Speciale Pubblicato il 18/05/2018

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Il rendiconto finanziario nel bilancio 2017

di Fiscoetasse

Attività operativa, attività d'investimento e attività di finanziamento: tutte le novità nel rendiconto finanziario obbligatorio per il bilancio 2017



L’articolo 2423 del Codice Civile, nuova versione, include il rendiconto finanziario tra i documenti obbligatori che compongono il bilancio.

E’ previsto l’esonero dalla presentazione del rendiconto finanziario per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis del Codice Civile) e le micro imprese (articolo 2435-ter del Codice Civile).

Il rendiconto finanziario rende più agevole l’analisi del flusso di liquidità originato dalle operazioni gestionali compiute in un certo intervallo di tempo. Risulta particolarmente utile in quanto fornisce informazioni, sia all’esterno che all’interno, per la valutazione della situazione finanziaria, con riferimento anche alla liquidità e alla solvibilità, con riguardo all’esercizio di riferimento e a quelli successivi, fornendo anche i dati necessari per la pianificazione delle entrate e delle uscite. Certamente il rendiconto finanziario consente la valutazione delle disponibilità liquide generate/assorbite dall’attività operativa e il modo di impiego/copertura, oltre che della capacità del soggetto di far fronte agli impegni finanziari a breve e quella di autofinanziamento.

Il rendiconto finanziario deve essere interpretato, in primis, per valutare l’incidenza delle singole gestioni sulla risorsa finanziaria di riferimento, quindi sulle disponibilità liquide, per esaminare le ragioni per cui vi è stato un miglioramento o un peggioramento della situazione finanziaria del soggetto. Il rendiconto finanziario va poi utilizzato per comprendere quale delle gestioni ha originato più fonti o ha assorbito più risorse oltre che per esaminare la composizione di fonti e impieghi, al fine di verificare e correggere situazioni di disequilibrio, individuandone l’esatta origine. Tale documento è fondamentale anche per valutare le scelte di finanziamento operate, per determinare la flessibilità dei fabbisogni finanziari oltre che per cercare le varie correlazioni tra fonti e impieghi.

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Il rendiconto finanziario: l'OIC 10

Il codice civile, pur prevedendolo come documento obbligatorio, non fornisce specifico riferimento al tipo di rendiconto da utilizzare, lasciando piena facoltà di scelta al redattore del bilancio il quale, in base alla complessità della propria azienda o alle informazioni di maggiore rilevanza che intende evidenziare, potrà optare per un modello o per l’altro in base anche al grado di completezza delle informazioni sottostanti, derivanti dal sistema informativo interno. L’articolo 2425-ter prevede espressamente solo che nel rendiconto devono essere indicati i flussi finanziari afferenti ai tre aggregati fondamentali cioè l’attività operativa, l’attività di investimento e l’attività di finanziamento, con distinta indicazione delle operazioni avvenute nei confronti dei soci. Detta norma è operativamente integrata dalle previsioni del Principio contabile OIC n. 10 “Rendiconto finanziario”.

Tale principio contabile, dopo la versione del 2005, è stato rilasciato ad agosto 201423 , a seguito del processo di modifica e razionalizzazione generale ed ora ne è stata pubblicata, il 22 dicembre 2016, una 23 In riferimento al rendiconto finanziario, l’OIC è stato precursore dell’importante innovazione normativa avutasi con la modifica dell’articolo 2423, in quanto ha avuto il merito di emanare un principio nuovo, internamente dedicato al rendiconto finanziario, scorporando ogni relativo riferimento precedentemente indicato nel vecchio OIC 12 nuova versione, , che tiene conto delle novità normative prima citate e che è la versione di riferimento nella presente trattazione.

Il nuovo OIC 10 definisce il rendiconto finanziario nel seguente modo “è un prospetto contabile che presenta le variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio” e nello stesso “sono indicati l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio.” Detto principio contabile OIC 10, nella nuova formulazione del 2016, indica chiaramente che la risorsa finanziaria che costituisce il riferimento per la predisposizione del rendiconto finanziario è rappresentata dalle disponibilità liquide. Detta scelta, coerente con il disposto normativo del Codice Civile, è in sintonia anche con quanto previsto dallo IAS 7, a conferma dell’intenzione della prassi italiana di accostarsi maggiormente agli standard internazionali. Vi è stato, quindi, l’abbandono dei riferimenti, prima contenuti nell’OIC 12, al capitale circolante netto , ritenuta una risorsa poco utilizzata dalle imprese e superata dalla recente prassi internazionale.

L’individuazione delle disponibilità liquide quale risorsa finanziaria di riferimento avvicina il dibattito teorico alle esigenze pratiche ed applicative delle aziende, risultando utile sia per la presentazione di dati storici, con il rendiconto finanziario che funge da prospetto di completamento degli altri documenti che compongono il bilancio di esercizio, sia per la pianificazione futura.

E’ inutile sottolineare come la scelta della risorsa finanziaria di riferimento sia fondamentale in quanto costituisce l’elemento di cui si vogliono esaminare le movimentazioni da un esercizio all’altro e rappresenta l’oggetto della misurazione. A seconda della risorsa finanziaria scelta si avranno differenti rendiconti finanziari. Il principio in esame rimanda anche all’OIC 14 “Disponibilità liquide” per una più completa ed ampia visione delle categorie delle voci che costituiscono le disponibilità liquide, al fine di prestare un concreto supporto nella redazione del prospetto. L’OIC n. 10 fornisce diverse indicazioni, di seguito esaminate, per la predisposizione del rendiconto finanziario con riguardo alle categorie di operazioni da considerare, ai metodi da adottare ed alla forma da utilizzare per redigere il rendiconto finanziario. Sulle possibilità o i divieti di compensazione di flussi, l’aumento o la suddivisione di dettagli rispetto allo schema principale, la necessità di comparabilità dei dati con il periodo precedente, vengono fornite istruzioni aggiuntive. Il nuovo OIC 10 contiene comunque l’indicazione che “le variazioni del capitale circolante netto sono rappresentate dalle variazioni do rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti connesse ai ricavi e oneri di natura operativa”.

Prima di procedere nel dettaglio è opportuno ricordare come un flusso finanziario sia la variazione, finanziariamente rilevante, intervenuta negli elementi dei due stati patrimoniali consecutivi. Nel rendiconto finanziario trovano rappresentazione i fabbisogni e le fonti di risorse finanziarie, rispettivamente flussi-uscita e flussi-entrata, il tutto sotto l’aspetto dinamico di variazioni nel tempo al contrario di quanto avviene nello stato patrimoniale dove la rappresentazione di impieghi e fonti è statica. Lo stesso OIC 10 afferma che “I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell’ammontare delle disponibilità liquide.

Rendiconto finanziario bilanci 2017: attività operativa

L’attività operativa consiste nel sostenimento di costi e nel conseguimento di ricavi da cui risulterà, tenendo conto della competenza, il risultato economico dell’esercizio.

Per il rendiconto finanziario si prenderanno in esame solo i costi e i ricavi monetari, cioè quelli che hanno dato luogo ad una variazione di numerario (ad es. prelevamenti e versamenti dal c/c), con esclusione degli costi e ricavi non monetari che non hanno, quindi, alcun incidenza sulle disponibilità liquide. Dalle operazioni con variazione di numerario si generano le fonti di finanziamento, in particolare quelle di autofinanziamento, e quindi la liquidità necessaria e utile per la gestione. L’esame del flusso finanziario derivante dal risultato economico-gestionale, consente di comprendere anche gli effetti che quest’ultimo produce direttamente sull’evoluzione finanziaria.

Al fine di poter opportunamente classificare i flussi finanziari nella giusta categoria, l’OIC 10 afferma che nell’attività operativa vanno inseriti i flussi derivanti dall’acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi, anche se relativi a gestioni accessorie; devono essere inseriti nell’attività operativa anche tutti i restanti flussi che non rientrano nella gestione di investimento o di finanziamento. Un elenco di tali operazioni, come mero esempio, può essere costituito da:

- Incassi derivanti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi;

- Incassi derivanti da royalties, rimborsi assicurativi, contributi, commissioni ed altre tipologie di ricavi;

- Pagamenti per l’acquisto di materie prime, prodotti semilavorati e componenti;

- Pagamenti per l’acquisto di servizi;

- Pagamenti a, e per conto di, dipendenti; 

- Pagamenti e rimborsi di imposte;

- Incassi per proventi finanziari.

Si possono rilevare alcune piccole differenze rispetto all’impostazione dello IAS 7 che comunque presenta il medesimo elenco esemplificativo delle operazioni. L’attività operativa individuata dai principi contabili internazionali, infatti, si riferisce, in maniera più specifica, alle operazioni che connotano le attività, il business di riferimento della determinata entità, e la loro attitudine a remunerare i fattori produttivi utilizzati. I principi contabili internazionali, quindi, sono più diretti alla comprensione del se e come l’attività principale dell’azienda è in grado di sostenersi, cioè se produce flussi che permettono il sostenimento degli impegni presenti e futuri senza che vi sia la necessità di far ricorso all’indebitamento.

Nell’OIC 10, sempre rispetto allo IAS 7, non vengono fornite dettagliate spiegazioni riguardo ad alcune transazioni che, sebbene teoricamente da includere nell’ambito delle operazioni di investimento, per specifiche tipologie di aziende o all’interno di peculiari operazioni, sono invece da includere tra le attività operative. Non viene inoltre fatto alcun riferimento al trattamento dei flussi finanziari derivanti da operazioni straordinarie, che sono invece specificatamente disciplinati dallo IAS 7.

Rendiconto finanziario bilanci 2017: attività di investimento

Nella categoria dell’attività di investimento, secondo l’OIC 10, rientrano i flussi finanziari che derivano da attività di acquisto e vendita di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, nonché di attività finanziarie non immobilizzate. Un elenco di tali operazioni, a puro titolo di esempio, può essere costituito da:

- Acquisti o vendite di fabbricati, impianti, attrezzature o altre immobilizzazioni materiali, incluse quelle costruite in economia;

- Acquisti o vendite di brevetti, marchi e concessione, oltre che di oneri pluriennali capitalizzati;

- Acquisizioni o cessioni di partecipazioni in imprese controllate e collegate, e di altri tipi di partecipazioni;

- Acquisti o cessioni di titoli di stato, titoli obbligazionari ed altri titoli;

- Anticipazioni e prestiti fatti a terzi e relativi incassi dovuti a rimborso delle somme erogate.

L’analisi del flusso finanziario derivante dall’attività di investimento consente di determinare le disponibilità liquide percepite o corrisposte come debito o come capitale di rischio; al contempo permette di stabilire quali pagamenti siano stati operati per l’acquisto di attività che dovrebbero incidere positivamente anche sui ricavi realizzabili in epoca futura. Lo IAS 7 fa infatti riferimento alla “gestione” aziendale, cioè a quel complesso di operazioni che caratterizzano la vera e propria attività dell’impresa ed alla necessità che i flussi derivanti dalla gestione aziendale siano in grado di mantenere la capacità operativa dell’entità.

I flussi finanziari riferiti all’attività di investimento sono separatamente indicati a seconda che si tratti di acquisti o di cessione di immobilizzazioni, con specifica indicazione delle risorse assorbite o generate dalle relative operazioni. In virtù di ciò vi sarà l’indicazione dell’uscita effettiva, determinata come differenza tra il prezzo di acquisto e la variazione del debito per fornitori di immobilizzazioni; l’entrata sarà indicata nella misura pari alla differenza tra il prezzo di realizzo e la variazione del credito verso clienti per immobilizzazioni.

Il nuovo OIC prevede la separata indicazione dei principali incassi o pagamenti derivanti dall’attività di investimento, con la distinzione delle diverse classi di immobilizzazioni, immateriali, materiali e finanziari, oltre che l’apposita indicazione delle attività finanziarie non immobilizzate.

I flussi finanziari riguardanti gli strumenti derivati, sempre secondo l’OIC 10, rientrano nell’attività di investimento. Per gli strumenti finanziari di copertura i flussi finanziari vanno indicati nella stessa categoria dell’elemento coperto.

Per l’ipotesi di transazione di immobilizzazioni, il principio spiega quale sia il valore da indicare nel rendiconto finanziario per meglio rappresentare l’effettivo flusso finanziario generato dall’operazione. E’ chiarito che, per ogni raggruppamento, devono essere separatamente indicati i flussi derivanti dalle operazioni di investimento da quelli derivanti da operazioni di disinvestimento.

Per il disinvestimento di immobilizzazioni nel rendiconto finanziario va esposto l’effettivo flusso finanziario generato dall’operazione, che corrisponde al prezzo di realizzo, cioè alla somma algebrica tra il valore netto contabile e la plusvalenza o minusvalenza. Considerato che detta ultima componente contribuisce alla formazione del risultato di esercizio, poiché confluisce nel conto economico, sarà opportuno che nella predisposizione del calcolo dei flussi finanziari dell’attività operativa, venga scorporata.

Confrontando l’OIC 10 con la disciplina dello IAS 7, per i flussi finanziari relativi alle attività di investimento, si evidenziano alcune piccole differenze.

Lo IAS 7, a differenza del documento domestico, fornisce la classificazione dei flussi derivanti dai contratti quali future, swap, option, se detenuti a scopo di finanziamento e non di negoziazione, elemento che invece viene specificamente disciplinato dal principio contabile internazionale. L’OIC 10 tratta la corretta classificazione dei flussi derivanti da contratti derivati nella sezione dedicata ai casi particolari. Lo IAS 7, poi, indica che per le transazioni relative ad immobilizzazioni destinate a locazione ad altri e successivamente cedute, i relativi flussi finanziari sono da comprendere tra le attività operative. Allo stesso modo i titoli mobiliari ed i prestiti detenuti per negoziazione e commercializzazione generano flussi finanziari i cui effetti rientrano nella categoria delle attività operative, non nell’attività di investimento. Per alcuni tipi di transazioni inerenti la vendita di immobilizzazioni o titoli, che sarebbero ordinariamente da classificare come normali operazioni di investimento, sarebbe opportuno disporre di ulteriori dettagli per una corretta classificazione nel rendiconto finanziario; l’OIC 10, però, non contiene alcuna indicazione al riguardo né fornisce dettagli specifici.

Rendiconto finanziario bilanci 2017: attività di finanziamento

Questa categoria ricomprende i flussi finanziari derivanti dall’ottenimento o restituzione di finanziamenti e dalle movimentazioni a pagamento del capitale sociale. Trattasi, quindi, di una categoria rappresentativa delle transazioni in materia di apporti di capitale proprio o di terzi, che necessitano al sostentamento delle attività aziendali e per far fronte agli impegni.

Le transazioni rientranti nella categoria, ad esempio, possono essere:

- Incassi derivanti dall’emissione di azioni o quote rappresentative di capitale proprio;

-Pagamento di dividendi;

- Incassi o pagamenti di capitale di debito, quali prestiti obbligazionari, titoli a reddito fisso, mutui o altri tipi di finanziamenti, a breve o lungo termine.

Per tali operazioni è necessario che siano distintamente presentate le principali categorie di incassi e pagamenti, con la distinzione dei flussi relativi a movimenti di capitale proprio da quelli per capitale di debito, il tutto affinché vengano chiaramente fornite le informazioni sulle diverse transazioni e variazioni intercorse nell’esercizio di riferimento.



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