I voucher lavoro che dovevano essere oggetto di referendum per l'abnorme utilizzo verificatosi negli ultimi anni , sono stati aboliti dal decreto-legge n. 25 2017 datato 17 marzo 2017 . Da quella data non è piu possibile acquistarli .
E ancora possibile utilizzare quelli già acquistati prima della data dell'entrata in vigore del decreto, fino al 31 dicembre 2017, seguendo la procedura e le regole in vigore prima dell'abrogazione. La situazione è piuttosto paradossale dal punto di vista normativo. Non si sa neppure se il referendum abrogativo proposto dalla CGIL e considerato ammissibile dalla Consulta, sarà invece sospeso ufficialmente .
Il decreto legge dovrà essere convertito dal Parlamento entro il 17 maggio 2017, e non è ancora chiaro se nel nuovo testo verranno inserite novità normative per regolamentare il lavoro occasionale, per il quale oggi tante piccole aziende e privati sono alla ricerca di una alternativa praticabile (VEDI QUI LO SPECIALE SUL LAVORO INTERMITTENTE).
LA NORMATIVA SUI VOUCHER PER IL LAVORO ACCESSORIO
I voucher lavoro erano stati istituiti dalla legge Biagi l. 30/ 2003, e successivi decreti attuativi, (Governo Berlusconi), come sistema di pagamento per alcune prestazioni di lavoro saltuario non riconducibili al lavoro subordinato o autonomo .
Era riservata:
con il limite di 30 giorni di lavoro per ogni singolo committente e con un tetto massimo ai compensi percepibili in un anno
Nel 2008 e 2010 la possibilità di utilizzo è stata progressivamente ampliata , arrivando a comprendere a tutti i settori produttivi, compresi gli enti pubblici e per tutti i prestatori di lavoro (pensionati, studenti, lavoratori dipendenti o autonomi, disoccupati), a seguito della riforma Fornero del 2012.
Infine nel 2015 il Jobs Act ha innalzato la soglia di compensi percepibili dal lavoratore in questa forma, che è passata da 5000 a 7000 euro netti per anno solare (1.1.-31.12) ed ha obbligato le imprese:
CHI PUO' UTILIZZARLI
Attualmente possono utilizzare i buoni lavoro per retribuire una prestazione di lavoro accessorio, ossia saltuario e limitato nel tempo i datori di lavoro che possono essere:
Tali buoni possono essere sia cartacei che digitali e hanno un valore netto in favore del lavoratore di 7,50 euro come compenso minimo di un’ora di prestazione. Fa eccezione il settore agricolo, nel quale per il costo orario si fa riferimento al contratto specifico.
Il costo lordo per il datore di lavoro ammonta a 10 euro, in quanto con tale importo vengono garantiti:
• il compenso per il lavoratore,
• la copertura previdenziale INPS (13%) e i costi di gestione del servizio (5%)
• la copertura a assicurativa presso l'INAIL (7%)
Il reddito percepito da un lavoratore con voucher lavoro è soggetto ai seguenti limiti:
Limite reddito annuale percepito con voucher |
|
COMPLESSIVO |
- 7.000 euro netti (circa 9.333 euro lordi) - 3000 euro netti se percettori di indennità di disoccupazione o mobilità |
DA CIASCUN COMMITTENTE (datore di lavoro) |
- 2.020 euro (circa 2.693 euro lordi) |
A loro volta i datori di lavoro sono soggetti ai seguenti tetti di spesa
• imprese o lavoratori autonomi: 2600 euro lordi per ogni lavoratore impiegato, senza limite al numero di lavoratori utilizzati
• i privati non hanno limiti specifici
Tutti i datori di lavoro hanno l'obbligo di verificare che il lavoratore rispetti il suo limite annuo totale e farsi firmare una dichiarazione in questo senso .
Al termine del rapporto lavorativo il lavoratore che ha ricevuto i voucher per il lavoro accessorio non ha diritto alle prestazioni a sostegno del reddito da parte dell'INPS come disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.
Va ricordato infatti che il sistema dei voucher non è un contratto di lavoro .
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Sul Jobs act vedi anche l'e-book Jobs Act -Guida completa aggiornato con il decreto correttivo 185 2016
La procedura per l'utilizzo dei voucher INPS , ancora obbligatoria fino al 31.12.2017 prevede ad oggi :
In caso di utilizzo del sistema dei voucher lavoro da parte di un impresa oltre i limiti economici previsti dalla legge, si ha la trasformazione del rapporto di lavoro in lavoro dipendente.
La violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva alla direzione territoriale del lavoro di competenza invece, comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione” (art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015), senza peraltro la possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.
L’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS, comporta l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.(DL 143 2014)
Negli ultimi anni, in particolare dal 2012 , momento della liberalizzazione delle tipologia di percettori e di tipologie di lavoro, si è assistito ad un aumento abnorme nell'utilizzo di questa forma di retribuzione extracontrattuale delle prestazioni lavorative non continuative da parte delle aziende, in particolare nei settori del commercio e turismo ma anche in edilizia, molto meno nel lavoro domestico, per il quale era stata pensata.
E' chiaro che la liberalizzazione totale ha portato una emersione del lavoro nero ma certamente anche a molti abusi. Molti datori di lavoro infatti attivano il buono solo quando scattano i controlli, in modo che il lavoratore risulti in regola in quel momento e quindi un solo buono vengono retribuite molte ore di lavoro .
A fronte di questo aumento esponenziale, il Governo Renzi ha introdotto a partire dallo scorso ottobre la comunicazione preventiva obbligatoria per i datori di lavoro non privati, che , associando ciascun voucher alle prestazioni , avrebbe dovuto portare ad una maggiore tracciabilità e limitare gli abusi , con relative maxi sanzioni in caso di inadempienza.
I dati relativi a questo nuovo adempimento e ai suoi effetti sull'utilizzo hanno evidenziato un live calo dell'acquisto negli ultimi mesi del 2016.
Le organizzazioni sindacali da tempo chiedevano al governo di modificare questo istituto ed escludere dall'utilizzo in alcuni settori ad esempio l'edilizia . In particolare la CGIL ha raccolto l'anno scorso oltre 3 milioni di firme per lo svolgimento di referendum popolari in materia di lavoro, tra cui l'abolizione dei voucher lavoro.
La Consulta ha giudicato ammissibile il quesito referendario, quindi si doveva sentire l'opinione dei cittadini con il referendum nel corso 2017. Il governo con il Ministero Poletti e l'INPS nella persona del presidente Boeri , avevano difeso l'istituto, pur ammettendo di considerare necessaria una modifica della normativa che ne limiti l'utilizzo . A sorpresa è giunta invece dal Governo la decisione di abrogare completamente lo strumento , annunciando un nuovo sistema di regolamentazione del lavoro accessorio.