La Certificazione Unica 2017 si presenta in due parti:
• CU sintetica, vale a dire una versione semplificata della certificazione da consegnare al percipiente (lavoratore dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, tirocinante, lavoratore autonomo, collaboratore occasionale, ecc.) a cura del datore di lavoro;
• CU ordinaria, vale a dire una versione implementata della certificazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrare entro il 7 marzo 2017, in via telematica.
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Con provvedimento del 16 gennaio 2017 dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello CU 2017 da utilizzare per certificare la corresponsione nel corso dell’anno 2016 di:
• redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati (borse di studio, collaborazioni coordinate e continuative, compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione delle società);
• redditi di lavoro autonomo, dei professionisti, redditi diversi, provvigioni che non possono più essere certificati in “forma libera”.
Attraverso la certificazione unica il sostituto d’imposta invia all’Agenzia delle Entrate, oltre ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, anche i redditi di lavoro autonomo e dei professionisti necessari per il modello 730 precompilato.
Ne consegue che, se un contribuente ha percepito, nel corso dell’anno, più redditi, ad esempio, di lavoro dipendente e per prestazioni occasionali o collaborazioni, riceverà al proprio domicilio, via internet, un modello 730 che comprenderà tutti i redditi percepiti, il totale delle ritenute fiscali subite e delle detrazioni applicate.
Qualora il modello 730 ricevuto dall’Agenzia delle Entrate risultasse incompleto, potrà essere corretto o integrato dal contribuente.
La certificazione unica è suddivisa in due modelli:
• Modello CU sintetico: da consegnare ai dipendenti, equiparati e assimilati, nonché ai lavoratori autonomi entro il 31 marzo 2017.
Detta certificazione deve essere compilata per ogni percettore di redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta o di acconto. Inoltre sono tenuti coloro i quali nell’anno 2016 hanno l’obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e/o i premi assicurativi dovuti all’INAIL.
• Modello CU ordinario: da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2017.
Detta certificazione prevede una serie di informazioni aggiuntive rispetto a quelle riportate nel modello CU sintetico da consegnare ai lavoratori, informazioni utili all’Agenzia delle Entrate sia per il 730 precompilato, sia per effettuare i controlli d’ufficio e gli accertamenti in tempi più rapidi rispetto al passato.
Il modello CU ordinario si suddivide in due parti:
1° “Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale” nella quale sono previste sezioni per:
• l’assistenza fiscale del dichiarante, l’assistenza sospesa e l’assistenza del coniuge;
• la previdenza complementare (per l’identificazione, attraverso il codice fiscale, del Fondo di previdenza al quale sono stati versati i contributi);
• compensi relativi ad anni precedenti;
• somme erogate per premi di risultato;
• i casi particolari di operazioni straordinarie;
• i casi particolari di operazioni societarie;
• i dati previdenziali ed assistenziali (lavoratori subordinati e parasubordinati);
• il trattamento di fine rapporto e altre indennità soggette a tassazione separata;
.
2° “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” nella quale sono previste sezioni per:
• i dati fiscali e previdenziali;
• i casi particolari di operazioni societarie (per l’individuazione del sostituto d’imposta estinto e con la prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto);
• somme liquidate a seguito di pignoramento verso terzi;
• somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.
Il sostituto d’imposta deve consegnare la certificazione unica 2017 al contribuente (dipendente, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, percettore di redditi di lavoro autonomo) in duplice copia con allegate le istruzioni per il contribuente.
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista una sanzione di 100 euro con un massimo di 50,000 euro per ogni sostituto di imposta.
La sanzione non si applica se la trasmissione è effettuata o rettificata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, cioè entro il 12 marzo 2017, mentre se trasmessa entro 60 giorni dal termine previsto, la sanzione è ridotta a un terzo, pari a 33,33 euro per singola certificazione con un limite massimo di 20.00 euro per anno e per sostituto d’imposta.