Speciale Pubblicato il 23/01/2017

Tempo di lettura: 6 minuti

La nuova contabilità semplificata per gli enti non commerciali

di Dott. Visconti Gianfranco

Le novità della nuova contabilità semplificata per gli enti non commerciali dopo la Legge di Stabilità per il 2017 (Legge n. 232 del 2016)



La contabilità delle attività commerciali eventualmente esercitate dagli enti non commerciali a fini di autofinanziamento deve rispettare gli artt. da 14 a 18 del DPR 600/1973 (art. 20, 1° comma, ed art. 13, 2° comma, lettera g , del DPR 600/1973.

L'art. 17 è stato abrogato dal Decreto-Legge n° 936 del 1977 convertito in Legge n° 38 del 1978). Essa consta, pertanto: del libro giornale e del libro degli inventari, dei registri prescritti ai fini IVA (che sono i registri delle fatture emesse, quello dei corrispettivi e quello degli acquisti disciplinati dagli artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/1972), delle scritture ausiliarie in cui sono registrati gli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee in modo da desumerne i componenti positivi e negativi di reddito, delle scritture ausiliarie di magazzino, dell'inventario e del bilancio col conto dei profitti e delle perdite, del registro dei beni ammortizzabili.

In particolare, il 2° comma dell'art. 20 del DPR 600/1973 prevede che, indipendentemente dalla redazione annuale di un rendiconto economico e finanziario complessivo, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 dello stesso DPR (cioè numerato progressivamente in ogni pagina, in esenzione dell'imposta di bollo e rispettando le prescrizioni dell'art. 2219 c.c.), dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'art. 143, comma 3°, lettera a ), del TUIR.

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La contabilità degli enti non commerciali

Gli enti non commerciali possono quindi usufruire del regime di contabilità semplificata per le imprese minori nei casi previsti dall'art. 18 del DPR 600/1973, modificati dapprima dall'art. 7 del Decreto-Legge n° 70 del 2011 (c.d. Decreto “Sviluppo”, convertito in Legge n° 106 del 2011) e poi dal comma 22° dell'art. 1° della Legge n° 232 del 2016 (Legge di stabilità per il 2017), quando nell'anno precedente i ricavi per le prestazioni di servizi non abbiano superato 400.000 Euro ovvero i 700.000 Euro per le attività commerciali diverse dalle prestazioni di servizi, vale a dire quelle aventi per oggetto cessioni di beni industriali od agricoli.

Nel caso si esercitino entrambe le attività si fa riferimento all'attività prevalente ed in mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Nel caso in cui le attività svolte rientrino nei limiti di fatturato citati, gli enti non commerciali che le esercitano sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili previste dagli artt. da 14 a 16 del DPR 600/1973 , vale a dire del libro giornale e del libro degli inventari, delle scritture ausiliarie in cui sono registrati gli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee, delle scritture ausiliarie di magazzino, dell'inventario e del bilancio col conto dei profitti e delle perdite, del registro dei beni ammortizzabili. Sono comunque salvi gli obblighi contabili previsti da norme non contenute nel DPR 600/1973, in primo luogo i registri prescritti ai fini dell'IVA previsti dal DPR 633/1972 citati nel penultimo capoverso precedente a questo (1° comma dell'art. 18).

Gli enti che usufruiscono della contabilità semplificata per le imprese minori devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: a) il relativo importo, b) le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica di chi effettua il pagamento, c) gli estremi della fattura o altro documento emesso.

Devono poi essere annotate cronologicamente, in un diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio indicando per ciascuna spesa; a) le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica di colui che ha ricevuto il pagamento, b) gli estremi della fattura o altro documento emesso. Gli altri componenti positivi e negativi di reddito diversi dai ricavi e dalle spese devono essere annotati nei registri citati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'ente (2° e 3° comma).

I registri tenuti ai fini dell'IVA possono sostituire i registri indicati nel capoverso precedente qualora vi siano iscritte annotazioni separate delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri prescritti ai fini dell'IVA deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con l'indicazione delle fatture a cui tali operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti ed i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile (fattura o altro documento) già registrato ai fini dell'IVA (4° comma).

Ai fini della possibilità di utilizzare la contabilità semplificata prevista dall'art. 18 del DPR 600/1973 si considerano come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme incassate registrare nel registro di cui al primo periodo del precedente capoverso o nei registri IVA citati in questo capoverso (comma 11°).

Esercitando preventivamente un'opzione vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri prescritti ai fini dell'IVA senza operare annotazioni relative a incassi o pagamenti , fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini di questa imposta. In tal caso, si presume che la data di registrazione dei documenti (fattura o altro documento) coincide con quella in cui è avvenuto il relativo incasso o pagamento.

In particolare, all'ente non commerciale che esercita l'attività di produzione agricola a cui si applica il regime speciale dell'IVA previsto dall'art. 34 del DPR 633/1972 non si applicano le norme di cui ai tre capoversi precedenti. Il regime di contabilità semplificata scelto in base all'opzione si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi di fatturato annuo riportati nel terzultimo capoverso precedente a questo. Il contribuente ha facoltà di optare per il ritorno al regime contabile ordinario: l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta in cui è esercitata fino a quando non è revocata ed, in ogni caso, per il periodo stesso ed i due successivi (commi da 5° ad 8° dell'art. 18 del DPR 600/1973).

Segnaliamo inoltre che il comma 11° dell'art. 14 della Legge n° 183 del 2011 (Legge di stabilità per il 2012) ha parificato a quelli previsti per godere del regime di contabilità semplificata i limiti di fatturato richiesti per le liquidazioni e i versamenti IVA con periodicità trimestrale che sono pertanto fissati anch'essi a 400.000 Euro per le attività di prestazione di servizi ed a 700.000 Euro per le attività aventi per oggetto cessioni di beni industriali od agricoli.

Nel caso si esercitino entrambe le attività si fa sempre riferimento all'attività prevalente.

Il comma 10° dell'art. 14 sempre della Legge 183/2011 ha poi previsto che “ i soggetti in contabilità semplificata […] che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili (cioè solo con pagamenti elettronici e con assegni) possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili ”.

E' un po' difficile che una organizzazione senza scopo di lucro possa operare soltanto in questo modo, ma non è impossibile.

Infine, il 1° comma dell'art. 32 del DPR 633/1972, modificato dal comma 4°- quater dell'art. 3 del Decreto-Legge n° 16 del 2012, convertito in Legge n° 44 del 2012, sulle semplificazioni tributarie, stabilisce che tutti i contribuenti IVA, quindi anche gli enti non commerciali, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari (fatturato) non superiore a 400.000 Euro per prestazioni di servizi ovvero di 700.000 Euro per altre attività (produzione e/o vendita di prodotti industriali od agricoli) possono adempiere gli obblighi di fatturazione e di registrazione delle operazioni soggette all'IVA di cui agli artt. 21 e 23 del DPR 633/1972 mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia .

Se l'ente non commerciale esercita contemporaneamente sia attività di prestazioni di servizi che quelle di produzione di beni e non effettua l'annotazione distinta, cioè separata, dei corrispettivi, il limite di fatturato annuo complessivo per l'utilizzo del bollettario è sempre di 700.000 Euro.



TAG: Terzo Settore e non profit