Il visto di conformità sulla dichiarazione IVA risulta necessario per poter procedere alla compensazione del credito IVA superiore a 15.000,00 Euro annui.
Ai fini della compensazione del credito IVA, l’art. 10 del D.L. n. 78 del2009, ha introdotto alcuni vincoli:
Si ricorda che la disciplina in materia di compensazione ha ad oggetto i soli crediti IVA annuali o trimestrali utilizzati, nel modello F24, in compensazione “orizzontale” o “esterna”, ovvero con altri debiti tributari o contributivi.
Rimangono, quindi, immutate le disposizioni relative alla compensazione dei crediti IVA con i versamenti dovuti a titolo di IVA periodica (c.d. compensazioni “interne” o “verticali”), anche se le stesse risultano esposte nel modello F24.
Si ricorda che per le start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 179 del 2012, il limite dei 15.000 euro è stato innalzato a 50.000 euro.
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Come anticipato, al fine di poter compensare nel modello F24 crediti IVA di importo superiore a 15.000,00 euro annui, sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge tale credito, deve essere apposto il visto di conformità o la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale della società. Possono rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione IVA i seguenti soggetti:
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con la R.M. n. 82/E del 2014 ha chiarito che i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità possono autocertificare la propria dichiarazione senza la necessità di rivolgersi a terzi.
Per poter rilasciare il visto di conformità, i suddetti professionisti (esclusi i responsabili dei CAF-imprese) devono:
Una volta effettuata la comunicazione di cui al punto 2, la DRE:
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 57/E del 2009 ha chiarito che l’iscrizione nell’elenco ha effetto retroattivo; quindi, tale iscrizione risulta valida dalla data di presentazione della comunicazione alla DRE. Per poter mantenere l’iscrizione in tale Elenco, i soggetti dovranno provvedere a comunicare alla DRE competente qualsiasi variazione relativa alle informazioni o ai requisiti contenuti nella comunicazione preventiva – in particolare i dati riguardanti il rinnovo, l’adeguamento e il pagamento dei premi della polizza sulla responsabilità civile – entro 30 giorni da quando la variazione si verifica.
Si precisa che se l’iscrizione in tale elenco informatizzato è già avvenuta in passato ai fini del rilascio del visto di conformità sui modelli UNICO o sui modelli 730, non occorre presentare un’altra comunicazione alla DRE e i visti possono essere rilasciati anche sulle dichiarazioni IVA.
Ai fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA, deve essere verificata:
Di conseguenza, il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve esibire al professionista abilitato o al CAF-imprese la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione. In particolare, vengono richiesti i seguenti controlli:
Si dovrà procedere inoltre:
Qualora il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale risulti pari o superiore al volume d’affari sarà necessario, per poter rilasciare il visto di conformità, verificare integralmente la corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili.
Qualora, invece, il credito IVA sia inferiore al volume d’affari, la C.M. n. 57/E del 2009 ha stabilito che la verifica dovrà riguardare soltanto la documentazione rilevante ai fini dell’IVA con imposta superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’imposta detratta nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.