Il copyright e la protezione dei diritti di autore diventano sempre piu' di frequente materia oggetto di attenzione del legislatore e della giurisprudenza. Ormai tutto puo' diventare multimediale, film, telefilm, partite di calcio, eBook, e carpire abusivamente questi contenuti viola il diritto legittimo dell'autore al proprio compenso.
In questo articolo un commento all'ordinanza del Tribunale di Roma e le sanzioni applicabili al gestore del sito che diffonde i contenuti in maniera illegittima, e al privato che li utilizza.
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Lo streaming, nel campo delle telecomunicazioni, rappresenta una tecnologia basata su un flusso di dati audio/video trasmessi da una sorgente a una o più destinazioni tramite una rete telematica. Questi dati vengono riprodotti mano a mano che arrivano a destinazione.
Accanto ad un utilizzo lecito dello streaming si annovera anche la esistenza di un ricorso ad esso relativamente alla trasmissione di eventi sportivi o film protetti da copyright da parte di siti che non detengono i diritti.
A fronte di tale condotta, che cagiona danni a chi è detentore dei diritti di autore collegati ai contenuti che vengono veicolati attraverso tale tecnica, si è registrato un interessamento da parte delle autorità giudiziarie.
Continua, quindi, la guerra contro i siti pirati che permettono la fruizione di contenuti multimediali aggirando le norme sul diritto di autore e sul copyright e che guadagnano dall’inserimento di banner pubblicitari.
La ordinanza del Tribunale di Roma
Una recente ordinanza del Tribunale di Roma firmata dal gip Alessandra Boffi ha disposto l’oscuramento di oltre 150 siti (tra i quali: Rojadirecta.tv, socceryou.com, filsenzaloimiti.com, altadefinizione.video, ecc.) che tramettevano illegalmente eventi sportivi in diretta, comprese le partite di calcio, e contenuti audiovisivi come film e serie Tv protetti da copyright.
Il decreto è stato notificato ad alcuni provider che dovranno farsi carico di non ospitare, in futuro, tali siti; in questo modo si è voluto coinvolgere non solo i titolari dei siti pirata ma anche i gestori dei portali che ospitano detti siti.
Ad avviso dell’autorità giudiziaria una tale condotta viola le norme a tutela del diritto d'autore.
Il procedimento, era stato aperto il 17 ottobre a seguito "della comunicazione della notizia di reato del nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza a tutela degli enti titolari dei programmi diffusi".
Il fenomeno collegato allo streaming pirata provoca un danno annuo stimato, nel nostro Paese, in oltre 3 miliardi di euro.
Premesso che, la norma di riferimento è ancora la legge sul diritto d’autore, la n. 633 del 1941, occorre distinguere due ipotesi:
1. per il gestore del sito internet che pubblicizza o mette a disposizione contenuti in streaming la legge prevede la configurabilità di un reato penale per cui la pena arriva a tre anni di reclusione o alla sanzione di 15.000 euro.
2. diverso è il regime sanzionatorio in capo al singolo utente che, senza fini di lucro e profitto, accede a detti siti internet per guardare una partita, un film, o per scaricare musica o software. Infatti, l’art. 174 ter della stessa legge stabilisce che: chiunque abusivamente utilizza opere o materiali protetti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154.