessione della CIG in deroga.
La lavoratrice ricorre per cassazione con cinque motivi ed in particolare contesta la mancanza di alcuni riferimento alla correttezza dello status di apprendista, per la finalità dell'accordo di richiesta di CIG anche per gli apprendisti e l' erronea interpretazione della volontà di rinuncia espressa nell'accordo sindacale 20 luglio 2010,  in quanto essa  non si riferiva all'intero rapporto lavorativo intercorso, ma solo al solo periodo di intervento della CIG ,  successivo al 27 maggio 2010.

I giudici della Cassazione ritengono fondati i motivi, applicando il principio giurisprudenziale secondo cui “la dichiarazione sottoscritta dal lavoratore può assumere valore di rinuncia o di transazione, con riferimento alla prestazione di lavoro subordinato ed alla conclusione del relativo rapporto, sempre che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati ovvero obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi; e il relativo accertamento costituisce giudizio di merito, censurabile, in sede di legittimità, soltanto in caso di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o in presenza di vizi della motivazione”.
Nel caso di specie,  dunque l'interpretazione della corte di merito della natura abdicativa della dichiarazione della lavoratrice è sindacabile in sede di legittimità, per la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, correttamente denunciati per la specificazione dei canoni in concreto assunti violati e del punto e del modo in cui il giudice del merito se ne sia discostato.

Ad avviso dei giudici, la dichiarazione contenuta nel verbale di accordo sindacale e conciliazione, ai sensi dell'art. 411 c.p.c., del 20 luglio 2010 non è corretta sotto i concorrenti profili del tenore letterale (art. 1362 c.c.) e del suo inserimento nel contesto complessivo degli accordi (art. 1363 c.c.) nel loro oggetto inestensibile (art. 1364 c.c.). Infatti  gli ermellini affermano che  la dichiarazione della lavoratrice  " non poteva essere intesa dal Tribunale come  riconoscimento espresso dalla lavoratrice della qualifica di apprendista e della rinuncia ad ogni altra pretesa in relazione al "rapporto lavorativo intercorso", senza alcuna limitazione temporale.

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Per approfondire scarica il Commento completo: "Valore dichiarazioni lavoratore" con il testo integrale della sentenza, a cura di F. Manchia

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