La previsione normativa dell’avviso di addebito Inps con valore di titolo esecutivo a decorrere dal 1 gennaio 2011, è contenuto nell’art. 30 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010.
La norma nell’ambito del potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS, ha previsto l'avviso di addebito per l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, prevedendone anche l’esecutività.
L’atto, trascorsi 60 giorni previsti per il pagamento, ed in assenza di opposizione entro 40 giorni dalla notifica, diventa titolo esecutivo che consente all’agente della riscossione di procedere all’esecuzione forzosa senza la necessità di passare dal ruolo e dalla cartella esattoriale.
L’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS si applica a tutte le somme a qualunque titolo dovute all'INPS, ivi compresi i contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi.
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L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita':
L'avviso dovra' altresi' contenere
L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.
La notifica dell’avviso di addebito puo’ avvenire:
L'avviso di addebito viene consegnato agli agenti della riscossione con le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Le modalità e i termini di consegna sono stati definitivi con la Determinazione del Presidente n. 72 del 30 luglio 2010.
All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l'Inps fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero.
In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di addebito le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.
L’emissione dell’avviso di addebito da parte dell’Inps è molto articolato . La circolare n. 168 del 30 dicembre 2010 tratta e detta le istruzioni in materia.
Avviso di addebito a seguito di omissione contributiva
Viene emesso nel caso di contribuzione denunciata e non versata, in tutto in parte, alle scadenze. In questi casi prima di emettere l’avviso di addebito esecutivo l’Inps puo’ richiedere il pagamento mediante avviso bonario. Se il contribuente non onora l’invito bonario, scaduti i termini previsti per il pagamento, l’Inps procede ad emettere l’avviso di addebito, che concede ulteriori 60 giorni per il pagamento, trascorsi i quali, se non è intervenuta la proposizione del ricorso entro 40 giorni, viene affidato all’agente e diventa esecutivo.
Restano esclusi dall’avviso di addebito i crediti oggetto di rateazione e quelli inseriti in un piano di rientro quali i contributi delle aziende che operano con il sistema UniEmens.
Avviso di addebito a seguito accertamento
L’avviso di addebito da accertamento ha ad oggetto i crediti accertati a seguito di verifica ispettiva dell’Istituto o di altri Enti ovvero a seguito di accertamento d’ufficio notificato con lettera di diffida.
In entrambe le fattispecie, al contribuente verrà intimato di adempiere il pagamento della contribuzione dovuta, entro 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento o della lettera di diffida.
Il contribuente entro lo stesso termine puo’ proporre ricorso amministrativo avverso l’atto notificato. La proposizione del ricorso amministrativo, comporta la sospensione dell’azione di recupero fino alla decisione da parte del competente organo amministrativo.
Se la decisione del ricorso non interviene nei termini di decadenza, l’Istituto procederà alla formazione e alla notifica dell’avviso di addebito riferito ai crediti oggetto di gravame .
Se non viene proposto ricorso entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento o e non si provvede al pagamento della contribuzione richiesta, verrà formato e notificato l’avviso di addebito che, scaduti i termini per il pagamento (60 giorni dalla notifica) ed in assenza di opposizione (40 giorni dalla notifica), consentirà all’Agente della Riscossione di procedere all’attivazione delle azioni di recupero coattivo.
Rientrano nella rottamazione gli avvisi di addebito affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016. L’agente della riscossione entro il mese di febbraio 2017, dovrà informare con lettera ordinaria il contribuente, degli avvisi di addebito che gli sono stati affidati per i quali ancora non ha provveduto ad eseguire la notifica, per consentire al contribuente di richiedere la rottamazione.
Per approfondire l’avviso di addebito si rimanda alla lettura dell’art. 30 del DL 78/2010
E delle circolari e messaggi esplicativi dell’Inps:
Circolare n. 168 del 30/12/2010
Messaggio n. 3913 del 29/9/2016